Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 30519 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 30519 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 14/03/2024 del TRIB. LIBERTA’ di BOLOGNA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME, a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso avve l’ordinanza con cui il Tribunale di Bologna, in funzione di riesame, ha res l’impugnazione avverso il provvedimento della Corte d’appello di Bologna di dinie della sostituzione della misura custodiale in carcere con quella degli arresti domi presso la RAGIONE_SOCIALE
A motivo del ricorso prospetta vizio di motivazione in ordine alla ritenuta esi cautelare di cui all’art. 274 lett. c) ed in ordine alla ritenuta inadeguat misura degli arresti in comunità, non trattandosi di misura autocustodiale.
Il Procuratore generale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non è fondato e, pertanto, non può essere accolto.
Al riguardo, giova premettere che il controllo di legittimità relativo ai provved “de libertate”, secondo giurisprudenza consolidata, è circosc:ritto all’esa contenuto dell’atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche hanno determinato e, dall’altro, la assenza di llogicità evidenti, ossia la c delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (cfr., tante, Sez. 2, sent. n. 56 del 07/12/2011, dep. 2012, Siciliano, 12v. 251760; S sent. n. 2146 del 25/5/95, COGNOME COGNOME altro, Rv. 201840).
Delineato nei superiori termini l’orizzonte dello scrutinio di legittimità nell’am procedimenti cautelari, deve altresì osservarsi che il pericolo di reite criminosa va valutato in ragione delle modalità e circostanze del fatto e personalità dell’imputato (cfr. Sez. 3, n. 14846 del 5 marzo 2009, PM in P Pincheira, Rv. 243464; sez. 2, sent. n. 51843 del 16 ottobre 2013, Rv.258070). poi ricordato che tra gli elementi rilevanti ai fini della valutazione della su del pericolo di reiterazione della condotta criminosa di cui all’art. 274, lett proc. pen., possono essere presi in considerazione, oltre che i precedenti ris dal certificato penale, anche i procedimenti pendenti a carico dell’indagato, e gli stessi idonei a determinare un apprezzamento sulla sussistenza concreto pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, ove riguardino delittuose GLYPHidentiche GLYPH o GLYPH similari.
(Sez. 1, Sentenza n. 51030 del 06/06/2017,Rv. 271405;Sez. 2, Sentenza n. 7045 el 12/11/2013 Rv. 258786).
Orbene, le considerazioni di cui al ricorso non sono idoneee a scalfi argomentazioni dell’ordinanza impugnata, pienamente conformi ai principi richiamat
I giudici di merito hanno osservato che l’indagato, gravato da plurimi precedenti penali, dopo essere stato arrestato 1’11 ottobre 2023, si era reso responsabile di altri due reati commessi il 28 ottobre e il 16 novembre 2023, così avvalorando la prognosi negativa in ordine al pericolo di reiterazione nel delinquere. Del tutto congrua e logica è l’esclusione della efficacia della misura degli arresti in RAGIONE_SOCIALE, giustificata con l’osservazione per cui l’assistenza degli operatori della comunità non si può spingere fino a trattenere l’imputato che decidesse di allontanarsi dal luogo di esecuzione della misura predetta. Sul punto, il ricorso non si confronta l’ordinanza impugnata, nulla deducendo in ordine alle argomentazioni sopra riportate.
Si impone, pertanto, il rigetto del ricorso. Segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. ai:t. cod. proc. peri. Roma, 16 luglio 2024