Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 25667 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 25667 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/03/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
COGNOME NOME, nato a Caivano il DATA_NASCITA; COGNOME NOME, nato a Maddaloni il DATA_NASCITA;
avverso l’ordinanza emessa in data 21.11.2023 dal Tribunale di Napoli visti gli atti, l’ordinanza impugnata e i ricorsi; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME e di rigettare il ricorso proposto nell’interesse d
COGNOME;
lette le conclusioni degli avvocati NOME COGNOME, nell’interesse di NOME COGNOME, e NOME COGNOME, nell’interesse di NOME COGNOME, che hanno chiesto l’accoglimento dei rispettivi ricorsi.
-+e
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Napoli ha rigettato le richieste di riesame proposte da NOME COGNOME e da NOME COGNOME e ha confermato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli emessa in data 30 ottobre 2023, che ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti del COGNOME e degli arresti domiciliari nei confront del COGNOME.
NOME COGNOME è stato ritenuto gravemente indiziato di aver commesso, nella qualità di amministratore di fatto della RAGIONE_SOCIALE, plurime condotte di corruzione al fine di ottenere da NOME COGNOME, dirigente del settore lavori pubblici e urbanistica del Comune di Caivano, l’affidamento di lavori pubblici (capi 18, 19, 20 e 21 dell’imputazione provvisoria), e il COGNOME di essere stato partecipe dell’associazione a delinquere camorristica, diretta e promossa da NOME COGNOME, operativa nel territorio di Caivano e zone limitrofe, dal giugno 2022 al mese di agosto 2023 (capo 1).
L’AVV_NOTAIO, nell’interesse del COGNOME, e l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, nell’interesse del COGNOME, hanno proposto ricorso avverso tale ordinanza e ne hanno chiesto l’annullamento.
AVV_NOTAIO, nell’interesse del COGNOME, con unico motivo, censura l’inosservanza degli artt. 274, 275, 289-bis e 290 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione sul punto.
Il difensore rileva che il Tribunale del riesame illogicamente ha ritenuto sussistente il pericolo di reiterazione del reato, pur in presenza di una situazione ambientale integralmente mutata rispetto al tempo della commissione dei fatti oggetto del presente procedimento.
NOME COGNOME, dirigente dell’ufficio tecnico comunale e «unico interlocutore del COGNOME nel pactum sceleris», è, infatti, stato attinto dalla misura coercitiva della custodia cautelare in carcere e in data 18 ottobre 2023 è stato disposto lo scioglimento del Consiglio comunale di Caivano, con il contestuale insediamento della Commissione straordinaria.
Ad avviso del difensore, dunque, il Tribunale del riesame non si sarebbe confrontato con «il radicale mutamento del contesto nel quale ha proliferato “l’accordo corruttivo tra COGNOME NOME e l’indagato COGNOME“» e la «”bonifica ambientale” sopravvenuta», né avrebbe evidenziato circostanze di fatto ulteriori e diverse, tali da consentire comunque al NOME di reiterare il delitto nell’interesse della CLM.
La capacità del COGNOME di «pilotare l’aggiudicazione di appalti pubblici», secondo la stessa ricostruzione accusatoria, sarebbe funzionalmente connessa e subordinata al rapporto con lo COGNOME e, dunque, dissolto questo rapporto, il pericolo di reiterazione del reato sarebbe insussistente.
Il Tribunale del riesame avrebbe, dunque, dovuto esplicare a quali elementi specifici sia da ancorare il rischio di recidiva, non potendo quest’ultimo essere fondato sulla sola gravità del reato.
La motivazione dell’ordinanza impugnata sarebbe, inoltre, manifestamente illogica nella parte in cui esclude qualsiasi efficacia deterrente alla sostituzione della misura cautelare in atto con l’interdizione dall’esercizio di attivit imprenditoriale o dalla contrattazione con la pubblica amministrazione.
Tali misure, infatti, in considerazione delle condotte contestate e della qualifica del ricorrente, avrebbe potuto precludere in maniera assoluta la reiterazione dell’illecito, in conformità ai principi di adeguatezza e d proporzionalità delle misure cautelari di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. e del canone costituzionale del minor sacrificio necessario (affermato, tra l’altro, dalla sentenza n. 231 del 2011 della Corte costituzionale).
AVV_NOTAIO, nell’interesse del COGNOME, deduce due motivi di ricorso.
4.1. Con il primo motivo il difensore censura la violazione dell’art. 192, commi 2 e 3, cod. proc. pen. e deduce il vizio di motivazione in ordine all’effettivo coinvolgimento del ricorrente all’interno della associazione e al dolo del delitto contestato.
Il difensore, citando massime della giurisprudenza di legittimità, rileva che la mera contiguità compiacente, così come la vicinanza o la disponibilità nei riguardi di singoli esponenti, anche di spicco, del sodalizio criminoso non sono comportamenti sufficienti a integrare la partecipazione all’associazione a delinquere di tipo mafioso.
Nell’ordinanza impugnata il Tribunale del riesame non avrebbe motivato in ordine all’elemento psicologico del reato contestato e, segnatamente, in ordine all’intenzionalità dell’apporto concorsuale reso non già al singolo associato, ma a tutta l’organizzazione criminale.
4.2. Con il secondo motivo il difensore deduce la violazione di legge quanto alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, con particolare riferimento alla omessa valutazione dell’adeguatezza di una misura di minore rigore.
Il difensore eccepisce che, «diversamente da quanto prospettato nel provvedimento de quo, dagli atti di causa emergono elementi utili a superare quella presunzione iuris tantum di pericolosità sociale di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.».
Non essendo stata richiesta la trattazione orale del procedimento, il ricorso è stato trattato con procedura scritta.
Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 12 marzo 2024, il Procuratore generale, NOME COGNOME, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso proposto dal COGNOME e di rigettare il ricorso proposto dal COGNOME.
In data 21 marzo 2024 gli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno depositato memorie di replica, con le quali hanno chiesto l’accoglimento dei rispettivi ricorsi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso del COGNOME deve essere rigettato e quello proposto dal COGNOME deve essere dichiarato inammissibile.
AVV_NOTAIO, con l’unico motivo proposto nell’interesse del COGNOME, ha censurato l’inosservanza degli artt. 274, 275, 289-bis e 290 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del pericolo di reiterazione del reato, pur a fronte di una situazione ambientale totalmente mutata rispetto al tempo della commissione dei fatti
3. Il motivo è infondato.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di esigenze cautelari, il pericolo di reiterazione va inteso con riferimento alla commissione non solo dei reati che offendono il medesimo bene giuridico, ma anche di quelli che presentano uguaglianza di natura in relazione al bene tutelato e alle modalità esecutive (ex plurimis: Sez. 6, n. 47887 del 25/09/2019, I., Rv. 277392 – 01; Sez. 5, n. 52301 del 14/07/2016, Petroni, Rv. 268444 – 01).
Il Tribunale del riesame, con argomentazioni logiche e non certo incongrue, ha ritenuto che la prognosi di reiterazione del reato formulata con riferimento al COGNOME non possa essere limitata alla sola amministrazione comunale di Caivano e ai soli rapporti illeciti con il pregresso responsabile dell’ufficio tecnico, in mod che, commissariata la prima e sottoposto alla misura custodiale il secondo, la prognosi negativa non sarebbe più attuale e concreta.
Il Tribunale del riesame, in ragione della pluralità degli episodi corruttivi contestati e delle modalità di commissione dei fatti, ha, infatti, ritenuto sussistente il pericolo, concreto e attuale, che il COGNOME possa reiterare reati della stessa specie di quello per cui si procede.
Il Tribunale del riesame ha rilevato non incongruamente che «la particolare gravità delle condotte poste in essere dal COGNOME in maniera sistematica e in
epoca assai recente, consente di affermare che il medesimo, se sottoposto a misura non coercitiva, potrebbe tranquillamente riprendere a delinquere, sia pure nell’interesse della RAGIONE_SOCIALE, della quale ha chiaramente dimostrato di essere l’amministratore di fatto».
Il Tribunale del riesame ha, dunque, non incongruamente ritenuto concreto e attuale il pericolo di recidiva in ragione del perdurante ruolo di amministratore di fatto della RAGIONE_SOCIALE svolto dal ricorrente e ha precisato che l’applicazione di una misura interdittiva non può assumere efficacia deterrente in ragione della capacità dimostrata dall’indagato di «pilotare l’aggiudicazione di lavori pubblici anche senza rivestire alcun ruolo societario».
I vizi denunciati dal ricorrente sono, dunque, insussistenti.
Alla stregua dei rilievi che precedono, il ricorso proposto da NOME COGNOME deve essere rigettato.
Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.
AVV_NOTAIO, con il primo motivo proposto nell’interesse del COGNOME, ha censurato la violazione dell’art. 192, commi 2 e 3, cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in ordine all’effettivo coinvolgimento del ricorrent all’interno della associazione e al dolo del delitto contestato.
Il motivo è inammissibile, in quanto non si confronta con la decisione impugnata, risolvendosi nel mero richiamo di principi di diritto irrelati rispetto a caso concreto.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, è, del resto, inammissibile, per difetto di specificità, il motivo di ricorso che si risolvev nella mera enunciazione dei principi giurisprudenziali (Sez. 4, n. 38202 del 07/07/2016, Ruci, Rv. 267611).
La gravità indiziaria rispetto al contestato reato associativo è, peraltro, stata ritenuta, non certo incongruamente, dal Tribunale del riesame sulla base di elementi indizianti, che dimostrano come il COGNOME sia intraneo al sodalizio criminoso diretto da NOME COGNOME, con mansioni esecutive, in quanto era preposto al procacciamento e al trasferimento delle armi, al mantenimento dei sodali detenuti e all’attività estorsiva.
Il Tribunale del riesame ha, dunque, non certo illogicamente rilevato che il compimento di tali attività nell’interesse del sodalizio criminale dimostra la sua consapevole partecipazione allo stesso.
Con il secondo motivo l’AVV_NOTAIO COGNOME ha dedotto violazione di legge
quanto alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, con particolare riferimento alla omessa valutazione dell’adeguatezza di una misura di minore rigore.
Il motivo è manifestamente infondato.
Il Tribunale ha, infatti, ritenuto proporzionata e adeguata la misura della custodia in carcere, in assenza di allegazioni difensive di segno contrario, idonee a neutralizzare la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari.
Pur in presenza della presunzione assoluta in relazione alla adeguatezza della custodia in carcere, il Tribunale si è soffermato sulla personalità del ricorrente e alla sua condotta nel contesto del sodalizio, al fine di ribadire la idoneità a salvaguardare le rilevate esigenze cautelari solo con la misura di massimo rigore.
Gli «elementi utili a superare quella presunzione iuris tantum di pericolosità sociale id cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.» addotti dal ricorrente sono, peraltro, rimasti inesplicati.
Il ricorso proposto da NOME COGNOME deve, dunque, essere dichiarato inammissibile.
Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.
In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
La Cancelleria curerà l’espletamento degli incombenti di cui La Cancelleria curerà l’espletamento degli incombenti di cui all’art. 22, comma 5, della legge n. 69 del 2005.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso di COGNOME NOME e lo condanna al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibile il ricorso di COGNOME NOME e lo condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.