Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 41839 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 41839 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/06/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CREMONA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 10/11/2022 del TRIB. LIBERTA di BARI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza in preambolo il Tribunale di Bari, in funzione di giud d’appello ex art. 310 cod. proc. pen, in accoglimento dell’impugnazione AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, ha annullato l’ordinanza emessa dal Giudice per le indagi preliminari del Tribunale di Foggia in data 18 marzo 2021 nei riguardi, tra altri, di NOME COGNOME e ha applicato nei suoi riguardi la misura cautelare custodia cautelare in carcere per il reato di cui agli artt. 110, 112 n.1), 4 pen., contestato al capo 1) dell’imputazione provvisoria.
I fatti riguardano la rivolta sfociata il 9 marzo 2020 all’interno dell circondariale di Foggia, a seguito della diffusione della pandemia da Covid-1 delle misure quivi adottate per la prevenzione del contagio (ad esempio, que riguardanti la sospensione dei colloqui con i famigliari).
Circa COGNOME quattrocento detenuti, COGNOME dapprima suddivisi COGNOME in COGNOME due gruppi, rispettivamente appartenenti ai reparti del “vecchio giudiziario” e del “n complesso”, abbandonati gli spazi loro concessi per il passeggio, confluivano f all’area della c.d. intercinta, devastando le zone di sbarramento presenti struttura; sfruttando la componente numerica, contrastavano e superavano ogni tentativo di opposizione posto in essere dalle unità di Polizia penitenz infrangevano le vetrate del box presidio della stessa Polizia, distrugge l’impianto di videosorveglianza e i relativi supporti di memoria, vandalizzavan locale cucina. Alcuni di essi, fatto ingresso nell’ufficio matrico distruggevano gli arredi alle attrezzature, appiccandovi un incendio, dom grazie all’intervento di un agente di Polizia penitenziaria. Alcuni di loro rius a scardinare uno dei due cancelli della block house posta all’ingresso della casa circondariale, così riuscendo a evadere dall’istituto dileguandosi all’esterno. minacciavano e con violenza sottraevano a un agente di polizia penitenziaria chiavi della porta carraia, rinchiudendolo all’interno del proprio gabbiotto altro gruppo di detenuti, armato di bastoni e spranghe, faceva ingresso reparto femminile, commetteva atti di danneggiamento e, dopo aver minacciato e strattonato gli agenti ivi presenti, liberava le detenute per consent partecipazione alla sommossa.
Per quanto specificamente riguarda le condotte attribuite al ricorren l’analisi dei filmati delle videocamere di sorveglianza e le relazioni di servizio redatte dagli investigatori cristallizzano che NOME, unitamente ad detenuti, durante la sommossa era tra coloro che NOMEno inneggiato al rivolta, richiamando con evidenti segni delle braccia gli altri detenut abbandonati gli spazi detentivi, stazionavano nell’area antistante l’ing
dell’Istituto RAGIONE_SOCIALE pena e li incitava a radunarsi nell’area esterna in all’apertura dei varchi di sbarramento.
In esito ad articolata attività investigativa, il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO p Tribunale di Foggia richiedeva l’applicazione di misure cautelari nei confront ottantadue indagati, ivi compreso, l’odierno ricorrente, per il deli devastazione, oltre che per altri reati a ciascuno a vario titolo ascritti.
Il Giudice per le indagini preliminari respingeva la richiesta rileva impregiudicati i gravi indip certamente sussistenti, in punto di insussisten esigenze cautelari che l’eccezionalità della situazione in cui si erano veri fatti delittuosi non consentisse di ravvisare un attuale e concreto peric reiterazione criminosa.
Proposto appello da parte del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, il Tribunale di Bari, funzione di giudice del riesame – come anticipato – ha annullato l’ordina emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia in data marzo 2021 e applicato nei confronti di NOME COGNOME la misura della custodi cautelare in carcere.
Il Tribunale, quanto alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza valorizzato gli elementi indiziari costituiti dall’analisi dei filmati delle vid di sorveglianza e dalle informative e dalle relazioni di servizio redatte dai agenti della Polizia penitenziaria coinvolti nella rivolta in questione, suntegg premessa, delineandone un ruolo affatto attivo nella sommossa del 9 marzo.
In punto di esigenze cautelari, nel condividere le argomentazioni d AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO appellante, ha stigmatizzato l’erronea interpretazione, parte del Giudice per le indagini preliminari, della locuzione «pericol reiterazione di reati della stessa specie» di cui all’art. 274, lett. c), pen., che difatti non va intesa come pericolo di reiterazione dello stesso reato, ma deve svilupparsi sul piano concreto, avendo riguardo altresì fattispecie criminose che, pur non previste dalla stessa disposizione di l presentano identica natura in relazione al bene tutelato e alle moda esecutive.
Così chiarito il concetto di “omogeneità del bene giuridico”, ha inf richiamato la giurisprudenza di legittimità in tema di prognosi di recidiv svolgersi sulla valutazione sincretica di elementi di carattere oggett soggettivo, scrutinandone (p. 11Idel provvedimento oggetto di ricorso) sussistenza nei riguardi di NOMENOME NOME riguardo sia alle modalit esecuzione della condotta, sia al suo profilo personologico.
Ricorre per cassazione COGNOME, per mezzo del difensore di fiducia, che affida a un unico, articolato motivo.
3.1. Lamenta, in primo luogo, l’erroneità dell’affermazione contenuta n provvedimento oggetto di ricorso, in punto di ammissibilità del ricorso AVV_NOTAIO.
I giudici della cautela hanno ritenuto di poter applicare al caso di spec principio espresso in sede di legittimità secondo cui «L’appello del P.M. avve ordinanza di rigetto di misura cautelare, motivato con il mero richiamo contenuto dell’originaria richiesta cautelare, è inammissibile perché non soddi i requisiti di specificità, tranne che nel caso in cui, per motivi formali assorbenti o per l’apoditticità della decisione del gip, sia mancata qua valutazione della richiesta medesima (Sez. 6, n. 277 del 07/11/2013, dep. 201 Clea, Rv. 25772). Ritiene, tuttavia, la difesa, che nel caso che ci occupa n sarebbero elementi per ritenere che il Gip abbia omesso qualsiasi valutazio della richiesta della Pubblica accusa. Sicché il richiamo da quest’ultima svolto propria originaria richiesta renderebbe l’appello inammissibile.
3.2. Censura, poi, la violazione dell’art. 275 cod. proc. pen. e vi motivazione in punto di concretezza e attualità del pericolo di reiterazion condotte analoghe a quelle per le quali si procede.
Il Tribunale di Bari avrebbe fondato la propria decisione esclusivamente sul modalità d’azione della condotta di devastazione sull’analisi soggettiva d personalità del ricorrente, senza tenere in adeguato conto l’eccezionalità condizioni socio-sanitarie nella quali la condotta stessa è stata realizzata. in considerazione della natura risalente dei fatti oggetto d’imputaz provvisoria rispetto alla data della decisione, il giudice della misura cau avrebbe dovuto specificare gli elementi indicativi del pericolo di reiterazion condotte omogenee a quelle poste qui contestate.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, con requisitoria scrit depositata il 19 maggio 2023, ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deduce censure in parte inammissibilt, in parte infondat dev’essere, pertanto, complessivamente rigettato.
Manifestamente infondata è la prima parte dell’unico motivo di ricorso
2.1. Il ricorrente ha rinnovato l’eccezione di inammissibilità dell’appello del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO e
sostenuto che si tratterebbe di appello generico, in quanto consistente nel richiamo in parte qua della richiesta di applicazione di misura cautelare respinta dal Giudice per le indagini preliminari. E, invero, l’appell AVV_NOTAIO muove dal rilievo che le motivazioni del rigetto si fonda essenzialmente sul mancato riconoscimento delle esigenze cautelari e, in ta prospettiva, richiama le considerazioni svolte nel presente atto di impugnazi nonché quanto evidenziato nell’atto di richiesta di applicazione della mi cautelare.
2.2. La Corte di cassazione ha più volte rilevato che i motivi di app contro le ordinanze in materia di misure cautelari non possono limitars semplice richiamo per relationem degli argomenti addotti a fondamento della originaria richiesta di applicazione ma devono soddisfare, a pena inammissibilità, il requisito della specificità, consistente nella precisa indi dei punti censurati e delle questioni di diritto e di fatto dal sottoporre al del gravame (Sez. 6, n. 277 del 7/11/2013, dep. 2014, Clema, Rv. 257772; Sez. 6, n. 47546 del 1/10/2013, Delle Fazio, Rv. 258664).
Ciò in quanto l’appello cautelare di cui all’art. 310 cod. proc. pen. fisionomia strutturale e strumentale degli ordinari mezzi di impugnazione, con conseguenza che allo stesso si applicano le norme generali in materia, tra cu disposizioni di cui agli artt. 581 e 591 cod. proc. pen. Ne deriva l’impugnazione deve non solo indicare i capi e i punti ai quali si riferis anche enunciare i motivi, con l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e elementi di fatto che sorreggono la richiesta (Sez. 5, n. 9432 del 12/01/2 COGNOME, Rv. 269098). L’appello del pubblico AVV_NOTAIO avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di misura cautelare è, dunque, inammissibil genericità dei motivi se, per l’illustrazione delle censure, si limita a richi richiesta rigettata e non indica i punti di fatto e le questioni di diritto ri cognizione del giudice dell’impugnazione (Sez. 6, n. 39926 del 16/10/2008, COGNOME, Rv. 242248).
È stato peraltro rilevato che può fare eccezione il caso in cui per l’apodit della decisione del G.I.P. sia mancata qualsiasi valutazione della richiesta ( Sez. 6, n. 277, Clema, cit.).
2.3.Nel caso di specie, l’ordinanza del Giudice per le indagini prelimin in merito alla sussistenza dei gravi indizi – che così recita: «ferma restand considerazione in merito alla sussistenza e alla consistenza dei gravi ind colpevolezza siccome diffusamente indicati dal PM») risulta laconica all’evidenza, condizionata dal rilievo della ritenuta assenza delle esi cautela ri
In tale prospettiva risultano condivisibili le argomentazioni del Tribunale Bari secondo cui è mancata una vera e propria valutazione sul punto dell richiesta del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO da parte del Giudice per le indagini prelimin tale da legittimare la concreta formulazione del motivo di appello, sulla sc della giurisprudenza di legittimità richiamata.
Va, invero, ricordato che la specificità dei motivi di appello non dev’ess intesa solo con riguardo alla sua grafica riferibilità ad un capo ovvero a un della decisione, ma deve essere valutato alla luce del contenuto dell’in gravame, sicché – come correttamente affermato dal Tribunale del riesame essendo stata la motivazione in punto di gravi indizi del tutto omessa (posto reputare superflua tale valutazione non equivale ad una delibazione sul punto non si vede come il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO avrebbe potuto censurare il “non detto”.
Ne discende che tale parte del motivo risulta infondata.
Privo di pregio è la seconda parte dell’unico motivo di ricorso che, ol essere quasi interamente versato in fatto è, nel resto, manifestame infondato.
Non è ravvisabile l’eccepita violazione di legge, riferita all’e applicazione dell’art. 274, lett. c), cod. proc. pen.
Il Tribunale di Bari ha correttamente applicato i principi elaborati materia da questa Corte. Non solo ha fatto richiamo al principio per il quale tema di esigenze cautelari, il pericolo di reiterazione va inteso con riferi alla commissione non solo dei reati che offendono il medesimo bene giuridico, ma anche di quelli che presentano uguaglianza di natura in relazione al be tutelato e alle modalità esecutive» (Sez. 6, n. 47887 del 25/09/2019, 277392), ma, con specifico riferimento ai requisiti di attualità e concretezz pericolo di reiterazione criminosa, ha correttamente osservato che essi apprezzano in ragione della probabilità di devianze prossime all’epoca in viene applicata la misura, seppur non specificatamente individuate né tantomen imminenti, ossia immediate.
