Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 13843 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 13843 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOMECOGNOME nato il 18/09/1971 a Salerno
avverso l’ordinanza in data 28/10/2024 del Tribunale di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME udite le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso; udito il difensore, Avv. NOME COGNOME che ha richiamato la memoria depositata e chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 28 ottobre 2024 il Tribunale di Salerno ha confermato quella del G.i.p. del Tribunale di Salerno in data 20 settembre 2024, con cui è stata applicata nei confronti di NOME COGNOME la misura cautelare degli arresti domiciliari per i reati di turbativa d’asta ai sensi dell’art. 353 cod. pen. contestat ai capi a) e b) dell’incolpazione provvisoria e riferiti all’aggiudicazione in favore d
RAGIONE_SOCIALE da parte del comune di Capaccio Paestum di appalti in materia di pubblica illuminazione.
Ha presentato ricorso COGNOME tramite il suo difensore.
Deduce violazione di legge in relazione all’art. 274, comma 1, lett. a) e lett. c), cod. proc. pen.
Il Tribunale aveva motivato il pericolo di inquinamento probatorio in relazione alla posizione del Sindaco NOME COGNOME estendendolo poi a tutti gli indagati, in ragione del vantaggio a costoro derivante, ma senza dar conto di alcuna condotta tale da far ritenere sussistente la relativa esigenza anche nei confronti del ricorrente.
Né avrebbe potuto farsi riferimento alla predisposizione di una concordata strategia difensiva, occorrendo che fosse manifestato l’intento di incidere sulla genuinità della prova.
Quanto al pericolo di reiterazione criminosa, il ricorrente già in sede di interrogatorio di garanzia aveva depositato atto di rinuncia ai propri incarichi in seno alla società RAGIONE_SOCIALE essendo stata inoltre disposta la sua sospensione per giorni 90 dalle attività lavorative.
Tali dati erano stati ritenuti insufficienti, ma in concreto il ricorrente non aveva potere di azione in funzione degli scopi societari, residuando il semplice rapporto di lavoro dipendente.
Richiamando giurisprudenza di legittimità, segnala che avrebbe dovuto reputarsi assente la concretezza e l’attualità del pericolo, ben potendo semmai reputarsi bastevoli misure interdittive.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è nel suo complesso infondato.
Deve premettersi che il Tribunale ha ravvisato con riferimento a tutti i protagonisti della vicenda, compreso il ricorrente COGNOME, sia il pericolo di inquinamento probatorio sia il pericolo di reiterazione criminosa.
Orbene, relativamente al pericolo di cui all’art. 274, comma 1, lett. a) cod. proc. pen., si è, in particolare, posto in rilievo che era stato creato un vero e proprio sistema illecito, incentrato sul pervasivo ruolo del Sindaco COGNOME e sulla posizione RAGIONE_SOCIALE egemone RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALE società RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE che RAGIONE_SOCIALE poteva RAGIONE_SOCIALE fruire dell’aggiudicazione di appalti all’esito di gare connotate da condotte illecite di tipo collusivo, volte a soddisfare i desiderata del Sindaco, a scapito dell’autonomia dell’operato degli organi tecnici.
E’ stato inoltre segnalato che proprio il Sindaco COGNOME aveva palesato in vario modo l’intendimento di sottrarsi alla possibile scoperta di elementi probatori a carico di lui e degli altri soggetti coinvolti nell’illecito sistema, essendo stato co a scambiare messaggi a mezzo di «pizzini», a controllare se fossero stati installati strumenti per operazioni di intercettazione e ad effettuare vere e proprie attività di bonifica.
Si è prospettato che anche i soggetti che operavano nel Comune con ruoli direttivi e tecnici subivano l’influenza dominante del Sindaco e che di ciò erano espressione sia le condotte da ciascuno tenute nelle fasi di predisposizione delle gare sia le dichiarazioni compiacenti da essi rese nel corso delle indagini, a dimostrazione di un intendimento diffuso di celare elementi di prova.
Tale quadro è stato delineato nella prospettiva di desumerne un’azione inquinante a vantaggio di tutti coloro che facevano parte di quel sistema, compresi gli esponenti di COGNOME, in particolare COGNOME e COGNOME.
Va però rilevato che il pericolo di inquinamento probatorio deve essere correlato alla cogente necessità di salvaguardare l’acquisizione e la genuinità di elementi di prova, in quanto possa concretamente prospettarsi che siano poste in essere da chi ne abbia non solo l’interesse ma anche la concreta possibilità azioni volte ad incidere sulle fonti di prova o sulla materialità delle stesse.
Pur a fronte della complessità delle indagini svolte, deve tuttavia rimarcarsi come il pericolo indicato dal Tribunale, se in qualche misura riconducibile alla sfera di operatività del Sindaco COGNOME, non risulti specificamente riferibile alla capacit di azione del ricorrente COGNOME, neppure nella prospettiva di una strategia concertata con altri, dovendosi a tal fine tener conto della natura del compendio probatorio, essenzialmente incentrato su esiti di operazioni di intercettazione telefonica e ambientale e su documentazione sequestrata, oltre che sulla consulenza dei tecnici incaricati dal Pubblico ministero e, in minor misura, sulle dichiarazioni di persone informate sui fatti, taluni non sospettabili di compiacenza verso gli indagati.
Se dunque può convenirsi in parte qua con i rilievi difensivi, deve tuttavia rimarcarsi che il Tribunale ha inteso attribuire al pericolo di reiterazione criminosa una rilevanza specifica ed autosufficiente anche in relazione al tipo di misura applicata.
Proprio in tale prospettiva si coglie l’infondatezza delle deduzioni difensive.
Non illogicamente nell’ordinanza impugnata si dà rilievo al pieno coinvolgimento del ricorrente nel sistema illecito, che ruotava intorno alla figura del Sindaco COGNOME coadiuvato dagli stretti collaboratori, e alla società RAGIONE_SOCIALE i c esponenti avevano assunto un ruolo egemone nell’acquisizione di appalti pubblici
nel settore: è stato dunque rilevato come il coinvolgimento del ricorrente sottendesse uno stretto rapporto fiduciario con COGNOME e una specifica capacità di azione, che consentiva al ricorrente di operare all’interno del consolidato rapporto collusivo.
Il protrarsi e la rilevanza delle condotte illecite ravvisate ha dunque condotto il Tribunale a ritenere che il ricorrente fosse in grado di agire per il conseguimento di illeciti interessi sulla base di una strategia correlata a tale obiettivo quell’ambito territoriale.
La capacità e l’attitudine del ricorrente vale dunque a connotare la concretezza del pericolo in relazione ad una strategia imprenditoriale consolidata, mentre con riguardo all’attualità dello stesso non può non rimarcarsi la sussistenza di quel sistema di cui s’è detto e l’epoca recente delle condotte.
Va del resto rimarcato che l’attualità non implica l’imminenza di una nuova occasione per delinquere quanto la persistenza e la continuità del pericolo che il soggetto, avuto riguardo alle sue esperienze, alle sue condizioni di vita e al contesto nel quale opera, possa nuovamente volersi procurare un’occasione propizia per intraprendere un’azione delittuosa, in tal senso potendosi rinvenire una linea interpretativa idonea a ricondurre ad unità l’orientamento che fa leva sulla previsione di un’occasione prossima per compiere delitti della stessa specie (Sez. 6, n. 11728 del 20/12/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 286182) e l’orientamento che dà rilievo alla continuità del pericolo nella sua dimensione temporale, alla luce di una attenta analisi personologica e socio-ambientale, continuità correlata alla vicinanza ai fatti e ad elementi indicativi recenti (Sez. 2, n. 6593 del 25/01/2022, COGNOME, Rv. 282767; Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, COGNOME, 282991).
Né in senso contrario può valorizzarsi la circostanza che il ricorrente abbia rinunciato al ruolo di direttore tecnico e che gli sia stata revocata la procura speciale in precedenza rilasciatagli: è stato infatti sottolineato dal Tribunale che il ricorrente continua ad essere dipendente della società RAGIONE_SOCIALE nell’interesse della quale aveva agito nel quadro di uno stretto rapporto fiduciario, non potendosi dunque ritenere, in assenza di un segnale inequivoco circa una effettiva e piena presa di distanza da quell’operatività e da quel quadro di interessi che sia venuto meno il pericolo di reiterazione.
Deve aggiungersi, infine /che il Tribunale ha non illogicamente escluso la possibilità di applicare una misura cautelare di tipo interdittivo, rilevando come il sistema delineato fosse risultato operante per lungo tempo e si fosse nutrito eli anche di apporti di fatto, tali da prescindere da attribuzioni formali, a fronte del prevalente rilievo dell’esperienza e della capacità di azione concretamente dimostrate, essendo dunque necessario precludere una piena libertà di movimento
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e di contatti tra i protagonisti, almeno in una prima significativa fase, onde disarticolare quel tipo di operatività illecita.
Le deduzioni difensive devono dunque ritenersi infondate, in quanto inidonee a vulnerare tali rilievi.
5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 14/02/2025