Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 40306 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 40306 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 22/06/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 13/03/2023 del TRIB. LIBERTA’ di CATANIA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG NOME COGNOME Il P.G. chiede il rigetto del ricorso.
udito il difensore (“Le 61. cf-ki GLYPH ‘ CC CorCu-~t rb 0 0-1 )” C.42TCAD
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza resa in data 13 marzo 2023 il Tribunale di Catania – costituito ai sensi dell’art. 310 cod.proc.pen. – ha accolto l’appello proposto dal PM in riferimento al trattamento cautelare di COGNOME COGNOME, sostituendo la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria con quella degli arresti domiciliari.
1.1 Tema della decisione è rappresentato dalla adeguatezza della misura, nei termini prima riferiti.
COGNOME COGNOME è raggiunta da gravità indiziaria per il delitto di estorsione aggravata dalle modalità mafiose di consumazione. In particolare, durante la detenzione del padre ne avrebbe raccolto – in più momenti – le indicazioni al fine di realizzare prelievi di denaro da soggetti già sottoposti ad estorsione.
Secondo il Tribunale si tratta di una condotta che denota piena consapevolezza del contesto mafioso e consistente pericolo di reiterazione, tale da giustificare la misura maggiormente contenitiva.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – COGNOME, deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione.
2.1 Secondo la difesa la motivazione in punto di pericolosità è astratta ed apodittica, non essendo state individuate ‘prossime occasioni’ di riproduzione di un comportamento risalente all’anno 2018 e avente un marcato carattere di occasionalità.
3. Il ricorso è infondato.
3.1 La ricorrenza di gravità indiziaria – dato pacifico – riguarda in primis una condotta cui il legislatore ricollega l’esistenza di una presunzione (sia pure relativa) di adeguatezza della custodia in carcere, aspetto che risulta pretermesso nella stessa decisione impugnata.
In ogni caso, va rilevato che la motivazione addotta individua in modo logico e coerente il profilo di pericolosità della COGNOME, in relazione all’analisi delle modalità del fatto.
Si tratta di condotta che denota, sul piano logico, una immediata disponibilità a farsi portatrice di esigenze correlate alla permanenza della organizzazione mafiosa, in ciò disvelando una condivisione degli obiettivi operativi del gruppo. Né può condividersi la critica difensiva in punto di mancata individuazione di occasioni ‘prossime’ di riproduzione del comportamento.
3.2 Va precisato, sul tema, che questa Corte ha affrontato in più occasioni – in epoca posteriore alla novellazione del 2015 – il tema posto dal ricorrente sui contenuti della valutazione di concretezza e attualità del pericolo di reiterazione di cui all’art. 274 co.1 lett. c cod.proc.pen. .
Va qui ribadito che l’espressa previsione del requisito dell’attualità del pericolo di reiterazione del reato, in aggiunta a quello della concretezza, introdotta dalla legge 16 aprile 25 n. 47 nel testo dell’art. 274 lett. c) cod. proc. pen., realizza una endiadi, rappresentando essenzialmente un richiamo all’osservanza – da parte del giudice – di un presupposto già presente nel sistema sub specie concretezza (v. Sez. I n. 5787 del 21.10.2015, Calandrino, rv 265985, alle cui argomentazioni si fa rinvio, nonchè, tra le altre, Sez. VI n. 15978 del 27.11.2015, COGNOME, rv 266988; Sez. VI n. 9894 del 16.2.2016, rv 266421).
La volontà del legislatore del 2015 è animata da un finalismo meramente rafforzativo di un dovere argomentativo già presente nel sistema, posto che un ‘pericolo’ per dar luogo ad una limitazione della libertà personale deve essere – per logica – concreto ed attuale, pena la negazione della stessa natura della misura cautelare, che è quella di limitarlo.
E si limita qualcosa che esiste ora, non qualcosa che potrebbe venire in essere un domani.
Piuttosto, l’evoluzione della interpretazione della disposizione di legge in esame si è mossa verso la individuazione dei contenuti del giudizio prognostico, posto che in taluni arresti interpretativi si è menzionata la necessità di valorizzare non solo la concreta capacità di riproduzione della condotta illecita in capo al soggetto, ma anche l’esistenza di «occasioni prossime» idonee a facilitare la riproduzione del comportamento che si vuole inibire (v. Sez. III n. 11372 del 10.11.2015, rv 266481; il tema è ripreso da Sez. VI n. 24477 del 4.5.2016, rv 267091) .
3.3 Ciò rende necessarie alcune ulteriori precisazioni.
Il giudizio prognostico su condotte future di un soggetto, espresso in termini di pericolosità, si fonda – in ogni ambito giuridico – sul medesimo schema logico (v. art. 203 cod.pen.) rappresentato dalla valorizzazione della sua componente
‘storica’ (la ricostruzione della – o delle – condotte poste in essere dal soggetto attenzionato e delle loro modalità concrete di realizzazione) che influisce in modo decisivo sulla formulazione della prognosi, rappresentandone il fondamento e condizionandone razionalmente gli esiti.
La prognosi (apprezzamento della ricorrenza del pericolo) è per sua natura un giudizio rivolto al futuro, il che esclude una sua possibile declinazione in termini di certezza (attributo con cui si possono, convenzionalmente e processualmente, qualificarsi solo condotte passate).
In ogni giudizio prognostico vi è pertanto un margine ineliminabile di fallibilità, tanto più doverosamente evitabile quanto più si rafforza il presupposto cognitivo, ossia l’analisi di tutto ciò che emerso sino al momento in cui la prognosi è richiesta (modalità del fatto già realizzato, antecedenti causali, condotta di vita antecedente, fattori che possono aver inciso sulla determinazione ad agire).
La limitazione della libertà, in chiave inibitoria, è dunque per sua natura correlata ad un esame complessivo di tali indicatori ma non può negarsi – dato l’oggetto del particolare giudizio, che il pericolo, anche per la costruzione legislativa delle sue caratteristiche, sia legato alla potenzialità riproduttiva della condotta espressa dai comportamenti pregressi del soggetto e non dai particolari stimoli che il contesto di vita verrà a proporgli.
In tal senso, la necessaria identificazione di «occasioni prossime» tese a rendere ancor più probabile la riproduzione della condotta temuta, è opzione interpretativa che finisce con l’introdurre un presupposto non previsto dalla legge, spostando l’attenzione su fattori per lo più imprevedibili e dunque – in realtà – soggettivistici, in quanto estranei alla rigorosa valutazione dei fattori di produzione di quanto è già avvenuto.
In altri termini, affermare che un pericolo è concreto ed attuale significa trarre dalla parte storica del giudizio sul fatto e sulla persona gli indicatori idonei a sostenere una ragionevole probabilità di realizzazione di ulteriori condotte di particolare gravità o comunque analoghe a quelle già poste in essere.
L’esistenza di ‘occasioni di riproduzione’ è un dato – in realtà – non dominabile e dunque del tutto incerto, il che non consente di farne un valido indicatore del pericolo normativamente caratterizzato. Sono le caratteristiche e le modalità del fatto commesso (rectius del fatto in corso di accertamento, ma presidiato dalla compiuta valutazione di gravità indiziaria) a dover testimoniare – in una con la verifica globale prima richiamata – l’esistenza o meno del pericolo, non gli eventuali stimoli esterni, che possono porsi solo come accentuativi di una condizione di pericolosità già delibata.
Con ciò si intende dare continuità a quelle opzioni interpretative che hanno ribadito come i caratteri del giudizio prognostico – in sede cautelare personale – siano improntati alla rigorosa e complessiva valutazione dei comportamenti e delle modalità di realizzazione dei fatti attribuiti al soggetto e non alla individuazione d occasioni prossime facilitanti la riproduzione del reato (in tal senso v. Sez. IV n 27420 del 3.5.2018, rv 273084; Sez. V n. 49038 del 14.6.2017, rv 271522; Sez. V n. 33004 del 3.5.2017, rv 271216; Sez. V n. 31676 del 4.4.2017, rv 270634; Sez. V n. 12618 del 18.1,2017, rv 269533; Sez. II n. 11511 del 14.12.2016, rv 269684).
Tutto ciò precisato, viene meno il fondamento in diritto della doglianza difensiva sull’individuato pericolo di reiterazione, che è stato logicamente desunto – nella decisione impugnata – non già dalla ricorrenza prossima di ‘occasioni di riproduzione’ della condotta illecita / ma dalla considerazione delle modalità del fatto oggetto di provvisorio accertamento.
Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art.94 comma iter disp.att. cod.proc.pen.
Così deciso in data 22 giugno 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente