Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 4232 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 4232 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Terracina il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 31/08/2023 del Tribunale di Roma
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito per l’imputato l’AVV_NOTAIO, che ha concluso insistend nell’accoglimento del ricorso e chiedendo l’annullamento dell’ordinanza.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 31/08/2023, il Tribunale del riesame di Roma rigettava l’appello ex art. 310 cod.proc.pen. proposto nell’interesse di COGNOME NOME avverso l’ordinanza emessa in data 24/07/2023 dal Giudice per le indagin preliminari del Tribunale di Latina, con la quale era stata disattesa l’ist revoca/sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere (applicata confronti del predetto in relazione ai reati di cui agli artt. 416 cod.pen. 2, 5 74/2000, con ordinanza del 2.12.2022 dallo stesso Tribunale del riesame di Roma, a seguito di appello del PM avverso l’ordinanza di rigetto del Giudice per le inda preliminari del Tribunale di del Tribunale di Latina).
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione COGNOME NOME, a mezzo del difensore di fiducia, articolando i motivi di seg enunciati.
Il ricorrente deduce violazione degli artt. 292, comma 2, 310, comma 2, 274 comma 1, cod.proc.pen. e vizio di motivazione in relazione alla sussisten dell’attualità del pericolo di reiterazione criminosa.
Argomenta che, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, legittimano la formulazione di un’istanza ex art. 299 cod.proc.pen. non solo i nuovi sopravvenuti ma anche gli elementi preesistenti ma non presi i considerazione, le violazioni della legge sostanziale ed anche quelli acquis procedimento ma non oggetto di specifica valutazione; il Tribunale del riesam non si era confrontato con le nuove questioni ed i nuovi elementi veicol mediante l’appello ex art. 310 cod.proc.pen. (la circostanza che dal mese febbraio 2022 il ricorrente aveva definitivamente interrotto i rapporti con COGNOME, con conseguente vizio di motivazione; epoca di commissione dei reati, documentazione rinvenuta in sede di perquisizione); inoltre, non era st considerata la continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale in relazione alla vicinanza dei fatti in cui si è manifestata la potenzialità cr dell’indagato ed anche sotto tale profilo era evidente il vizio di motivazione.
Chiede, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
Il difensore del ricorrente ha chiesto la trattazione orale del ricorso.
Il Pg ha depositato memoria ex art. 611 cod.proc.pen., nella quale ha conclus per il rigetto del ricorso. La difesa del ricorrente ha depositato memoria di re nella quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza.
Il provvedimento impugnato è esente da vizi di motivazione in ordine all valutazione della permanenza del pericolo di reiterazione criminosa.
Il Tribunale, richiamando e confermando la valutazione già effettuata in sed di applicazione dell’ordinanza genetica, di concretezza ed attualità del perico reiterazione criminosa, non si è limitato ad evocare la gravità del titolo di ma ha espressamente richiamato la significativa capacità a delinquere d ricorrente in relazione alle modalità del fatto ed al ruolo svolto nella vicenda i (il ricorrente era l’amministratore di fatto delle società cartiere coinvolt frode fiscale, società che era lui stesso a costituire e alle quali pre prestanomi di sua fiducia e da lui diretti; svolgeva, pertanto, un ruolo essenz essendo preposto ad un settore fondamentale dell’organizzazione criminale, qual la creazione e la gestione delle società cartiere, ruolo che dirigeva e gesti ampi margini di autonomia).
Tale valutazione è conforme ai principi da tempo affermati da questa Corte (Sez. 5, n. 35265 del 12/03/2013), secondo cui, in tema di esigenza cautela costituita dal pericolo di reiterazione di reati della stessa indole, prevista 274 c.p.p., lett. c), la pericolosità sociale dell’indagato deve r congiuntamente dalle specifiche modalità e circostanze del fatto e dalla personalità- nonché al disposto dell’art. 274 lett c) cod.proc.pen., come modifi dalla legge 16 aprile 2015 n. 47.
Il Tribunale, inoltre, ha tenuto in debito conto e valutato come irrilevan fini della valutazione di persistenza del pericolo di reiterazione criminos elementi nuovi evidenziati dalla difesa a fondamento dell’appello (interruzione rapporti con il coindagato COGNOME, documentazione rinvenuta in sede d perquisizione, decorso del tempo dai fatti contestati).
In particolare, i Giudici cautelari hanno ritenuto l’irrilevanza della pro interruzione dei rapporti con il COGNOME COGNOME considerazione del ruolo svolto in mani autonoma dal ricorrente nel settore della creazione e gestione delle società cart coinvolte nella frode fiscale; hanno, poi, evidenziato che la documentazio rinvenuta a seguito delle perquisizioni disposte dal Pm erano stati rinve numerosi documenti e file non solo relativi alle predette società cartiere ma an di ulteriori e numerose società in collegamento con le società già coinvolte n frode carosello; hanno, quindi, rilevato che le condotte illecite si erano pr anche dopo il 2021 e durante tutto il 2022 e che dagli atti di indagine emerg che il ricorrente aveva continuato ad operare secondo i consolidati meccanism criminali anche nel 2022 e sino a tempi recentissimi.
Trattasi di motivazione adeguata e immune da vizi logici ed in linea con i principi affermati da questa Suprema Corte in subiecta materia.
Va ricordato che, secondo il consolidato orientamento di legittimità, la decisione del giudice sull’appello avverso l’ordinanza emessa a seguito di istanza di revoca o sostituzione di una misura cautelare è vincolata – oltre che dall’effetto devolutivo proprio di siffatto tipo di impugnazione, che circoscrive la cognizione entro i confini tracciati dai motivi – anche dalla natura del provvedimento impugnato, che è del tutto autonomo rispetto all’ordinanza impositiva della misura. Invero, in sede di appello avverso la ordinanza di rigetto della richiesta di revoca di misura cautelare personale, il Tribunale non è tenuto a riesaminare la sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo, dovendosi limitare al controllo che l’ordinanza gravata sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata in ordine ad eventuali allegati nuovi fatti, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare apprezzabilmente il quadro probatorio o a escludere la sussistenza di esigenze cautelari, ciò in ragione dell’effetto devolutivo dell’impugnazione e della natura autonoma del provvedimento impugnato (Sez.6, n. 45826 del 27/10/2021,Rv. 282292 – 01; Sez. 2, n. 18130 del 13/04/2016, Rv. 266676; Sez.3, n. 43112 del 07/04/2015,Rv.265569 – 01 n. 43112 del 2015 Rv. 265569).
Costituisce, inoltre, principio consolidato quello secondo il quale, in tema di misure cautelari personali, l’attenuazione o l’esclusione delle esigenze cautelari non può essere desunta dal solo decorso del tempo di esecuzione della misura, dovendosi valutare ulteriori elementi di sicura valenza sintomatica in ordine al mutamento della situazione apprezzata all’inizio del trattamento cautelare (Sez.5, n.39792 del 29/05/2017, Rv.271119; Sez. 2 n. 1858, dep.17/01/2014 Rv.258191; Sez.1, n.24897de1 10/05/2013, Rv.255832; Sez. 5, n. 16425, dep.27/04/2010, Rv.246868, Sez.2, n. 39785 dep. 26/10/2007, Rv.238763); né rileva il cd “tempo silente” trascorso dalla commissione del reato, in quanto tale circostanza deve essere oggetto di valutazione, a norma dell’art. 292, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., da parte del giudice che emette l’ordinanza di custodia cautelare, mentre analoga valutazione non è richiesta dall’art. 299 cod. proc. pen. ai fini della revoca o sostituzione della misura (Sez. 2 n. 47120 del 04/11/2021, Rv. 282590 – 01; Sez.2,n. 12807 del 19/02/2020, Rv.278999 – 01; Sez.2, n.46368 del 14/09/2016, Rv.268567 – 01; Sez.2, n.47416 del 30/11/2011, Rv.252050 – 01).
Consegue, pertanto, come anticipato, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna de ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma Iter, disp.att. cod.proc.pen.
Così deciso il 19/12/2023