Ritiene il Collegio che non occorre, contrariamente a quanto sostenuto da un orientamento espresso in alcune pronunce di questa Corte di legittimità ( ultimo Sez. 3, n. 34154 del 24/04/2018, Ruggerini, Rv. 273674), anche l previsione di una “specifica occasione per delinquere”, essendo sufficiente u valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stre un’analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle moda realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto s ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia l distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasion
COGNOME
recidivanza.
requisito dell’attualità del pericolo di reiterazione del reato, introdotto 274, lett. c), cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, non va come imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, ma indica, invece, la continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifest potenzialità criminale dell’indagato, ovvero della presenza di elementi indica recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazio rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare. La sussistenz un pericolo attuale e concreto di reiterazione del reato va, quindi, es quando la condotta criminosa posta in essere si riveli sporadica ed occasional va, invece, affermata nel caso in cui – all’esito di una valutazione prognost fondata sulle modalità del fatto, sulla personalità del soggetto e sul con socio-ambientale in cui verrebbe a trovarsi se non sottoposto a misura – appai probabile, anche se non imminente, la commissione di ulteriori reati. Il requi dell’attualità del pericolo può sussistere, quindi, anche quando l’indagato disponga di immediate opportunità di ricaduta (Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022 COGNOME, Rv. 282891; Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, COGNOME, Rv. 282991; Sez. 1, n. 14840 del 22/01/2020, COGNOME, Rv. 279122).
Di questi principi è stata fatta corretta applicazione nel caso di specie
3.1. Il Tribunale, dopo avere rilevato che NOME NOME commesso una pluralità di condotte illecite lesive vbeni giuridici diversi, ha osservat giudizio prognostico in ordine alla reiterazione delle condotte delittuose dov necessariamente essere esteso a tutti i reati connotati da violenza o modalità esecutive o nei mezzi usati per consumarli. In quest’ottica, argomentazione tutt’altro che illogica, ha ritenuto il pericolo di reiterazion condotte delittuose così intese, oltre che sussistente, anche concreto ed at alla luce della gravità delle condotte contestate e della loro protrazio diversi giorni – per di più in ambito carcerario, soggetto al massimo control con l’uso sistematico della violenza, anche gratuita e la completa perdita di forma di autocontrollo. Ha, inoltre, valorizzato i precedenti penali e il ru rilievo da questi assunto nel corso della rivolta, con condotte inneggianti stessa, oltre alla commissione di atti vandalici, interrotti solo grazie straordinario impiego di uomini e mezzi.
3.2. Quanto alla rilevanza della situazione pandemica e alle restrizioni essa connesse, il Tribunale ha evidenziato che non hanno rappresentato la caus scatenante, bensì l’occasione per manifestazione di impeti criminosi. D’al parte, tale peculiare contesto, sebbene effettivamente di portata straordin
ha interessato in COGNOME maniera COGNOME indifferenziata COGNOME l’intero territorio nazionale, sottoponendo la popolazione italiana, complessivamente considerata, a lunghe e profonde restrizioni delle possibilità di movimento e di relazione, nonché a forti limitazioni, nell’ambito sia lavorativo che personale; il riverbero di ta (rigorosissime) limitazioni si è inevitabilmente NOME, dunque, anche sulla popolazione carceraria. Non è quindi corretto orientare il giudizio secondo una visione parcellizzata, così sostanzialmente isolando il contesto carcerario dalla situazione nella sua globalità, in tal modo assumendo l’emergenza pandemica a fattore quasi in grado di legittimare le condotte illecite (realizzate, peraltro, sol da una minoranza della vasta popolazione, che era all’epoca presente all’interno degli istituti penitenziari).
Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
A tale statuizione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Va, infine, disposta la trasmissione alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. cod. proc. Pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla cancellaria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
Così deciso il 9 giugno 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente