Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 34783 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 34783 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 10/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 14/05/2024 del TRIB. LIBERTA’ di PALERMO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, in persona del sostituto NOME COGNOME, che chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa dal Tribunale di Palermo, in data 14 maggio 2024, in accoglimento dell’appello proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo avverso l’ordinanza emessa dal GIP nei confronti di NOME COGNOME, è stata applicata nei confronti dello stesso, la misura della custodia cautelare in carcere in luogo di quella degli arresti domiciliari.
1.1. Il Tribunale territoriale, dopo avere posto l’accento sulla personalità incline a delinquere del COGNOME e ravvisando un elevato pericolo di recidiva desumibile dai numerori precedenti specifici, ha evidenziato che, erroneamente, il GIP ha ritenuto che la richiesta formulata fosse quella degli arresti domiciliari e ciò a fronte di quanto evidenziato dal Pubblico Ministero in relazione alla “ininterrotta continuità criminale dell’indagato” e della sua “diuturna dedizione ad assalti di tipo predatorio” dai quali inferire “un livello di pericolosità assai allarmante non contenibile a parere di chi scrive ocn la misura custodiale domiciliare”.
Avverso il suddetto provvedimento è stato proposto ricorso nell’interesse del COGNOME affidandolo ad un unico motivo di ricorso con il quale si deduce la violazione dell’art. 6060 lett. e) cod. pro. Pen. in relazione agli artt. 274 lett. c) per mancanz contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Il Tribunale non ha tenuto conto della circostanza che il COGNOME, come evidenziato in udienza, si trovava detenuto da sei mesi in carcere per altro reato ed aveva mostrato resipiscenza rispetto ai reati in contestazione, tutti antecedenti a tale periodo. Che la motivazione posta a sostegno del concreto pericolo di reiterazione di fatti anaoghi è apparente in quanto collocata nell’area della prevedibilità e fondata solo su sospetti. Il Tribunale non si è confrontato con gli elementi relativi alla emissione della sentenza ed al corretto comportamento processuale oltre che a quello successivo alla applicazione della misura. Tutto ciò incide anche sul requisito della attualità del pericolo di reiterazione del reato.
Il Procuratore generale, in persona del sostituto NOME COGNOME, ha concluso per iscritto chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
Questa Corte ha ripetutamente affermato il principio secondo cui in materia di misure coercitive il pericolo di reiterazione del reato deve essere concreto, cioè fondato su elementi reali e non meramente ipotetici, e attuale nel senso che possa
formularsi una prognosi in ordine alla continuità del periculum libertatis che sia fondata sulla personalità dell’accusato, delle modalità del fatto, sulle condizioni di vita. Tale valutaazione non richiede, tuttavia, la previsione di una specifica occasione per delinquere (Sez. 5, n. 33004 del 03/05/2017, Cimieri, Rv. 271216; Sez. 2, n. 11511 del 14/12/2016, dep. 2017, Verga, Rv. 269684).
E’ stato, altresì, affermato il principio in forza del quale, in tema di misur cautelari, il requisito della attualità del pericolo di cui all’art. 274, comma 1, lett cod. proc. pen. non è equiparabile alla imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel reato ma richiede piuttosto una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, sulla scorta di una analisi della fattispecie concreta, tenenddo conto delle modalità della condotta, della personalità del soggetto oltre che del contesto socio ambientale (Sez. 5, n. 11250 del 19/11/2018, dep. 2019, Avolio, Rv. 277242; Sez. 2, n. 55216 del 18/09/2018, S., Rv. 274085).
E’ del pari noto che il controllo di legittimità nel giudizio cautelare personale, susseguente alla proposizione del ricorso per cassazione non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate e quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell’indagato poiché tali valutazioni rientrano nelle valutazioni prima del GIP e poi del Tribunale del riesame. Al giudice di legittimità si chiede di esaminare l’atto impugnato al fine di verificare che esso contenga l’esposizione delle ragioni che lo hanno determinato e l’assenza di illogicità evidenti (tra le tante Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Sansone, Rv. 269438 – 01 ).
Il provvedimento impugnato si pone nel solco della giurisprudenza di legittimità sopra richiamata e la motivazione posta a fondamento è adeguata, non presente profili di contraddittorietà né di manifesta illogicità.
Il Tribunale del riesame, invero, ha offerto corretta applicazione dei criteri valutativi indicati dalla giurisprudenza di questa Corte evidenziando: a) la negativa personalità dell’indagato gravato da un considerevole numero di precedenti condanne per reati analoghi a quelli per i quali si è proceduto; b) la sistematicità e la seriali (ben otto furti nel periodo compreso tra il 26 ottobre 2022 e il 29.3.2024) oltre che la professionalità delle condotte indicative di una preordinta intenzione criminosa e di una palese dimestichezza; le modalità dell’azione (l’introduzione negli esercizi commerciali noncurante della presenza delle telecamere di videororveglianza, distraendo – anche grazie al contributo dato dalla moglie – le vittime, per impossessarsi dei loro beni; c) la breve distanza temporale tra l’uno e l’altro fatto contestato all’indagato.
In punto di scelta della misura il Tribunale del riesame ha poi posto l’accento sulla particolare riottosità del COGNOME a sottostare alle regole imposte dall’Autorità giudiziaria (annovera oltre gli innumerevoli precedenti specifici, una condanna per
evasione) oltre che il suo inserimento in contesti dediti al traffico illecito di sostan stupefacenti (come risulta dal casellario giudiziario).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto dall’imputato segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna oltre che al pagamento delle spese del procedimento, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 Reg. Esec. cod .proc. pen.
Deciso il 10 settembre 2024
NOME COGNOME COGNOME
Il Consigl . i COGNOME estensore COGNOME
Il Presid nte
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NOME e a Arena
COGNOME
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