Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 38163 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 38163 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nata a MONREALE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 21/02/2024 del Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto rigettarsi il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale del riesame di Palermo, con l’ordinanza impugnata in questa sede, in accoglimento dell’appello proposto dal P.M. avverso il provvedimento del G.i.p. che aveva rigettato la richiesta di applicazione di misure cautelari, ha disposto l’applicazione nei confronti di COGNOME NOME della misura degli arresti domiciliari ritenendola gravemente indiziata per una serie di episodi di truffa aggravata ex art. 640 bis cod. pen. (33 imputazioni cautelari), finalizzati al conseguimento di erogazioni pubbliche (reddito di cittadinanza) e un episodio di tentata estorsione.
Ha proposto ricorso la difesa di COGNOME NOME deducendo con unico motivo, violazione di legge, in relazione all’art. 274, lett. c), cod. proc. pen., con riguar
agli artt. 125, 292 comma 2, lett. c) cod. proc. pen., 629 e 640 bis cod. pen., nonché vizio di motivazione per contraddittorietà e manifesta illogicità.
La ricorrente censura il giudizio sulla concretezza ed attualità del pericolo di reiterazione criminosa formulato dal Tribunale del riesame, pur in presenza del dato del sequestro del centro di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ove l’indagata e altri soggetti avrebbero posto in essere le condotte contestate, riguardanti le condotte fraudolente dirette a consentire, in un arco temporale compreso tra gli anni 2019 e 2022, l’indebita percezione del reddito di cittadinanza in cambio di denaro; erano inidonei i richiami sia ad una presunta accertata pericolosità dell’indagata, fondata su un’isolata conversazione telefonica intercettata, così come l’esistenza di un unico risalente precedente penale; era del tutto carente la dimostrazione del profilo dell’attualità del pericolo di reiterazione, considerando l’impossibilità ripetere analoghe condotte essendo stata abrogata la normativa che regolava la misura di sostegno del c.d. reddito di cittadinanza e essendo stati privati, l’indagata e i suoi potenziali correi, della disponibilità della sede ove era stat collocata la struttura organizzativa del centro RAGIONE_SOCIALE presso il quale l’indagata svolgeva attività di collaborazione; da ciò discende, secondo la ricorrente, anche il vizio della motivazione relativa alla valutazione circa l’inadeguatezza di differenti misure cautelari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, perché formulato per ragioni non consentite.
Secondo il costante orientamento di legittimità, il ricorso per cassazione avente ad oggetto provvedimenti riguardanti le misure cautelari personali è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 – 01; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, COGNOME, Rv. 269884 – 01; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, COGNOME, Rv. 252178 – 01).
Il Tribunale del riesame, con motivazione non manifestamente illogica, ha apprezzato le specifiche modalità delle condotte (da cui può legittimamente desumersi il pericolo di reiterazione, finanche se le condotte contestate siano risalenti nel tempo: Sez. 2, n. 38299 del 13/06/2023, COGNOME, Rv. 285217 – 01, senza che sia richiesta l’individuazione di specifiche occasioni di recidivanza – Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, COGNOME, Rv. 282991 – 01; Sez. 5, n. 1154 del 11/11/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282769 – 01); ha evidenziato l’ingente
numero di pratiche avviate in modo fraudolento, con uso di documentazione falsa, dal gestore del CAF con il determinante contributo dell’indagata, oltre che la reiterata richiesta di un compenso da parte degli indagati ai soggetti che avrebbero indebitamente beneficiato della misura assistenziale, circostanza dimostrative della non occasionalità dell’attività illecita al contrario svolta con carattere professionalità e organizzazione di mezzi e rapporti di conoscenza con i soggetti potenzialmente beneficiari della misura; ha considerato la prossimità delle vicende costituenti l’oggetto dell’addebito (commesse sino all’anno 2022) rispetto al momento della valutazione cautelare; ha ritenuto che anche il venir meno della sede operativa ove agivano gli indagati, sottoposta a sequestro, così come l’intervenuta modifica legislativa, non facevano venir meno il carattere dell’attualità del pericolo di reiterazione, essendo fondata la pericolosità sulla capacità di sfruttare la rete di rapporti utilizzata in passato per commettere nuove condotte fraudolente ai danni dello Stato, indipendentemente dalla specificità dello strumento utilizzato.
Tale motivazione, fondata su apprezzamenti in fatto non suscettibili di rivalutazione in questa sede, trova corrispondenza nell’insegnamento di legittimità secondo il quale «in tema di presupposti per l’applicazione delle misure cautelari personali, il requisito dell’attualità del pericolo di reiterazione del reato non equiparato all’imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, ma indica, invece, la continuità del “periculum libertatis” nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell’indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare» (Sez. 2, n. 6593 del 25/01/2022, Mingiguerra, Rv. 282767 – 01); la ricorrente, invece, non condividendo le valutazioni operate e pur deducendo la violazione di legge quanto all’insussistenza dei requisiti di concretezza e attualità del pericolo, finisce per sollecitare una differente considerazione dei dati fattuali esaminati dal provvedimento impugnato, così destinando all’inammissibilità l’impugnazione proposta.
2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilit emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
La Cancelleria curerà gli adempimenti indicati dall’art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. ai fini dell’esecuzione della misura cautelare.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
Così deciso l’ 11 luglio 2024
Il Consigli , e Estensore GLYPH I:
La Presidente