Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 14450 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 14450 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 17/11/2023 del TRIB. LIBERTA’ di CATANIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO NOME COGNOME, il quale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
lette le note difensive dell’AVV_NOTAIO, che ha replicato alla requisitoria scrit del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO generale e ha concluso insistendo per l’accoglimento del ricorso.
Ritenuto in fatto
1. È oggetto di ricorso l’ordinanza, indicata in epigrafe, con cui il Tribunale del riesam Catania ha rigettato l’istanza, proposta nell’interesse di NOME, avverso il provvedimento con il quale il G.i.p. del Tribunale della medesima città ha disposto l’applicazione della mi cautelare della custodia in carcere in relazione al reato di cui all’art. 624 bis, secondo comma, e 337 cod. pen. Secondo la prospettazione accusatoria, l’imputato, dopo aver strappato le chiavi dell’auto dalle mani di NOME NOME, in seguito a un diverbio con lo stesso, si allontanav bordo della vettura, per poi essere fermato, pochi minuti dopo, dalle forze dell’ordine, in seg a un inseguimento da parte delle stesse con dispositivi luminosi e sirene, nel corso del qual l’indagato aveva guidato con modalità tali da mettere in pericolo la pubblica incolumità. Do circa un quarto d’ora dall’ascritto furto con strappo, il NOME, all’esito dell’inseguimento, tratto in arresto.
2. Nell’interesse dell’imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato a due motiv col primo dei quali si deduce violazione di legge, in relazione agli artt. 624 bis, secondo comma, e 337 cod. pen., e vizio di motivazione, per avere il Tribunale ritenuto legittimo l’a dell’indagato, sebbene mancassero, nel caso di specie, sia la flagranza del reato sia la cd. qua flagranza, posto che i Carabinieri sono intervenuti a distanza di circa trenta minuti dall’ipoti reato, rintracciando il NOME solo sulla scorta delle indicazioni ricevute dal denunciant pertanto, senza un’autonoma percezione della condotta illecita.
Oltre alla violazione di legge in relazione all’art. 624 bis, secondo comma, cod. pen., sarebbe poi palese l’illogicità sottesa alla qualificazione del fatto nei termini previsti dal citat Nel caso in esame, infatti, mancherebbe l’elemento soggettivo dell’ascritto reato, sia per esser l’indagato soltanto impossessato del bene, ma non per trarne profitto, sia perché, pur avendo non soltanto a disposizione un garage in cui occultare l’auto, ma anche il tempo per procedere all’ascondimento della stessa, il NOME non aveva operato in tal senso, tanto che aveva proceduto in direzione opposta a quella del suo garage.
Infine, l’aver ritenuto che l’indagato sia stato fermato a seguito di un inseguimento dur circa 15 minuti è frutto di una ricostruzione errata, mancando -nelle strade in cui è stato ferm il ricorrente- lo spazio materiale per dar luogo a un inseguimento, ciò che sarebbe peralt dimostrato dall’assenza di segni d’arresto sull’asfalto. Pertanto, alcuna resistenza a pubbl ufficiale è ascrivibile al NOME, il quale ha deciso spontaneamente di fermarsi, diversamente d quanto ritenuto dal Tribunale nell’impugnata ordinanza.
2.1 Col secondo motivo, si duole di violazione di legge, in relazione agli artt. 274, comm 1, lett. c) e 292, comma 2, del codice di rito, nonché vizio di motivazione, per la manca effettiva analisi del concreto e attuale pericolo di reiterazione del reato, affermato in ma asseverativa e con riferimento a un unico, lontano precedente, seppur specifico, risalente a lontano 2014.
3. Sono state trasmesse, ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del AVV_NOTAIO, il quale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, nonché note difen replica alle stesse, a firma dell’AVV_NOTAIO, che conclude insistendo per l’accoglim del ricorso.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è fondato, limitatamente alle esigenze cautelari.
