Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 14857 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 14857 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nata a IASI (Romania) in data DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del Tribunale di Firenze con funzione di riesame del 15/09/2023
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOMEAVV_NOTAIO, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del difensore, AVV_NOTAIO, che ha fatto pervenire memoria di replica del 17 gennaio 2024, con la quale ha chiesto l’annullamento dell’impugnata ordinanza riportandosi ai motivi principali.
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Firenze con funzione di riesame, ha rigettato l’appello proposto dalla ricorrente avverso le ordinanze emesse dal Giudice per le indagini preliminari di Pistoia, in data 26 aprile e 10 luglio 2023 con le quali sono state rigettate le richieste di revoca o di sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari in atto a carico dell’indagata NOME.
1.1.La ricorrente è indiziata di delitti di cui all’art. 12, comma 3 lett. TU Imm, per aver compiuto atti diretti a favorire l’ingresso in stati esteri, i particolare nel Regno unito, di cittadini stranieri non autorizzati avvalendosi di documenti falsi, con le circostanze aggravanti di aver agito al fine di profitto e in concorso con più di due persone.
La misura cautelare custodiale più grave era stata disposta con ordinanza del Giudice per le indagini preliminari di Pistoia, eseguita in data 20 ottobre 2022, poi sostituita, in data 21 novembre 2022, con quella degli arresti domiciliari con lo strumento di controllo a distanza del cd. braccialetto elettronico.
1.2. Le istanze di revoca sono due, una presentata nell’aprile 2023, rigettata con riferimento al capo C della rubrica e accolta limitatamente al capo D per il quale veniva dichiarata la perdita di efficacia della misura perché non risultava la circostanza aggravante del concorso fra più persone.
La seconda istanza è stata rigettata per assenza di elementi di novità, prospettandosi, secondo il giudice della cautela, la medesima situazione di fatto già esaminata, sotto il profilo indiziario, nonché la persistenza delle esigenze cautelari e non essendovi elementi incidenti sull’adeguatezza della misura detentiva in atto.
1.3.11 Tribunale per il riesame ha rigettato l’appello, valutando il ruolo di organizzatrice e dirigente dell’indagata nell’attività di ingresso illegale in paes europei, nonché con riferimento al capo C, la gravità indiziaria per reato sanzionato con pene edittale elevata.
Si è valutata, altresì, l’assenza di comportamenti indicativi di resipiscenza, ritenendo inalterate le esigenze cautelari ravvisate nel provvedimento genetico, tenuto conto anche della contestazione provvisoria del reato di cui al capo D, per il quale, pur essendo venuto meno il titolo custodiale, comunque l’indagata dovrà rispondere in sede di cognizione.
2.Avverso detto provvedimento ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l’indagata per il tramite del difensore denunciando vizio di motivazione in relazione all’art. 274 cod. proc. pen. e violazione di legge.
La motivazione del Tribunale sarebbe apparente, senza richiamo a specifici elementi per ritenere, all’attualità, il pericolo concreto di reiterazione reati.
La motivazione, poi, sarebbe contraddittoria per quanto affermato dallo stesso Tribunale per il riesame, nel novembre 2022, ove è dato riscontrare che all’indagata era stato riconosciuto un ruolo più defilato, con condotta meno autonoma e priva del carattere dirigenziale, rispetto a quello della coindagata COGNOME.
Ancora, a parere della ricorrente, l’ordinanza non ha specificato in che modo sia da reputarsi concreto e attuale il pericolo di reiterazione criminosa ma si è limitata a ritenere sussistente un’ipotetica probabilità di reiterazion dell’attività illecita, senza tenere in considerazione il tempo decorso tra i fatti e momento della decisione sulla richiesta di sostituzione della misura.
Infine, il Tribunale non avrebbe risposto a quanto prospettato dalla difesa circa:
la data del fatto, che si ferma al dicembre del 2020;
l’assenza di elementi da quali desumere conoscenza o contatti con altri coindagati;
l’esistenza di una versione difensiva resa dall’indagata al pubblico ministero;
il decorso del tempo dall’esecuzione della misura;
il buon comportamento, oltre all’assoluta inconsistenza dell’impianto accusatorio basato tutto su notizie informali.
Infine, si contesta violazione di legge laddove il Tribunale afferma di ricavare elementi che incidono nella valutazione della gravità delle esigenze cautelari, dalla contestazione per il reato di cui al capo D, per mancanza di indizi stante la specificazione che si ricaverebbe dall’annotazione della Polizia di Stato di Orio al Serio prodotta e, della pronunciata perdita di efficacia della misura per tale capo di incolpazione.
Il Sostituto Procuratore generale di questa Corte, AVV_NOTAIO, ha chiesto con requisitoria scritta il rigetto del ricorso.
La difesa, AVV_NOTAIO, ha fatto pervenire memoria integrativa, di replica alle conclusioni del Pubblico ministero, con p.e.c. del 17 gennaio 2024, chiedendo l’annullamento dell’impugnata ordinanza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato.
