Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 35947 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 6 Num. 35947 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Data Udienza: 08/10/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME PATERNO’ RADDUSA NOME DI COGNOME OMBRETTA DI GIOVINE
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Sant’Agata di Militello il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 19/05/2025 emessa dal Tribunale di Messina udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il ricorrente impugna l’ordinanza con la quale il Tribunale del riesame, accogliendo l’appello proposto dal pubblico ministero, gli applicava la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, in quanto ritenuto gravemente indiziato dei reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate.
L’ordinanza dava atto che l’indagato, in occasione dell’arresto del genero, ostacolava il compimento dell’atto da parte delle forze dell’ordine, prima frapponendo la propria autovettura e impedendo il passaggio dell’autovettura degli operanti, per poi passare all’aggressione fisica dei predetti.
Avverso tale ordinanza, il ricorrente ha proposto un unico motivo di ricorso, con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza delle condizioni di applicabilità della misura cautelare.
In particolare, si censura la sussistenza dell’attualità e concretezza del pericolo di reiterazione, sul presupposto che le condotte di reato conteste erano frutto di uno ‘stato di alterazione emotiva’, collegato all’arresto del genero.
Inoltre, si deduce l’insussistenza di ulteriori elementi dai quali desumere la concretezza del periculum , evidenziando come l’unico precedente specifico da cui l’indagato risulta gravato Ł risalente nel tempo.
Il ricorso Ł stato trattato con rito cartolare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł inammissibile.
Il ricorso si fonda su deduzioni generiche e non specificamente volte ad individuare
vizi di manifesta illogicità o contraddittorietà dell’ordinanza impugnata.
Il Tribunale ha correttamente valorizzato le particolari modalità della condotta realizzata dall’indagato, sottolineando come la resistenza opposta alle forze dell’ordine si sia protratta per un lasso temporale apprezzabile e si sia contraddistinta per un progressivo crescendo di gravità.
Al contempo, si Ł dato conto del precedente specifico da cui l’indagato Ł gravato, risalente al 2020, ritenendo che la distanza temporale non sia affatto tale da farne ritenere l’irrilevanza ai fini del giudizio di attualità e concretezza del rischio di reiterazione di analoghe condotte.
Le argomentazioni spese dal Tribunale, quindi, sono connotate da una intrinseca logicità, senza che nel ricorso si prospettino elementi dai quali desumere il denunciato vizio di motivazione.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
Così Ł deciso, 08/10/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME