Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 19587 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 19587 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Paola il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 30/01/2024 del Tribunale del riesame di Catanzaro
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udite le conclusioni del difensore AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il difensore di NOME COGNOME ricorre per l’annullamento dell’ordinanza in epigrafe con la quale il Tribunale di riesame di Catanzaro, pronunciando in sede di rinvio, dopo il secondo annullamento relativo al solo profilo delle esigenze cautelari, ha confermato l’ordinanza custodiale emessa dal Giudice per
le indagini preliminari del medesimo Tribunale per il reato di associazione mafiosa operante in Cosenza e comuni vicini.
Con unico motivo denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del pericolo di reiterazione.
1.1. Sotto un primo profilo deduce la violazione dell’art. 627 cod. proc. pen. e la contraddittorietà della motivazione per travisamento della prova per avere il Tribunale reso una motivazione elusiva del tema indicato dalle due sentenze rescindenti e nuovamente disatteso i principi di diritto in tema di pericolo di reiterazione, omettendo di motivare sull’attuale operatività del ricorrente nell’associazione. Il tema è ancora irrisolto, benché sia stato provato, in base alle conversazioni intercettate, che almeno dal 2018 erano stati rescissi i rapporti tra la coppia COGNOME e il ricorrente, nipote della COGNOME, sicché occorreva indicare elementi successivi al maggio 2019, epoca delle ultime captazioni, o fatti ulteriori rispetto a quelli già vagliati e, soprattutto, non dipendenti rapporto di parentela.
Si assume che il Tribunale ha tentato di ribaltare il giudizio espresso nelle precedenti ordinanze e nelle sentenze di annullamento con rinvio, affermando apoditticamente che la messa a disposizione del COGNOME è stata erroneamente condizionata dal mero rapporto parentale, mentre la condotta va inquadrata in un contesto criminale più ampio, come riconosciuto nella prima sentenza rescindente. Si contesta l’affermazione, in quanto in detta sentenza la gravità indiziaria viene correlata ai suddetti rapporti familiari e la messa a disposizione del gruppo, indipendentemente da tali rapporti, è pura asserzione, essendo i fatti valorizzati nell’ordinanza sempre dipendenti dal rapporto tra il COGNOME e il COGNOME. E’ apodittica la lettura delle conversazioni intercettate tra il ricorrente il padre, risultando chiaramente che l’inserimento del ricorrente nell’associazione era connesso al rapporto parentale, interrottosi in un periodo precedente al 2018.
Il Tribunale travisa la prova, moltiplica gli episodi narrati dal ricorrente, che invece, narra un solo episodio di trasporto di droga per conto dello zio e il pagamento al COGNOME; valorizza l’episodio della consegna di soldi dello zio a NOME COGNOME– occasione in cui il ricorrente si vanta di non aver mai approfittato né derubato lo zio-, ma il fatto non ha alcuna ricaduta sull’attuale operatività del ricorrente nel contesto associativo; anche l’affermazione che il ricorrente si sarebbe intestato un’autovettura per interessi ‘ndranghetistici è una mera invenzione e l’estorsione di 10 mila euro è chiaramente eseguita su richiesta degli zii. Il Tribunale trascura che NOME COGNOME, divenuto collaboratore di giustizia, afferma di conoscere il ricorrente come nipote di NOME COGNOME, ma di non avere avuto rapporti particolari né di sapere di una sua associazione,
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sicché il Tribunale ritiene, contro ogni evidenza, che il ricorrente non sia un mero esecutore delle direttive del COGNOME, ma non ne riesce a dimostrare il collegamento indipendentemente dal rapporto familiare. L’unico elemento considerato dal Tribunale, che prescinde dal rapporto con lo zio, riguarda la richiesta rivolta al ricorrente da NOME COGNOME, appartenente al gruppo facente capo a NOME COGNOME, detenuto, per il recupero dell’autovettura di COGNOME NOME, appartenente al clan, rubata dal clan degli zingari di Cosenza, ma per tale episodio il ricorrente è stato assolto dall’accusa di estorsione con sentenza del Tribunale di Cosenza in data 20 dicembre 2023.
1.2. Sotto altro profilo si deduce la manifesta illogicità della motivazione, non essendo ipotizzabile la permanenza in una associazione di stampo mafioso a struttura verticistica, in cui il capo di tutti i gruppi è NOME COGNOME, dopo rottura dei rapporti con il capo.
1.3. Si denuncia la violazione dell’art. 627, comma 3, cod. proc. pen. per avere il Tribunale affermato che dai colloqui intercettati non emergerebbe una effettiva e concreta dissociazione e la rescissione degli ulteriori rapporti con altri sodali, dei quali però non vi è prova, essendo i legami legati al mandato del COGNOME. A differenza di quanto indicato nelle sentenze rescindenti, il Tribunale reputa non così consistente il tempo trascorso, continuando a far riferimento a rapporti interrotti nel 2019 – anziché all’aprile-maggio 2018-, ignorando il tempo silente e non individuando elementi esterni al rapporto familiare al quale è circoscritta la condotta del ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Pacificamente il ricorso è circoscritto al profilo delle esigenze cautelari e all’attualità delle stesse in relazione alla partecipazione del ricorrente all’associazione mafiosa, facente capo a NOME COGNOME, coniugato con NOME COGNOME, zia del ricorrente. La partecipazione, ritenuta strettamente connessa al legame parentale, sarebbe stata condizionata dall’interruzione dei rapporti, emersa dai colloqui intercettati tra il ricorrente e il padre nel 2019, i grado di incidere sul rapporto di collaborazione e di determinarne la potenziale cessazione.
Da tale impostazione discendeva la verifica imposta al Tribunale, chiamato ad approfondire tale profilo, accertando eventuali elementi in grado di superare la rilevanza del tempo trascorso e di dimostrare la protratta appartenenza della partecipazione associativa del ricorrente anche a fronte dell’interruzione di rapporti, ritenuta irreversibile dalla difesa e risalente alla primavera del 2018 per
come emerso dai colloqui in carcere tra il COGNOME e la moglie e tra il primo e il padre del ricorrente.
Sul punto il Tribunale ha reso una congrua motivazione, alla quale il ricorso contrappone la propria lettura e interpretazione dei colloqui intercettati, trascurando che il Tribunale ha preso le mosse dall’affermazione contenuta nella prima sentenza rescindente che in punto di gravità indiziaria aveva valorizzato l’ammissione del ricorrente di aver concorso nella commissione di reati,(Critenuti inseriti in un quadro contraddistinto non solo da legami familiari, ma anche da una più generale partecipazione al sodalizio criminale ? ‘) (pag. 3 sentenza n. 26232/23, riportata a pag. 1 dell’ordinanza impugnata).
Muovendo dalla valutazione espressa da questa Corte, che non circoscriveva la partecipazione associativa del ricorrente ai soli legami familiari, e dopo aver dato atto dei due orientamenti formatisi in punto di attualità delle esigenze cautelari per il reato di associazione mafiosa a fronte di un consistente lasso temporale tra l’accertata condotta di partecipazione associativa e l’intervento cautelare, il Tribunale ha evidenziato che anche l’orientamento più garantista àncora la rilevanza del “tempo silente” alla specificità del caso concreto, considerando che la tendenziale permanenza del vincolo associativo in caso di adesione a organizzazione di straordinaria pervasività e stabilità come la ‘ndrangheta, consente di escludere che il decorso del tempo abbia automaticamente il significato di una interruzione del vincolo associativo.
Pertanto, in linea con l’orientamento di questa Corte (Sez. 5, n. 36389 del 15/07/2019, Rv. 276905; Sez. 5, n. 4950 del 07/12/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282865) che per le mafie storiche- come nel caso di specie-, reputa il tempo trascorso dalla consumazione del reato un elemento di per sé solo non idoneo ad annullare le esigenze cautelari, ritenute immanenti all’accertamento della gravità indiziaria della condotta di partecipazione, il Tribunale ha riesaminato i colloqui intercettati, non ricavandone la prova della definitiva dissociazione del ricorrente, ma solo di un temporaneo allontanamento.
E ciò in ragione delle numerose e reiterate attività criminali, di rilevante gravità, ammesse dal ricorrente nel corso dei colloqui con il padre, non giustificate solo dal rapporto con il COGNOME, ma coinvolgenti anche appartenenti ad altri gruppi. Il Tribunale ha, infatti, valorizzato l’ammissione del ricorrente d aver trasportato sostanza stupefacente non solo per lo zio, ma anche per NOME COGNOME e NOME COGNOME, entrambi a capo di gruppi confederati, o l’ammissione di aver commesso un’estorsione insieme ad un altro associato ad Amantea, di essersi intestato autovetture, effettuato consegne di sostanze stupefacenti con altri associati, ricavando da tali elementi la prova del risalente inserimento del ricorrente nell’associazione, la conoscenza delle dinamiche
criminali e dell’organigramma dell’associazione, quindi, di una partecipazione attiva e stabile, non rinnegata né recisa dall’attrito o dai dissapori con gli zii.
Non illogicamente il Tribunale ha ritenuto non dirimente il venir meno del rapporto di collaborazione con il COGNOME – peraltro, rilevato solo nel limitato periodo oggetto delle intercettazioni – e mancante la prova della dissociazione del ricorrente, non ricavabile dalle giustificazioni rese al padre, al quale esprimeva rammarico per il fatto che la zia non gli avesse chiesto il motivo del suo allontanamento, credendo piuttosto alle voci e alle maldicenze; attribuiva a problemi economici l’allontanamento dagli zii, dai quali non aveva mai avuto un aiuto, esprimendo rammarico per la mancata considerazione della sua collaborazione, della sua fedeltà e dei rischi che aveva corso. Il Tribunale ha, quindi, ritenuto che, al di là della momentanea frizione nei rapporti con gli zii per le incomprensioni e i motivi personali indicati, non fosse emersa la prova della dissociazione dal più ampio contesto criminale nel quale il ricorrente era inserito né della rescissione dei legami con altri associati e con altre figure apicali.
E’ corretto il riferimento alla permanenza del reato associativo risultante dalla formulazione dell’imputazione, alla proiezione futura della progettualità associativa, alla capacità dell’associazione di sopravvivere a momentanee fibrillazioni e persino all’inattività degli associati nella commissione di reati fin allo stato silente dell’associazione, che ha termine solo con la cessazione del sodalizio con conseguente irrilevanza della mancata commissione di ulteriori reati nell’interesse dell’associazione da parte del ricorrente, il cui recesso non è stato ritenuto emergere in modo univoco e netto. Non illogicamente è stato considerato consistente e, pertanto, non dirimente, alla luce della gravità dei reati commessi e ammessi dal ricorrente, il lasso temporale intercorso dal momento delle intercettazioni (2019) e dai fatti narrati.
Oltre ad attribuire rilievo ai gravi e numerosi reati ammessi dal ricorrente per la incidenza sulla prognosi negativa formulabile, il Tribunale non si è limitato a richiamare la doppia presunzione prevista per il reato associativo, ma ha attribuito rilievo alla particolare gravità dei reati e all’elevato pericolo per l’or pubblico correlato all’operatività della struttura federata delineata dalle indagini nonché alla personalità negativa del ricorrente, gravato da una condanna non definitiva per i delitti di cui agli artt. 629 cod. pen., 73 e 74 d.P.R. n. 309 del quale elemento idoneo a fondare e attribuire concretezza al pericolo di recidiva.
Ne deriva che il Tribunale non ha affatto eluso l’obbligo di motivazione impostogli sul punto demandato al suo esame, anche secondo il diverso indirizzo giurisprudenziale, che impone al giudice di motivare in ordine alla rilevanza del tempo trascorso sull’esistenza e sull’attualità delle esigenze cautelari, anche nel caso in cui, trattandosi di reati associativi o di delitto aggravato dall’art. 41 –
bis.1 cod. pen., non risulti la dissociazione dell’indagato dal sodalizio criminale (Sez. 6, n. 19863 del 04/05/2021, Rv. 281273; Sez. 6, n. 16867 del 20/03/2018, Rv. 272919).
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 09/04/2024