Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 24613 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 24613 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 27/02/2024 del TRIB. LIBERTA’ di FIRENZE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
letta la memoria depositata dall’AVV_NOTAIO, del foro di Pistoia, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 27 febbraio 2024 il Tribunale del riesame di Firenze ha rigettato il gravame proposto da NOME COGNOME avverso l’ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale ha applicato, nei suoi confronti, la misura della custodia cautelare in carcere.
Il ricorrente è stato ritenuto gravemente indiziato di aver preso parte, con ruolo apicale, ad una associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti del tipo hashish e marijuana (capo 2), e di aver concorso nella commissione di una serie di reati c.d. scopo (capi 277, 287, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 306, 307, 308, 309, 320, 321, 322, 345).
Avverso tale ordinanza, ai sensi dell’art. 311 cod. proc. pen., ha proposto ricorso per cassazione l’indagato, a mezzo del proprio difensore, lamentando in sintesi, ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue.
2.1. Con il primo motivo si deduce violazione di legge, avendo il Tribunale argomentato la sussistenza del pericolo di reiterazione dalla gravità dei reati oggetto di addebito cautelare, in contrasto con quanto stabilisce l’art. 274, comma 1, lett. c, co’d. proc. pen.
Deve ritenersi erroneo anche il richiamo ai due precedenti specifici ed infraquinquennali, trattandosi di condotte per le quali lo stesso Tribunale ha accertato la violazione del divieto di bis in idem (capi 323 e 324).
Neppure è stata valutata l’esistenza di indicatori specifici che il ricorrente reputa tali da poter superare la presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.: il ricorrente, infatti, dal 2 novembre 2021 è stato ristretto agli arre domiciliari (con controllo elettronico), ed ha sempre osservato le relative prescrizioni.
2.2. Con il secondo motivo si denuncia il carattere manifestamente illogico della motivazione, nella parte in cui non valorizza la distanza temporale tra i fatti di reato ed il momento cautelare (due anni ed otto mesi), ed attribuisce all’indagato l’onere di fornire una prova di carattere negativo, relativamente alla non attualità del pericolo di reiterazione.
Del resto per le associazioni finalizzate al traffico di stupefacenti non opera la regola di esperienza relativa alla tendenziale stabilità del sodalizio; l circostanza, in uno con l’intervenuto arresto degli altri associati, avrebbe dovuto indurre il tribunale a rivedere la propria valutazione sulla attualità del pericolo reiterazione.
Piuttosto, il Tribunale avrebbe dovuto considerare come, secondo un costante orientamento di legittimità, la presunzione relativa tende ad affievolire con il decorso del tempo dalla consumazione dei reati.
2.3. Con il terzo motivo si lamenta il carattere contraddittorio della motivazione, in quanto il tribunale, in relazione alla identica posizione cautelare di altro indagato, COGNOME, ha affermato principi opposti, ovvero l’esistenza di dubbi circa la permanenza del vincolo associativo dopo il suo arresto.
2.4. Con il quarto motivo il ricorrente deduce la violazione dell’articolo 292, corna 2, lett. c, cod. proc. pen., in quanto il tribunale non ha effettuato un valutazione autonoma in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, riproponendo le considerazioni espresse dal pubblico ministero nell’atto di impulso cautelare; ciò è testimoniato, secondo il ricorrente, dal riferimento, contenuto nell’ordinanza genetica, ai soli accadimenti accertati fino al 2021, senza alcuna considerazione dei successivi sviluppi dell’indagine.
Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e le parti hanno formulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate.
Più in particolare, il Procuratore generale in sede, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Con memoria difensiva il ricorrente ha ulteriormente illustrato i motivi di ricorso, chiedendone l’accoglimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, sia perché manifestamente infondato, sia perché volto a sottoporre al sindacato di legittimità la rivalutazione di elementi fattuali esclusiva pertinenza dei giudici di merito, a fronte di un percorso motivazionale, come quello del provvedimento impugnato, che risulta esente da macroscopiche illogicità o incongruenze.
1.1. Giova premettere al riguardo che, secondo il costante orientamento di questa Corte, allorquando si impugnano provvedimenti relativi a misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, COGNOME, Rv. 269884 – 01; conformi, Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, COGNOME, Rv. 252178 – 01; Sez. 5, n. 46124 del 8/10/2008, COGNOME, Rv. 241997).
Questo perché il controllo di legittimità che la Corte è chiamata ad effettuare consiste nella verifica della sussistenza delle ragioni giustificative della scelt cautelare nonché dell’assenza nella motivazione di evidenti illogicità ed
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incongruenze, secondo un consolidato orientamento espresso dalle Sezioni unite (Sez. U., n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828 – 01), e successivamente ribadito dalle Sezioni semplici (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Rv. 261400 – 01; Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, Rv. 248698 – 01).
Il vizio di motivazione di un’ordinanza, per poter essere rilevato, deve quindi assumere i connotati indicati nell’art. 606 lett. e) -, e cioè riferirsi alla mancan della motivazione o alla sua manifesta illogicità, risultante dal testo del provvedimento impugnato, così dovendosi delimitare l’ambito di applicazione dell’art. 606, lett. c, cod. proc. pen. ai soli vizi diversi (Sez. U, n. 19 del 25/10/1994, De Lorenzo, Rv. 199391 – 01).
Di conseguenza, quando la motivazione è adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici, il controllo di legittimità non può spingersi o coinvolgendo il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito sull’attendibilità e la capacità dimostrativa delle fonti di prova.
Il controllo della Corte, quindi, non può estendersi a quelle censure che pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 – 01).
1.2. Passando all’esame del primo motivo, dal tenore complessivo dell’ordinanza impugnata, con cui il ricorrente non si confronta, non emerge 1m/che il Tribunale ha ritenuto il pericolo di reiterazione dalla gravità dei reati per cui procede, quanto piuttosto dalla gravità dei fatti.
Più in particolare, il Tribunale ha sottolineato non solo la posizione apicale del ricorrente all’interno del sodalizio, ma anche la sua disponibilità di mezzi e persone per il deposito dello stupefacente e l’esistenza di stabili legami con altri personaggi operanti a vari livelli nel settore del narcotraffico, sia in Italia che all’estero.
La continuità e la stabilità di tali relazioni illecite, secondo il Tribunale, trovato ulteriore conferma nel concorso del ricorrente in una lunga serie di reati c.d. scopo (capi 277, 287, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 306, 307, 308, 309, 320, 321, 322, 345).
Il Tribunale ha ritenuto quindi che, in un simile contesto dimostrativo, il semplice decorso del tempo dai fatti (cui si fa esplicito riferimento nel percorso motivazione: p. 8 ordinanza impugnata) e la circostanza che l’indagato, in altri procedimenti, sia stato sottoposto a misura domiciliare, siano indicatori recessivi, in punto di pericolo di reiterazione, rispetto al radicato inserimento in tale sistema di relazioni illecite, a sua volta rivelatore della inadeguatezza di misure meno afflittive.
In tal modo il Tribunale ha anche spiegato le ragioni per le quali l’intensità delle esigenze cautelari non può ritenersi incisa dalla riconosciuta violazione del divieto di bis in idem; d’altra parte, trattandosi di fatti per cui si è già proceduto, se da un lato per essi non è consentito un nuovo esercizio dell’azione penale, dall’altro correttamente ne è stato tratto un indicatore di perseveranza nell’illecito e di stabile inserimento nel traffico di sostanze stupefacenti.
Ciò che quindi sollecita il ricorrente è in realtà una non consentita rivalutazione delle caratteristiche soggettive dell’indagato, ivi compreso l’apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, poiché rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l’applicazione della misura cautelare, nonché del Tribunale del riesame.
1.3. Quanto al secondo ed al terzo motivo, che possono essere trattati congiuntamente, se ne rileva la manifesta infondatezza.
Va qui ribadito l’orientamento di questa Corte di legittimità – richiamato anche dal Sostituto Procuratore generale e con cui il ricorrente non si confronta secondo il quale in tema di associazione ex art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, la prognosi di pericolosità non si rapporta solo all’operatività della stessa, né alla data ultima dei reati fine, ma ha ad oggetto la possibile commissione di delitti che siano espressione della medesima professionalità e del medesimo grado di inserimento in circuiti criminali che caratterizzano l’associazione di appartenenza (Sez. 4, n. 3966 del 12/01/2021, COGNOME, Rv. 280243 – 01; conformi, Sez. 3, n. 16357 del 12/01/2021, COGNOME, Rv. 281293 – 01; Sez. 2, n. 19341 del 21/12/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 273435 – 01).
Ciò che infatti giustifica la presunzione relativa di cui all’art. 275 cod. proc pen., con riguardo agli appartenenti alle associazioni dedite al traffico di stupefacenti è sia la professionalità acquisita, sia lo stabile inserimento in circuit criminali da cui si trae una prognosi sulla possibilità di commettere altri delitti del stessa specie.
A ben vedere il Tribunale ha proprio valorizzato tali indicatori concreti nel ritenere recessivo il profilo temporale, apprezzando la concreta esplicazione del ruolo apicale rivestito da NOME COGNOME.
Quanto, invece, al carattere contradditorio della motivazione, che emergerebbe confrontando la identica posizione cautelare di COGNOME NOME (valorizzando però un isolato passaggio motivazionale), il ricorso si apprezza come del tutto aspecifico.
La ratio decidendi dell’ordinanza impugnata riposa infatti sul ruolo concretamente svolto nel sodalizio da RAGIONE_SOCIALE (non apicale come il ricorrente, ma di mero partecipe), sul limitato segmento temporale in cui sono stati commessi i reati c.d. scopo, ed infine, in misura preponderante, sul comportamento tenuto
successivamente all’arresto, avendo fornito elementi per individuare i complici ed avendo avviato un percorso di reinserimento ritenuti indicativi di effettiva resipiscenza (p. 10 ordinanza impugnata).
Da tali concreti indicatori il Tribunale del riesame, del tutto ragionevolmente, ha desunto il venir meno del suo legame con il sodalizio, così annullando la misura.
1.4. Anche il quarto motivo è inammissibile.
Il ricorrente lamenta la nullità dell’ordinanza genetica, in cui mancherebbe l’autonoma valutazione del giudice per le indagini preliminari in punto di esigenze cautelari.
Va subito osservato che la nullità dell’ordinanza genetica per mancanza di autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, di cui all’art. 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen., va qualificata come nullit generale a regime intermedio, dovendo, pertanto, essere dedotta, a pena di decadenza, con la richiesta di riesame (Sez. 3, n. 41786 del 26/10/2021, Rv. 282460 – 01).
Nella specie, né nella richiesta di riesame, né nelle argomentazioni formulate nel corso della successiva udienza, è possibile rilevare la tempestiva deduzione della nullità.
La questione appare anche manifestamente infondata, e formulata in termini assertivi, nella misura in cui, da un lato non indica i passi dell’ordinanza che richiamano o ricalcano la richiesta del p.m. o le ragioni per cui l’omissione avrebbe impedito apprezzamenti di segno contrari; dall’altro, non si confronta con le argomentate considerazioni del Giudice per le indagini preliminari (pp. 238 e 239).
Ciò è tanto vero ove si consideri che, secondo il costante orientamento di questa Corte, la norma non mira ad introdurre un mero formalismo che impone la riscrittura originale di ciascuna circostanza di fatto rilevante, essendo stata solo esplicitata la necessità che, dall’ordinanza, emerga l’effettiva valutazione della vicenda da parte del giudicante (Sez. 2, n. 42333 del 12/09/2019, Devona, Rv. 278001 – 01; Sez. 1, n. 8323 del 15/12/2015, dep. 2016, Cosentino, Rv. 265951; Sez. 6, n. 47233 del 29/10/2015, COGNOME, Rv. 265337).
Stante l’inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare in euro tremila.
2.1. Poiché da questa decisione non consegue la rinnessione in libertà del ricorrente, deve disporsi – ai sensi dell’articolo 94, comma 1 ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale – che copia della stessa sia trasmessa
al direttore dell’istituto penitenziario in cui l’indagato si trova ristretto pe provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis di tale disposizione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen..
Così deciso in Roma, il 28 maggio 2024
Ilconsigliere estensore
Il Presidente