2. Il primo motivo è, nel suo complesso, infondato.
Sono innanzitutto inconferenti i rilievi sulla mancata ricorrenza delle condizioni di flagr e di quasi-flagranza giustificative dell’arresto, dal momento che oggetto dell’impugnativa l’ordinanza del Tribunale del riesame che ha esaminato le critiche indirizzate al provvediment applicativo della custodia cautelare in carcere. L’ordinamento processuale, infatti, prevede c l’ordinanza di convalida dell’arresto – provvedimento distinto da quello che dispone le misur cautelari – sia impugnato non dinanzi al Tribunale, ma direttamente con ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 391, comma 4, cod. proc. pen.
Fuori fuoco sono, inoltre, le censure difensive volte a contestare la sussistenza degli element costitutivi del reato di furto attraverso l’argomento del mancato ascondimento dell’auto n garage a disposizione del NOME; come descritto, ancorché in estrema sintesi dal Tribunale, risulta che l’indagato abbia strappato le chiavi dalle mani del proprietario, per poi allontanarsi con l’ appartenente allo stesso. Infatti, il non avere occultato il veicolo non incide sulla condo impossessamento del bene, ossia di realizzare, sia pure per un periodo di tempo circoscritto di un’autonoma signoria sul bene (v., sul principio AVV_NOTAIO Sez. 5, n. 33605 del 17/06/2022, T. Rv. 283544 – 0).
Non vi sono dunque margini per contestare l’obiettività della condotta, seppure causata (secondo quanto risulta dalla versione fornita dal proprietario dell’auto, NOME COGNOME in sede denuncia) da un precedente diverbio originato dall’accusa rivolta dal COGNOME al COGNOME di averg scattato delle fotografie. E, infatti, a quest’ultimo riguardo, secondo quanto infine chiarito Sezioni Unite, nel delitto di furto, il fine di profitto che integra il dolo specifico del reat come qualunque vantaggio anche di natura non patrimoniale perseguito dall’autore (Sez. U, n. 41570 del 25/05/2023, C., Rv. 285145 – 01).
Quanto poi al delitto di cui all’art. 337 cod. pen., le generiche considerazioni del ricorso riescono a scardinare le puntuali risultanze valorizzate dall’ordinanza impugnata rivelatrici d condotta dell’indagato finalizzata, attraverso una serie di manovre finalizzate ad impedi
l’inseguimento, a ostacolare concretamente l’esercizio della funzione pubblica e inducendo negli inseguitori una percezione di pericolo per la propria incolumità (Sez. 2, n. 44860 del 17/10/2019 Besana, Rv. 277765 – 01).
secondo motivo è, come anticipato, fondato. Contrariamente a quanto asseverativamente affermato dal Tribunale, dalla motivazione dell’impugnato provvedimento non è dato desumere la concretezza e l’attualità del pericolo di reiterazione criminosa, tanto p ove si consideri l’unicità del risalente (2014) precedente specifico. Anche il carattere atip occasionale dell’ipotizzato reato di furto con strappo -generato, come anticipato, da un diverb – avrebbe dovuto indurre il Tribunale a una più accurata analisi della fattispecie concreta e conseguente più meditata valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative.
Deve a tal proposito ricordarsi che, alla stregua della ormai ferma giurisprudenza più recente di questa Corte in tema di misure cautelari personali, il requisito dell’attualità del pe previsto dall’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. richiede, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla streg un’analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative d condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale e che deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti (Sez. 5, n. 12869 de 20/01/2022, COGNOME, Rv. 282991 – 01; in tema di esigenze cautelari, l’art. 274, lett. c), cod. proc. pen., nel testo introdotto dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, richiede che il pericol l’imputato commetta altri delitti deve essere non solo concreto (fondato, cioè, su elementi n ipotetici, ma reali), ma anche attuale, nel senso che l’analisi della personalità e delle con condizioni di vita dell’indagato deve indurre a ritenere probabile una ricaduta nel del “prossima” – anche se non specificamente individuata, né tanto meno imminente – all’epoca in cui la misura viene applicata. (Sez. 2, n. 47619 del 19/10/2016, COGNOME, Rv. 268508 – 01).
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catania competente ai sensi dell’art. 309, co. 7, c.p.p. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’a comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, il 01/03/2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente