Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 28457 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 28457 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 12/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Pescara il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza dell’8/4/2024 del Tribunale di L’Aquila visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; letta la requisitoria del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo di rigettare il ricorso; lette le conclusioni depositate nell’interesse del ricorrente, con cui si è insistit
nella richiesta di accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza dell’8 aprile 2024 il Tribunale di L’Aquila – Sezione per il riesame delle misure cautelari, in accoglimento parziale dell’appello del Pubblico ministero, ha sostituito la misura cautelare dell’obbligo di dimora in Montesilvano, applicata a NOME COGNOME, con quella degli arresti domiciliari
con controllo elettronico a distanza e ha confermato nel resto il provvedimento impugnato, con cui il Giudice per le indagini preliminari di Pescara aveva ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di detenzione di sostanza stupefacente al fine di cessione, aggravato dall’ingente quantità, e le esigenze cautelari di cui all’art. 274, lettera c), cod. proc. pen.
Avverso l’ordinanza del Tribunale ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’indagato, che ha dedotto l’inosservanza della legge penale e l’illogicità della motivazione, per avere il Giudice della cautela affermato che l’obbligo di dimora non impedirebbe all’indagato di avere contatti con gli spacciatori e i consumatori, ma, secondo questo ragionamento, in astratto la reiterazione del reato sarebbe sempre possibile da parte dell’indagato che non sia sottoposto alla misura coercitiva estrema della detenzione carceraria, laddove, invece, il giudice deve effettuare una prognosi di commissione di delitti fondata su elementi concreti e rivelatori di effettività del pericolo di reiterazione attualizzata al momento dell’adozione della misura. Il Tribunale avrebbe valorizzato un precedente dell’indagato, che, però, risale a quindici anni fa, mentre attualmente il ricorrente rispetta le prescrizioni impartite con la prima ordinanza e lavora in una pizzeria, la cui titolare non è coinvolta nelle indagini. Peraltro, il Tribunale avrebbe trascurato la piena confessione, resa dall’indagato al Giudice per le indagini preliminari, che renderebbe impossibile che l’indagato possa nuovamente rinnovare la condotta delittuosa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Deve essere preliminarmente ribadito il consolidato insegnamento di questa Corte secondo cui, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione, che deduca l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza o l’assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828 – 01; Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 – 01).
Correlativamente, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza o alla sussistenza delle esigenze
cautelari, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se i giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni della decisione, controllando la congruenza della motivazione rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie.
Alla luce di tali coordinate ermeneutiche deve rilevarsi che il Tribunale ha affermato che il Giudice per le indagini preliminari aveva correttamente desunto il pericolo di reiterazione dei reati dalla significativa quantità di stupefacente, ch l’indagato deteneva in diversi nascondigli e stava confezionando, ai fini della vendita, proprio nel momento in cui era stato tratto in arresto. L’indagato, inoltre, è già gravato da precedenti penali, uno dei quali per violazione del Testo unico in materia di stupefacenti.
Sulla base di queste circostanze di fatto il Collegio del riesame ha ritenuto che l’indagato fosse fortemente inserito nel circuito locale del narcotraffico, così che «la misura dell’obbligo di dimora appare inutile nella prospettiva del contenimento del pericolo di reiterazione, perché non impedisce né limita in alcun modo i contatti di COGNOME con acquirenti e spacciatori operanti sul territorio del Comune di Montesilvano».
Siffatta motivazione è esente da vizi rilevabili in questa sede.
Nel caso in esame, il Tribunale, nel desumere il pericolo di reiterazione dei reati dalle indicate modalità della condotta criminosa e dalla personalità dell’indagato, si è posto in linea con l’insegnamento di questa Corte secondo cui il requisito del pericolo, previsto dall’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen richiede, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un’analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale (cfr., ex multis, Sez. 5, n. 11250 del 19/11/2018, Avolio, Rv. 277242 – 01).
Si è precisato che il requisito dell’attualità del pericolo di reiterazione de reato, introdotto nell’art. 274, lett. c), cit. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, richiede la previsione di una specifica occasione per delinquere, ma una valutazione prognostica fondata su elementi concreti, idonei a dar conto dell’effettività del pericolo (cfr. fra le tante: Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022 COGNOME, Rv. 282991 – 01; Sez. 5, n. 33004 del 3/05/2017, Cimieri, Rv. 271216 – 01; Sez. 2, n. 47891 del 7/09/2016, Vicini e altri, Rv. 268366 – 01).
A fronte della motivazione del provvedimento impugnato, corretta e logica, il ricorrente si è limitato, invece, a svilire la portata degli elementi valorizzati e h sollevato censure che sono tese a sollecitare una non consentita ricostruzione del
quadro probatorio alternativa rispetto a quella congrua, cui è pervenuto il Collegio del riesame.
Non è superfluo precisare che il Tribunale ha tenuto conto della confessione resa dall’indagato al Giudice per le indagini preliminari, laddove ha affermato di non applicare la custodia cautelare in carcere anche in considerazione del suo atteggiamento collaborativo, assunto in sede di interrogatorio.
In definitiva, il ricorso è inammissibile e ciò comporta, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – non sussistendo ragioni di esonero (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) – della somma di euro tremila, equitativamente determinata, in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
La Cancelleria è onerata degli adempimenti di cui all’art. 28 Reg. esec. cod. proc. pen.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 Reg. esec. cod. proc. pen.
Così deciso il 12/6/2024