Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 27299 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 3 Num. 27299 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 24/06/2025
TERZA SEZIONE PENALE
NOME
NOME COGNOME ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
avverso l’ordinanza del 05/03/2025 del Tribunale di Torino;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.ssa NOME COGNOME che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
Con ordinanza in data 5 marzo 2025, il Tribunale di Torino ha parzialmente accolto l’appello cautelare proposto dal ricorrente avverso l’ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Novara del 31/01/2025, con la quale Ł stata applicata la misura degli arresti domiciliari, con divieti di comunicazione e con il mezzo elettronico di controllo, in relazione ai delitti di cui agli artt. 2 e 8 d.lgs. n. 74 del 2000, segnatamente di emissione di fatture per operazioni inesistenti per periodi di imposta dal 2020 al 2023 (capi g, h, i) e di utilizzo in dichiarazione I.V.A., per periodi di imposta dal 2020 al 2022, di fatture per operazioni inesistenti (capi j, k, l, m), nell’ambito di rapporti di logistica e facchinaggio nella grossa distribuzione commerciale. L’accoglimento parziale riguardava la revoca del mezzo elettronico di controllo, ferma la misura degli arresti domiciliari con i divieti di comunicazione e le altre prescrizioni imposte.
Avverso la predetta ordinanza, NOME COGNOME a mezzo dei difensori di fiducia, avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME propone ricorso per cassazione, sollevando cinque motivi.
2.1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta mancanza, illogicità e manifesta infondatezza della motivazione, in relazione all’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., nella parte in cui il tribunale di Torino ha desunto il pericolo di reiterazione del reato dalla aderenza del ricorrente, quale amministratore di RAGIONE_SOCIALE, ad un presunto schema societario/operativo truffaldino.
Lamenta in primo luogo la difesa l’affermazione secondo cui il ricorrente avrebbe continuato a svolgere ‘in modo fruttuoso’ l’attività di RAGIONE_SOCIALE offrendo ai committenti condizioni economiche di vantaggio, non essendovi in atti contratti, perizie o documenti che chiariscano in cosa fossero consistite le condizioni economiche di vantaggio, nØ era stato accertato se le tariffe utilizzate per il corrispettivo mensile degli appalti fossero state proposte dalla committenza oppure offerte da RAGIONE_SOCIALE
Lamenta in secondo luogo l’affermazione riguardante il sacrificio e la sostituzione delle
Sent. n. sez. 974/2025
CC – 24/06/2025
R.G.N. 14103/2025
presunte subappaltatrici fittizie una volta che queste fossero giunte alla decozione, dal momento che, nel periodo di rappresentanza legale del ricorrente, dal 02/11/2021 al febbraio 2024, vi era stato un solo avvicendamento tra le società subappaltatrici, con assorbimento del personale di RAGIONE_SOCIALE da parte di RAGIONE_SOCIALE e che RAGIONE_SOCIALE stava attuando un piano di assunzione diretta di tutto il personale impegnato negli appalti che aveva in gestione.
Conclude nel senso che lo schema societario/operativo truffaldino era il frutto di un ragionamento che muoveva da premesse inesistenti e, pertanto, meramente assertive erano le circostanze indicative del pericolo di reiterazione del reato.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta mancanza, illogicità e manifesta infondatezza della motivazione, in relazione all’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., nella parte in cui il Tribunale di Torino ha ritenuto fondato il giudizio di anomalia della cessione delle quote di Saga a RBS Holding e la sussistenza di indici che potessero fondare una eterodirezione del ricorrente anche della ridetta società, i cui rappresentanti avrebbero potuto sospettarsi suoi prestanome.
Deduce la difesa che l’argomento secondo cui RAGIONE_SOCIALE sarebbe stata costituita solo pochi giorni prima della acquisizione di RAGIONE_SOCIALE era argomento del tutto neutro rispetto al pericolo di reiterazione del reato in capo al ricorrente.
Quanto alla persona del nuovo rappresentante legale, NOME COGNOME e alle sue pregresse esperienze imprenditoriali, osserva la difesa che la comunicazione del commercialista finalizzata alla pubblicazione presso la Camera di commercio del cambio di amministratore indicava le generalità complete di costui, per cui il Tribunale di Torino inferisce una circostanza inesistente ponendola a fondamento del pericolo di reiterazione del reato.
Infine, quanto alle trattative intercorse per la vendita di RAGIONE_SOCIALE, il ricorrente non aveva l’onere di provare alcunchŁ.
2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta mancanza, illogicità e manifesta infondatezza della motivazione, in relazione all’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., nella parte in cui il Tribunale di Torino ha ritenuto che indice del pericolo di reiterazione del reato sarebbe stata la disponibilità da parte del COGNOME di ‘un esercito di lavoratori fedeli’ e del medesimo pacchetto di clienti/committenti.
