Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 15909 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 15909 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a FRANCAVILLA FONTANA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 21/07/2023 del TRIB. LIBERTA’ di BARI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
sentite le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
udito il difensore
AVV_NOTAIO NOME insiste sull’accoglimento del ricorso;
AVV_NOTAIO riportandosi ai motivi di ricorso ne chiede raccoglimento.
Ritenuto in fatto
Con ordinanza in data 21 luglio 2023, il Tribunale del riesame di Bari, in parziale accoglimento dell’istanza di riesame proposta da NOME COGNOME, ha sostituito la misura cautelare degli arresti domiciliari, applicata nei suoi confronti dal GIP presso il Tribunale di Trani, con la misura interdittiva del divieto temporaneo di
esercitare la professione di responsabile dell’Assicurazione della qualità, di imprese o uffici direttivi di persone giuridiche per la durata di dodici mesi.
COGNOME è indagato, unitamente ad altri soggetti, in ordine ai seguenti reati: 1) artt. 416, commi 1, 2 e 5, cod. pen.; 2) agli artt. 81, commi 1 e 2, 440, 515 e 516 cod. pen.; 4) agli artt. 81 cpv., 110, 483, 48, 479 in relazione all’art. 476, comma 2, cod. pen.; 5) agli artt. 81 cpv., 110, 483 cod. pen.
In particolare, in qualità di responsabile dell’Assicurazione qualità presso la società RAGIONE_SOCIALE, di legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE e di socio e amministratore di fatto della società RAGIONE_SOCIALE, l’imputato è accusato di essere tra i promotori dell’associazione a delinquere finalizzata a commettere una pluralità di delitti, tra cui frodi in commercio, adulterazioni o contraffazioni alimenti, commercio di sostanze nocive, vendita di sostanze alimentari non genuine, falsi ideologici. Tale associazione, al fine di massimizzare i profitti, nell lavorazione del pesce, impiegava additivi e sostanze vietate, finalizzate a conferire ai prodotti ittici una migliore colorazione e ad occultare lo stato di alterazione degli stessi, mettendo in pericolo la salute dei consumatori.
COGNOME forniva consulenza tecnica, anche in quanto medico veterinario, a favore dei coindagati, al fine di eludere i controlli delle autorità in ordine alla qualità prodotti ittici commercializzati dalla RAGIONE_SOCIALE, alterando i certificati di analisi da comunicare alle autorità al fine di far risultare nei limiti consentiti da normativa l’utilizzo di additivi e procurando a detta società additivi vietati d impiegare nella catena produttiva, e falsificando i rapporti di prova.
Con ordinanza in data 8 luglio 2023, il GIP, all’esito dell’interrogatorio di garanzia, aveva sostituito la misura cautelare della custodia in carcere disposta con l’ordinanza genetica, con la misura degli arresti donniciliari. Avverso tale provvedimento il COGNOME aveva presentato istanza di riesame, limitando le censure alla sussistenza delle esigenze cautelari. Nel confermare la perdurante sussistenza di tali esigenze, il Tribunale del riesame ha parzialmente accolto l’istanza, attenuando la misura cautelare nel senso sopra specificato.
Avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame di Bari, COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, deducendo le seguenti censure.
2.1. Con il primo motivo si lamenta la violazione di legge in punto di attualità e concretezza delle esigenze cautelari, ex art. 274, lett. c), cod. proc. pen. Sostiene il ricorrente che, nell’esercizio della propria attività professionale, egli intratt rapporti non solo con la RAGIONE_SOCIALE, ma anche con molteplici aziende rispetto alle quali non risulta che abbia falsificato la documentazione concernente il controllo di qualità. Si rileva, inoltre, che il rapporto professionale tra la RAGIONE_SOCIALE NOME e la società del ricorrente aveva ad oggetto servizi che esulerebbero
dal ruolo di responsabile del controllo di qualità del processo produttivo e, comunque, che tale rapporto è cessato nel giugno 2022, sicché devono ritenersi venute meno, tanto in termini di concretezza che di attualità, le esigenze cautelari. Gli elementi emersi attesterebbero, piuttosto, la mera occasionalità della condotta del COGNOME. In ogni caso, secondo il ricorrente, le contaminazioni di alimenti mediante l’aggiunta di nitriti e nitrati da parte della RAGIONE_SOCIALE sarebbero avvenute senza alcun apporto del ricorrente.
2.2. Con il secondo motivo si deduce la contraddittorietà e illogicità della motivazione, dal momento che l’ordinanza impugnata sarebbe frutto di una interpretazione incoerente degli atti di causa, sia quanto alla condotta contestata, sia quanto alla valutazione della sua personalità.
2.3. Con il terzo motivo si deduce la violazione di legge in relazione all’art. 274, lett. a) cod. proc. pen. con riferimento al ritenuto pericolo di inquinamento probatorio. Invero, la cessazione dei rapporti tra la società RAGIONE_SOCIALE, e la società RAGIONE_SOCIALE attesterebbe l’impossibilità di inquinamento probatorio. Inoltre, l’intervenuta acquisizione, mediante i sequestri disposti, di tutta l documentazione relativa alla vicenda consentirebbe di scongiurare il pericolo di inquinamento probatorio; neppure sussisterebbero elementi da cui desumere che il COGNOME abbia mai dimostrato di voler inquinare le prove.
2.4. Con il quarto motivo si deduce la contraddittorietà e illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del pericolo di inquinamento probatorio. Essa non si confronterebbe né con la circostanza che tutto il materiale probatorio è già stato acquisito, e neppure con la circostanza che tutti gli indagati sono stati sottoposti a intercettazione.
Il Procuratore AVV_NOTAIO ha rassegNOME le proprie conclusioni in udienza, chiedendo il rigetto del ricorso.
Considerato in diritto
Il ricorso è infondato e deve pertanto essere rigettato.
Occorre preliminarmente puntualizzare che le doglianze difensive sono limitate alla contestazione della sussistenza delle esigenze cautelari.
Il primo e il secondo motivo di ricorso, in quanto tra loro connessi, possono essere valutati congiuntamente. Essi sono infondati.
Secondo quanto risulta dall’ordinanza impugnata, l’attività investigativa, ed in specie le intercettazioni telefoniche, nonché le perquisizioni e i sequestri di
documentazione, hanno messo in luce il ruolo svolto dal ricorrente nella associazione a delinquere finalizzata a commettere una pluralità di reati, tra cui frodi in commercio, adulterazioni o contraffazioni di alimenti, commercio di sostanze nocive, vendita di sostanze alimentari non genuine, falsi ideologici. In particolare, è emerso che COGNOME procurava illegalmente alla società RAGIONE_SOCIALE additivi vietati per trattare i prodotti i prodotti ittici, e specificament tonno, occultava o alterava i risultati delle analisi allorché evidenziavano valori di sostanze vietate superiori alla soglia consentita, ed inoltre falsificava i risult delle analisi effettuate da altri laboratori.
A fronte di tali condotte, il Tribunale ha valutato adeguatamente e coerentemente motivato la sussistenza del pericolo di reiterazione dei reati contestati.
Al riguardo, secondo l’orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità, che questo Collegio condivide, «il requisito dell’attualità del pericol previsto dall’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all’imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un’analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza» (Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, Rv. 282891 – 01).
La giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, chiarito che l’attualità e la concretezz delle esigenze cautelari non deve neppure essere concettualmente confusa con l’attualità e la concretezza delle condotte criminose, sicché il pericolo di reiterazione può essere legittimamente desunto dalle modalità delle condotte contestate, anche se risalenti nel tempo (Sez. 2, n. 38299 del 13/06/2023, Rv. 285217 – 01, la quale, in applicazione del principio, ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso dell’imputato che aveva eccepito l’insussistenza del requisito dell’attualità delle esigenze cautelari, in quanto non erano emersi ulteriori e recenti contatti con soggetti disposti a fungere da prestanome per le società coinvolte negli illeciti).
Non è necessario, pertanto, che il giudice verifichi l’esistenza di «occasioni di riproduzione» della condotta illecita, le quali si connotano come elementi “non dominabili” da parte del soggetto e, quindi, del tutto incerti; piuttosto, il giudi prognostico deve ancorarsi unicamente alla rigorosa e complessiva valutazione dei comportamenti e delle modalità di realizzazione dei fatti attribuiti al soggetto e non alla individuazione di occasioni prossime facilitanti la riproduzione del reato
(ex plurimis, Sez. 1, n. 14840 del 22/01/2020, Rv. 279122; Sez. 1, n. 54163 del 21/9/2018, RAGIONE_SOCIALE, non massimata; Sez. 4, n. 27420 del 3/5/2018, NOME., in motivazione; Sez. 5, n. 49038 del 14/6/2017, COGNOME, Rv. 271522; Sez. 5, n. 33004 del 3/5/2017, Cimieri, Rv. 271216; Sez. 5, n. 31676 del 4/4/2017, COGNOME, Rv. 270634).
Nel caso in esame, l’ordinanza impugnata, in applicazione di tali criteri di giudizio, ha individuato l’attualità del pericolo di recidivanza nel ruolo svolto dall’indagato all’interno dell’associazione criminosa, e specificamente nella sua costante disponibilità ad assicurare alla società RAGIONE_SOCIALE la possibilità di commerciare pesce adulterato, provvedendo ad occultare valori di additivi vietati dalla normativa di settore superiori alle prescrizioni normative, ovvero a falsificare i certificati dei laboratori di analisi per non far risultare la presenza di tali sostanz nonché nella reiterazione delle condotte. Ha inoltre valutato come indicativa della concretezza di detto pericolo di recidivanza la circostanza che COGNOME tuttora svolge la sua attività professionale per altre società operanti nel commercio di prodotti ittici. Con motivazione congrua e coerente, il Tribunale del riesame ha ritenuto che tale ultimo elemento attesti l’inserimento dell’indagato nel medesimo settore commerciale e dunque nel medesimo contesto in cui sono state poste in essere le condotte oggetto del procedimento.
Pertanto, sulla base di dati ricostruiti attraverso le prove cautelari acquisite, e tenendo conto tanto delle specifiche modalità comportamentali, quanto della personalità delinquenziale dell’indagato, si è correttamente ritenuto che la situazione fattuale esistente al momento dei reati accertati sia la medesima di quella successiva, cosicché ben possono riproporsi le medesime occasioni favorevoli per la ripetizione della stessa attività criminosa.
Tale ragionamento non è incriNOME dal fatto che attualmente COGNOME non intrattenga più alcun rapporto con la RAGIONE_SOCIALE, dal momento che – come evidenziato dall’ordinanza impugnata – l’occasione di reiterazione è costituita dai rapporti che egli continua ad intrattenere con altre aziende operanti nello stesso settore commerciale. Né assume rilevanza, come rilevato dal Procuratore AVV_NOTAIO, la circostanza che non siano emersi altri reati posti in essere in favore di altre società, trattandosi di un dato in sé neutro, non significativo della assenza del pericolo di reiterazione di analoghe condotte criminose.
4. Il ragionamento, esente dai vizi denunciati, seguito dal Tribunale del riesame in ordine alla sussistenza del pericolo di reiterazione del reato è di per sé sufficiente a giustificare la sussistenza delle esigenze cautelari fondanti la misura disposta, e consente pertanto di ritenere assorbite le censure svolte in ordine alla ritenuta sussistenza del pericolo di inquinamento probatorio.
5. Il ricorso deve pertanto essere rigettato e il ricorrente condanNOME al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 febbraio 2024.