Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 17678 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 17678 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOMECOGNOME nato a Roma il 25/10/1991
avverso la ordinanza emessa dal Tribunale di Roma il 28/11/2024;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
GLYPH NOME COGNOME ricorre avverso l’ordinanza pronunciata il 28 novembre 2024 dal Tribunale di Roma che, in accoglimento dell’appello proposto
dal Pubblico Ministero avverso l’ordinanza reiettiva della richiesta di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, ha disposto nei suoi confronti l’obbligo di presentazione giornaliera alla polizia giudiziaria.
Il ricorrente è ritenuto gravemente indiziato del reato di resistenza a pubblico ufficiale, per aver usato minaccia e violenza nei confronti di personale della Polizia di Stato che procedeva a perquisizione domiciliare nei suoi confronti.
Il ricorso è affidato ad un unico motivo, di violazione di legge con riferimento all’art. 274, lett. c), cod. proc. pen. e vizi di motivazione, limitatamen al profilo delle esigenze cautelari, individuate nel pericolo di condotte reiterative.
Si deduce che il provvedimento censurato sia carente di autonoma valutazione, per avere il Tribunale ritenuto attuale il pericolo di ricaduta, in acriti adesione alla impostazione accusatoria, senza tener conto della distanza temporale dal fatto, solo valorizzando la spregiudicatezza criminale dell’indagato.
Il Sostituto Procuratore generale, nella persona di NOME COGNOME ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.
Considerato in diritto
Il ricorso è inammissibile perché aspecifico e comunque proposto per ragioni non consentite.
Deve premettersi che il requisito dell’attualità del pericolo previsto dall’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all’imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un’analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale; valutazione che deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma che non deve altresì contemplare la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, COGNOME, Rv. 282991; Sez. 2, n. 6593 del 25/01/2022, COGNOME, Rv. 282767).
Ciò posto, sono stati valorizzati dal Tribunale, al fine di dimostrare concretezza ed attualità delle esigenze cautelari, individuate nel pericolo di reiterazione, la spregiudicatezza con cui l’indagato ha contrastato l’attività perquirente degli operatori di polizia giudiziaria – che apostrofava in malo modo e
spintonava violentemente, nel tentativo di disfarsi della cocaina in seguito recuperata e sequestrata – ma anche i precedenti a lui ascritti, dei quali l’uno, relativo al reato di cui all’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, risalente all’anno 2016, l’altro, commesso nel 2022, inerente ad un’analoga condotta di resistenza a pubblico ufficiale.
Tale ultimo reato è stato del tutto obliterato nelle argomentazioni difensive, che sono incentrate sulla sola risalenza del primo reato, sicché con tale profilo della decisione l’istante non si confronta.
Inoltre, sulla base di tutto quanto precede, con argomentazioni logicamente coerenti il Tribunale ha condiviso la valutazione del Pubblico Ministero appellante sulla natura potenzialmente criminogena, in termini di “reattività ai controlli di polizia”, del coinvolgimento del Mattoni nelle attività di spaccio.
Non può, al riguardo, essere enfatizzato il riferimento – che si legge nel provvedimento impugnato – alla probabile, futura sottoposizione del Mattoni a ulteriori controlli ai sensi dell’art. 103 d.P.R. n. 309 del 1990, costituent l’occasione per la reiterazione di reati della stessa indole di quello per il quale si procede: quand’anche si dovesse ritenere, come dedotto dalla difesa, meramente ipotetica tale eventualità, si tratterebbe di un elemento al più ultroneo, che non si riverbera in manifesta illogicità della motivazione, posto che le superiori argomentazioni sono di per sé esaustive ad attestare concretezza ed attualità delle esigenze cautelari.
Quanto al profilo personologico dell’indagato, il ricorso sollecita, in definitiva, un diverso apprezzamento degli elementi di valutazione posti a base della pronuncia reiettiva, in questa Sede non consentito, posto che il controllo di legittimità, anche nel giudizio cautelare, non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, né quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell’indagato, trattandosi di valutazioni rimesse al giudice per le indagini preliminari ed al tribunale del riesame, e dovendo, invece, detto controllo essere circoscritto all’esame dell’atto impugnato al fine di verificare la sussistenza dell’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l’assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 2, n.9212 del 02/02/2017, COGNOME, Rv. 269438).
Alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento
nonché al versamento a favore della cassa delle ammende della somma che si valuta equo quantificare nella misura indicata in dispositivo, non vertendosi
ipotesi di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibili
(Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).
6. La Cancelleria curerà gli adempimenti comunicativi di cui all’art. 28, re esec. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del
ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec cod. proc. pen.
Così deciso il 14 febbraio 2025
GLYPH
Il Consigliere estensore
Il Presidente