Deduce la difesa che la motivazione sul punto Ł inesistente e trascura le norme di cui al d.lgs. n. 276 del 2003 sugli appalti tra privati, poichØ, con riferimento agli appalti con Esselunga s.p.a. (ma anche con riferimento agli ulteriori appalti che RAGIONE_SOCIALE aveva deciso di dismettere), i dipendenti impegnati nell’appalto erano stati in parte assorbiti da Esselunga ed in parte assunti direttamente alle medesime condizioni contrattuali dal nuovo appaltatore che svolge, nei medesimi cantieri, le stesse funzioni in appalto.
2.4. Con il quarto motivo, il ricorrente lamenta mancanza, illogicità e manifesta infondatezza della motivazione, in relazione all’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., nella parte in cui il Tribunale di Torino ha ritenuto elemento concretante il pericolo di reiterazione del reato i contatti che il ricorrente potrebbe avere, ove posto in libertà senza vincoli, con il figlio, la sorella e la madre, asseritamente partecipi alla gestione fraudolenta di RAGIONE_SOCIALE
Deduce la difesa che la madre del ricorrente Ł ormai ottantaduenne ed ha ricoperto la carica di amministratore di RAGIONE_SOCIALE fino al 2008, dunque in epoca ben lontana dai fatti oggi contestati al figlio, mentre i contatti con la sorella ed il figlio rappresentano un dato del tutto neutro ai fini della configurabilità del pericolo di reiterazione del reato.
2.5. Con il quinto motivo, il ricorrente lamenta mancanza, illogicità e manifesta infondatezza della motivazione, in relazione all’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., nella parte in cui il Tribunale di Torino ha ritenuto che indice del pericolo di fuga fosse rappresentato dall’imminente viaggio a Dubai del ricorrente, che avrebbe potuto trasformarsi in occasione per darsi alla latitanza.
Deduce la difesa che la residenza all’estero del ricorrente costituiva un dato del tutto neutro ai fini del pericolo di fuga, mentre era assolutamente apodittico affermare che la mera occasione di un viaggio all’estero di un soggetto incensurato e non a conoscenza della indagine a suo carico potesse rappresentare l’occasione per darsi alla fuga e sottrarsi alla giustizia; considerando peraltro che, secondo la giurisprudenza di legittimità, ai fini del pericolo di fuga, fosse necessario l’apprezzamento del comportamento processuale ed extraprocessuale, dei precedenti penali, delle modalità del fatto e dell’entità della pena, tutti estremi in base ai quali apprezzare la volontà e la capacità dell’indagato di darsi alla fuga, mentre l’attualità del pericolo richiedeva l’imminenza della sottrazione dell’indagato al processo e, in caso di condanna, alla irrogazione della pena.
E’ pervenuta memoria degli avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME, difensori di fiducia del ricorrente, con la quale si ribadisce, in relazione ai primi due motivi di ricorso, che la motivazione del Tribunale era meramente apparente, non essendovi elementi probatori da cui desumere che il ricorrente, quale amministratore di RAGIONE_SOCIALE avesse continuato a svolgere l’attività societaria allettando le committenze con condizioni economiche di vantaggio o l’eterodirezione, da parte del ricorrente, delle subappaltatrici di RAGIONE_SOCIALE o della cessionaria RAGIONE_SOCIALE Ribadiva poi le argomentazioni poste a base del terzo, quarto e quinto motivo di ricorso, di cui chiedeva l’accoglimento, sostenendo l’inesistenza, apparenza ed illogicità della motivazione della ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I primi quattro motivi di ricorso, congiuntamente esaminati perchØ incentrati sul difetto dell’esigenza cautelare del pericolo di reiterazione del reato, sono infondati, trattandosi di doglianze reiterative di censure già disattese con congrue motivazioni dal Tribunale cautelare.
Invero, per quanto attiene alla verifica dell’esistenza di elementi indicativi di un concreto pericolo di reiterazione del reato, si Ł avuto modo di rilevare, a seguito degli interventi modificativi apportati dalla legge 16 aprile 2015, n. 47 (l’art. 2, lett. a) della legge suddetta ha disposto che all’art. 274. lett. c) cod. proc. pen. dopo la parola «concreto» siano inserite le parole «e attuale»), che (Sez. 3, n. 37087 del 19/5/2015, Marino, Rv. 264688), l’attuale conformazione della norma codicistica richiede ora che il pericolo che l’indagato commetta altri delitti sia non solo concreto, ma anche attuale, con la conseguenza che non Ł piø sufficiente ritenere – in termini di certezza o di alta probabilità – che questi torni a delinquere qualora se ne presenti l’occasione, ma Ł anche necessario, anzitutto, prevedere – negli stessi termini di certezza o di alta probabilità – che gli si presenti effettivamente un’occasione per compiere ulteriori delitti (v. anche, Sez. 6, n. 21350 del 11/5/2016, COGNOME, Rv. 266958; Sez. 6, n. 24476 del 4/5/2016, COGNOME, Rv. 266999).