1.1.La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che, in sede di appello avverso l’ordinanza di rigetto della richiesta di revoca o sostituzione di misura cautelare personale, il Tribunale, in ragione dell’effetto devolutivo dell’impugnazione e della natura autonoma della decisione appellata, non è tenuto a rivalutare la sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo, dovendosi limitare al controllo che l’ordinanza gravata sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata in ordine agli allegati fatti nuovi, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare, apprezzabilmente, il quadro indiziario o stricto sensu cautelare (Sez. 2, n. 18130 del 13/04/2016, Antignano, Rv. 266676; Sez. 3, n. 43112 del 07/04/2015, C., Rv. 265569).
Dunque, l’effetto devolutivo segna quindi i confini del sindacato del Tribunale adito ex art. 310 cod. proc. pen., e, correlativamente, quelli del giudice di legittimità chiamato a controllare il provvedimento emesso in sede di appello.
Nel caso in esame, il tema controverso attiene all’idoneità delle acquisizioni istruttorie sopravvenute a incidere su entità e consistenza delle esigenze cautelari, sotto il profilo della attualità e concretezza.
Il ragionamento svolto, in proposito, dal Tribunale del riesame appare sufficiente e ineccepibile, perché imperniato sulla complessiva considerazione di tutte le evidenze disponibili, sia preesistenti che successive.
La ricorrente, per contro, fa valere, a riprova dell’affievolimento del quadro cautelare, circostanze, quale quella relativa alla vicarietà della sua posizione rispetto a quella della coindagata (COGNOME), già considerate all’atto del vaglio dell’ordinanza applicativa della misura cautelare, nonché devolute con precedente istanza, decisa dal Tribunale nel medesimo senso, con decisione che ha trovato in sede di legittimità piena conferma (Sez. 1, n. 44131 del 12/07/2023).
Del resto, la contraddittorietà della motivazione che può rilevare quale vizio in sede di legittimità ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. è interna al provvedimento che è oggetto di ricorso.
2.1. Il Tribunale del riesame ha, peraltro, spiegato, seppure in termini succinti, comunque con ragionamento in questa sede incensurabile, stante i limiti del sindacato di legittimità, per quale ragione debba temersi che la revoca della misura cautelare in atto o la sua sostituzione con altra, meno afflittiva, renderebbe concreto ed attuale il rischio della riattivazione del circuito criminoso del quale l’indagata ha fatto parte.
Il provvedimento censurato, in termini sufficienti, rimarca che, in ogni caso, permangono, anche alla luce delle ulteriori indagini svolte, cui fa riferimento il ricorrente nell’atto di appello ex art. 310 cod. proc. pen. gli indizi in relazione reato di cui al capo C, contestato come commesso in concorso con la coindagata
COGNOME, nonché il pericolo di reiterazione ricavato anche dall’ulteriore contestazione provvisoria, per la quale è stata disposta la perdita di efficacia della misura per il venir meno di una circostanza aggravante, desunto anche dall’entità del fatto, della pena edittale irrogabile e dalla personalità dell’indagat (con riferimento, per tale ultima osservazione soltanto al capo C).
2.2.11 Collegio, peraltro, non ravvisa alcuna violazione di legge nel valutare, ai fini che interessano, l’entità della condotta rispetto anche al capo D per il quale è stata dichiarata cessata la misura perché è stata esclusa una circostanza aggravante (il concorso con più di due persone) ma non per insussistenza, nel complesso, della gravità indiziaria.
2.3. Infine, si rileva che non possono essere valutati elementi di fatto, per i noti limiti del sindacato di legittimità, quali l’esito dell’interrogatorio dall’indagata al pubblico ministero (atto peraltro non illustrato specificamente), nonché il contenuto della nota della Questura di Pistoia del 22 giugno 2023.
Sul punto, è noto il costante indirizzo interpretativo di questa Corte di legittimità secondo il quale in materia di provvedimenti de libertate, il sindacato del giudice di legittimità non può estendersi alla revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alla rivalutazione delle condizioni soggettive dell’indagato, in relazione alle esigenze cautelari e all’adeguatezza delle misure. Si tratta di apprezzamenti di merito censurabili solo quando siano privi di requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità al punto da risultare giustificati in modo meramente apparente o assolutamente inidoneo a rendere comprensibile la logica seguita dal giudice di merito o talmente privi di coordinazione e carenti dei necessari passaggi logici da far risultare incomprensibili le ragioni che hanno giustificato la decisione (Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, COGNOME, Rv. 265244 – 01; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, COGNOME, Rv. 261400 – 01; Sez. 1, n. 6972, del 7/12/1999, dep. 2000, Alberti, Rv. 215331 – 01).
Né rileva il mero decorso del tempo dall’applicazione della misura, quale elemento, in sé, sufficiente a reputare insussistenti o attenuate le esigenze cautelari, peraltro, nella specie, evidentemente giudicato non eccessivo (essendo iniziata la cautela nel mese di ottobre 2022, con originaria misura inframuraria sostituita da quella domestica, pur in presenza della presunzione prevista dall’art. 12 TU Imm.) anche in proporzione alla entità della pena prevista per i fatti per i quali si procede, sulla cui entità il giudice della cautela si è sofferm nel corpo della motivazione.
3.Segue il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, ex art. 616 cod. proc. pen.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spe processuali.
Così deciso il 23 gennaio 2024
Il Consigliere estensore
I residente