Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 38634 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 38634 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 05/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 10/05/2024 del TRIB. LIBERTA’ di CATANIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che chiede dichiararsi l’inammissibilità
del ricorso.
udito il difensore
AVV_NOTAIO conclude chiedendo l’accoglimento del ricorso.
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RITENUTO IN FATTO
1.11 Tribunale del riesame di Catania con ordinanza emessa in data 10 maggio 2024 confermava l’ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari di quel Tribunale aveva applicato a COGNOME NOME la misura della custodia cautelare in carcere in relazione ai delitti di detenzione di armi e ricettazione.
2.Avverso detto provvedimento proponeva ricorso l’indagato tramite il difensore di fiducia, esponendo due motivi di doglianza.
2.1 Con il primo motivo lamentava illogicità della motivazione con riguardo al presunto pericolo di reiterazione.
Il precedente citato nell’impugnato provvedimento, infatti, che avrebbe fondato la concretezza del pericolo di reiterazione di fatti analoghi, riguardava il possesso di un coltellino svizzero e dunque non poteva essere rilevante.
2.2 Con il secondo motivo lamentava la mancata motivazione del rigetto di sostituzione della misura in atto con gi arresti domiciliari da eseguirsi in altro comune.
Il ricorrente, infatti, avrebbe chiesto non solo la sostituzione della misura con gli arresti domiciliari presso il cognato, ma anche con gli arresti domiciliari presso altro Comune; su tale istanza il provvedimento era silente e ciò in aperta violazione della necessità di valutare la proporzionalità e idoneità della misura applicata rispetto alle esigenze cautelari del caso concreto; tacendo su tale richiesta il Tribunale avrebbe omesso tale doveroso vaglio di proporzionalità e concretezza.
Disposta la trattazione orale del procedimento, il Sostituto Procuratore Generale concludeva chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato
1.1 Il primo motivo di ricorso è infondato.
Al fine dell’individuazione degli elementi sintomatici da cui dedurre il pericolo di reiterazione di condotte criminose, infatti, è principio pacifico che siano rilevanti, oltre che i precedenti penali dell’indagato, anche altri elementi sintomatici della sua personalità, quali i precedenti giudiziari (Sezione VI penale, 24 agosto 2006, n. 29405), oltre che le concrete modalità di svolgimento della condotta contestata.
A proposito delle modalità del fatto contestato, esse costituiscono un imprescindibile indice valutativo ai fini della individuazione o meno del pericolo di recidivanza, anche in esito alle modifiche apportate al regime di adozione e mantenimento delle misure cautelari a seguito della entrata in vigore della legge n. 47 del 2015, ( Sez. 3 del 14 gennaio 2016, n. 1166), posto che le modalità e le
circostanze del fatto, investendo l’analisi di comportamenti concreti, servono a comprendere se la condotta illecita sia occasionale o si collochi in un più ampio sistema di vita, ovvero se la stessa sia sintomatica di una radicata incapacità del soggetto di autolimitarsi nella commissione di ulteriori condotte criminose. (Sez. 3, Sentenza n. 24123 del 21/07/2016 Cc. (dep. 16/05/2017 ) Rv. 270509)
Quanto, poi, alla incidenza dei precedenti sul giudizio di pericolosità sociale è stato affermato che il parametro valutativo costituito dalla personalità dell’indagato va desunto da comportamenti o atti concreti ovvero, in via disgiuntiva, dai suoi precedenti penali, nel senso che gli elementi per una valutazione di pericolosità possono trarsi anche solo da comportamenti o atti concreti – non necessariamente aventi natura processuale – in difetto di precedenti penali, poiché, diversamente opinando, l’incensurato che tenesse un comportamento processuale corretto si porrebbe automaticamente al di fuori di una diagnosi di pericolosità, benché, ai fini di tale previsione, l’analisi di quel comportamento sarebbe, se non inidonea, comunque del tutto insufficiente. (Sez. 5, n. 5644 del 25/09/2014, Rv. 264212).
Il giudizio circa la attualità e concretezza delle esigenze cautelari, sotto il profilo del pericolo di reiterazione della condotta può basarsi anche solo ed esclusivamente sulle modalità del fatto, in difetto di precedenti penali, la cui ricorrenza – ai fini che qui interessano – non è esiziale.
Il provvedimento impugnato, in perfetto ossequio alla richiamata linea interpretativa delineata da questa Corte di legittimità, ha fondato il giudizio di attualità e concretezza del pericolo di reiterazione della condotta principalmente in ragione del numero di armi e munizioni detenute, della modalità di custodia e della diversificazione dei nascondigli, nonché della personalità dell’indagato, non solo definita dai carichi pendenti, ma anche dalla condotta tenuta al momento del controllo.
Su questo articolato impianto motivazionale, che abbraccia tutti gli elementi che possono concorrere a fondare un giudizio di pericolosità sociale, la circostanza che il precedente da cui sarebbe gravato l’indagato sia di poco momento, riguardando un coltellino svizzero, ha una incidenza pressoché nulla, poiché, come visto, le ragioni in forza delle quali il Tribunale ha ritenuto di mantenere la misura sono del tutto esorbitanti il precedente e riguardano, come visto, le modalità dell’azione, i carichi pendenti e non già i precedenti, e la condotta tenuta dal ricorrente.
Per contro il ricorrente non si confronta con gli elementi argomentativi esposti dal Tribunale di Catania, limitandosi in modo aspecifico a contestare il giudizio, conclusivo in ragione di un aspetto del tutto marginale e che non pare avere fondato in alcuna maniera l’impugnata decisione.
1.2 Anche il secondo motivo di ricorso è infondato.
Il ricorrente lamenta il silenzio del provvedimento circa la richiesta di sostituzione della misura con gli arresti domiciliari in altro Comune.
Dal tenore dellImpugnato provvedimento non emerge che tale richiesta sia stata avanzata, né il ricorrente, al fine della autosufficienza del ricorso, allega alcun dato testuale dal quale ricavare che tale istanza fosse stata sottoposta al Tribunale di Catania in sede di riesame del provvedimento genetico di applicazione della misura cautelare.
In ogni caso, il provvedimento impugnato motiva le ragioni del rigetto non solo con riferimento alla richiesta avente ad oggetto gli arresti domiciliari presso il cognato, ma con una più ampio accenno alla idoneità cautelare nel caso concreto degli arresti domiciliari, sic et simpliciter, affermando testualmente che “la condotta in contestazione si presta ad essere perpetrata all’interno di qualsiasi abitazione”.
E’ dunque evidente che, anche se non con esplicito riferimento alla soluzione che il ricorrente afferma di avere proposto in subordine, il Tribunale ha valutato la generale idoneità della misura sostitutiva come genus, ritenendola non congrua rispetto alle esigenze cautelari del caso concreto, così fornendo una logica motivazione al rigetto anche della richiesta subordinata.
Nessun difetto di motivazione inficia l’impugnato provvedimento, dunque, poiché il difetto di motivazione, quale causa di annullamento della sentenza, non può essere ravvisato sulla base di una critica frammentaria dei suoi singoli punti, costituendo la pronuncia un tutto coerente ed organico, sicché, ai fini del controllo critico sulla sussistenza di una valida motivazione, ogni punto va posto in relazione agli altri, potendo la ragione di una determinata statuizione risultare anche da altri punti della sentenza ai quali sia stato fatto richiamo, sia pure implicito. (Conf.: n. 8411 del 1992, Rv. 191487-01). (Sez. 1 , n. 20030 del 18/01/2024 Rv. 286492).
Il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali; lo stato detentivo del ricorrente impone la comunicazione ai sensi dell’art. 94 co. 1 ter disp. att. cod. proc. pen.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 co.1-ter disp att cod. Proc. Pen.
Così deciso il 5 settembre 2024
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