Si Ł però ulteriormente precisato che tale requisito non richiede la previsione di una specifica occasione per delinquere, ma una valutazione prognostica fondata su elementi concreti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare Ł chiamata a realizzare (Sez. 2 n. 5054 del 24/11/2020, dep. 2021, Barletta, Rv. 280566; Sez. 1 n. 14840 del 22/1/2020, COGNOME, Rv. 279122; Sez. 3, n. 34154 del 24/4/2018, COGNOME, Rv. 273674; Sez. 5, n. 33004 del 3/5/2017, COGNOME, Rv. 271216;
Sez. 2, n. 11511 del 14/12/2016, dep. 2017, Verga, Rv. 269684), dovendosi quindi escludere in presenza di una condotta del tutto sporadica ed occasionale e dovendo, invece, essere affermato qualora – all’esito di una valutazione prognostica fondata sulle modalità del fatto, sulla personalità del soggetto e sul contesto socio-ambientale in cui egli verrà a trovarsi, ove non sottoposto a misure – appaia probabile, anche se non imminente, la commissione di ulteriori reati, senza la previsione di specifiche occasioni di recidivanza, con la conseguenza che il requisito dell’attualità del pericolo può sussistere anche quando l’indagato non disponga di effettive ed immediate opportunità di ricaduta (Sez. 2, n. 2474 del 08/11/2024, dep. 2025, Greco; Sez. 3, n. 47644 del 05/12/2024, Sitzia; Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, COGNOME, Rv. 282891; Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, COGNOME, Rv. 282991; Sez. 5, n. 11250 del 19/11/2018, dep. 2019, Avolio, Rv. 277242).
Si Ł peraltro specificato, in alcuni casi, che il requisito dell’attualità del pericolo di reiterazione del reato, introdotto espressamente dalla legge 16 aprile 2015, n. 47 nel testo dell’art. 274 lett. c) cod. proc. pen., costituiva già prima della entrata in vigore della legge in questione un presupposto implicito per l’adozione della misura cautelare, in quanto necessariamente insito in quello della concretezza del pericolo (Sez. 6, n. 24779 del 10/5/2016, COGNOME, Rv. 267830; Sez. 6, n. 9894 del 16/2/2016, C., Rv. 266421; Sez. 3, n. 12477 del 18/12/2015, dep. 2016, Mondello, Rv. 266485).
Il requisito dell’attualità del pericolo di reiterazione del reato, dunque, presuppone la riconosciuta esistenza di occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati che può però essere apprezzata anche sulla base delle modalità della condotta concretamente tenuta, della personalità dell’indagato, del contesto entro il quale i fatti si sono svolti, nonchØ su altri elementi obiettivi che consentano la formulazione del giudizio prognostico richiesto, che resta necessariamente tale.
1.1. Nel caso in esame, il Tribunale cautelare ha adeguatamente illustrato le ragioni per le quali era ancora sussistente il pericolo che il ricorrente reiterasse la commissione di reati in materia tributaria, rimarcando innanzitutto lo schema operativo che aveva caratterizzato l’attività della società per vari periodi e, con riferimento al ricorrente, per gli anni di imposta dal 2020 al 2023 – avendo in detti periodi ricoperto la qualifica di amministratore della RAGIONE_SOCIALE, vale a dire l’esecuzione di appalti di logistica e facchinaggio in favore di committenti appartenenti a grosse catene di distribuzione, avvalendosi di sub-fornitori (in massima parte cooperative oltre a qualche s.r.l.) privi di autonomia gestoria, essendo in realtà dei ‘dipartimenti’ interni della Saga, provvedendo quest’ultima a trattare ogni condizione economica e commerciale ed ogni aspetto del rapporto di lavoro con la committenza, in tal modo discendendone la natura di fiduciari, se non di meri prestanome, degli amministratori preposti alla gestione di tali enti sub-fornitori, con la conseguenza che le fatture emesse da detti enti a RAGIONE_SOCIALE erano da considerare relative ad operazioni inesistenti (pag. 3 dell’ordinanza impugnata), sia sul piano soggettivo (perchØ RAGIONE_SOCIALE era un intermediario fittizio, in violazione dei divieti di appalto e di somministrazione di manodopera al di fuori dei casi tassativi), sia sul piano oggettivo (trattandosi di lavoro subordinato e non di appalto di servizi).
1.2. Quanto alle anomalie evidenziate relativamente alla avvenuta cessione della RAGIONE_SOCIALE, vale a dire la mancanza di trattative, di osservazioni e raccomandazioni reciproche nella assemblea del febbraio 2024, nonostante la imminente decozione della società ceduta, che non consentivano di escludere la natura simulata di tale operazione di vendita societaria, il Tribunale cautelare ha ritenuto che a dette anomalie era stata data troppa enfasi ai fini del pericolo di recidiva, per poi affermare che la tipologia di impresa di cui si
occupava Saga finiva con il basarsi ‘sul legame di fiducia con i committenti’, e ‘sulla capacità di garantire lo smistamento di una miriade di lavoratori affidabili’.
Piø precisamente e diversamente da quanto sostenuto in ricorso, RAGIONE_SOCIALE seppur avendo avuto per anni un ridottissimo numero di risorse umane e strumentali proprie, aveva in realtà movimentato un elevato numero di lavoratori che, sebbene formalmente alle dipendenze degli enti sub-fornitori, erano concretamente gestiti dalla stessa RAGIONE_SOCIALE che garantiva a costoro un’attività lavorativa perdurante, nonostante venissero licenziati e poi riassunti, in conseguenza dell’abbandono di un ente sub-fornitore, ormai pieno di debiti nei confronti dell’Erario, perchØ operante in regime di evasione fiscale e contributiva totale o pressochŁ totale, e della creazione di un nuovo ente sub-fornitore, con lo scopo di offrire ai committenti condizioni economiche rese convenienti dal descritto schema operativo che consentiva di lavorare con un sistema costante di evasione fiscale. Lo schema, comprovato dal fatto che le società indicate nei capi g), h) e i) della provvisoria incolpazione, emittenti fatture per operazioni inesistenti utilizzate da RAGIONE_SOCIALE nelle dichiarazioni fiscali presentate per gli anni di imposta 2020, 2021 e 2022, erano nella maggior parte inattive, fallite o in liquidazione, Ł allora logicamente e correttamente posto a base del pericolo di recidiva, avendo il Tribunale cautelare sottolineato che ‘le vicende giuridiche societarie che la difesa ha prospettato quali fattori di esclusione o riduzione di tale rischio, in realtà rappresentano dei post-facta che hanno valenza secondaria rispetto alla gravità delle condotte e che in nessun modo consentono di evidenziare un’effettiva presa di distanza di COGNOME rispetto al modus operandi consolidato in oltre quattro anni di gestione, concertato anche con la sorella’, che ‘prescinde da un legame con una specifica società’, ‘si può riprodurre facilmente già soltanto grazie alle relazioni interpersonali con committenti senza scrupoli e lavoratori bisognosi’, e ‘ha cagionato all’Erario un rilevante danno, rispetto al quale non si Ł dato atto di alcuna iniziativa o proposito concreto di voler riparare’ (v. pagina 2 dell’ordinanza impugnata).
1.3. NØ infine può sostenersi, come fa il ricorrente, il carattere del tutto neutro dei rapporti con i familiari ai fini della configurabilità del pericolo di reiterazione del reato, in ragione dei testuali riferimenti, in seno all’ordinanza cautelare impugnata (pagina 7), a colloqui intercettati tra il ricorrente, la sorella e il figlio, che il Tribunale chiarisce essere illuminanti circa le ingerenze operate sulle cooperative RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, Tag, RAGIONE_SOCIALE, sul consorzio RAGIONE_SOCIALE, tali da far ritenere logicae corretta l’affermazione secondo cui anche gli incontri tra familiari possono generare ‘nuove occasioni di confronto e concertazione per la probabile ripresa di frodi tributarie’.
Il quinto motivo di ricorso Ł infondato per mancanza di interesse, dal momento che, come rilevato dal Procuratore generale, l’esigenza cautelare del pericolo di fuga, concorrente con la ben piø pregnante esigenza del pericolo di recidiva, Ł stata ritenuta dal Tribunale cautelare sostanzialmente non piø attuale, avendo disposto la rimozione del mezzo elettronico di controllo.
Alla luce di quanto illustrato, l’ordinanza impugnata risulta del tutto immune da censure, avendo ancorato a specifici elementi concreti il periculum libertatis, con una motivazione ampiamente esistente, esauriente e comunque sicuramente tale da escluderne quella assenza o apparenza di esistenza che sola concreta il vizio di violazione di legge eccepibile in questa sede.
In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così Ł deciso, 24/06/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME NOME