Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 21540 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 21540 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME nato a TARANTO DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 13/11/2023 del TRIB. LIBERTA’ di TARANTO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG NOME COGNOME
Il Proc. Gen. conclude per il rigetto
udito il difensore
E’ presente come sostituto processuale con delega orale dell’avvocato COGNOME del foro di TARANTO in difesa di:
COGNOME l’avv AVV_NOTAIO NOME COGNOME ROMA
Il difensore presente chiede l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale del riesame di Taranto, con ordinanza del 13 novembre 2023, rigettava l’istanza di riesame avanzata da COGNOME avverso l’ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere del 5 ottobre 2023 del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Taranto.
Il giudice del riesame riteneva sussistenti gravi indizi di colpevolezza pendenti sul prevenuto in ordine all’ipotesi di reato di cui agli artt. 110, 73 comma 1, d.P.R. n. 309/1990 di cui ai capi 2 e 3 della incolpazione provvisoria.
I giudici della cautela ritenevano altresì la sussistenza altresì delle esigenze cautelari e GLYPH il concreto pericolo di reiterazione delle condotte illecite, nonché adeguatezza della misura della custodia in carcere come unica idonea ad arginare le esigenze cautelari.
L’indagato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione.
Con il primo motivo, il ricorrente lamenta, ex art. 606, c. 1, lett. b) e lett. cod.proc.pen., violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla sussistenza dell’attualità del pericolo di reiterazione.
5.1. Deduce la difesa che l’ordinanza impugnata aveva immotivamente disatteso le prove offerte circa il radicale mutamento del contesto socio ambientale in cui si trovava l’indagato al momento attuale, peraltro a distanza di 4 anni dai fatti contestati. Era stata disattesa la prova documentale circa l’attività lavorativa svolta dal COGNOME, che aveva prodotto il contratto di lavoro intercorso nell’anno 2023 con la socieà RAGIONE_SOCIALE, in qualità di operaio. Sul punto, il Tribunale aveva del tutto apoditticamente sottolineato l’assenza di buste paga, non spiegando le ragioni della ritenuta insufficienza del documento prodotto.Inoltre, non erano state indicate specifiche circostanze da cui desumere la persistenza e concretezza del pericolo di recidiva.
5.2. In relazione alla adeguatezza della misura, il ricorrente lamenta che il Tribunale aveva fornito una motivazione del tutto apparente non indicando l’e ragioni per cui la custodia in carcere costituiva l’unica misura idonea a fronteggiare le esigenze cautelari. Era illogica la considerazione per cui anche ristretto presso la propria abitazione il COGNOME sarebbe potuto entrare in contatto con i fornitori di sostanza, posto che egli, nell’incolpazione provvisoria, era indicato quale fornitore, e non venditore al dettaglio. Peraltro, all’indagato non era mai stato contestato alcun reato
associativo né erano emerse collaborazioni di alcuno per l’attuazione della attività illecita di cui era accusato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato, e pertanto deve essere rigettato.
Giova premettere che il controllo di legittimità relativo ai provvedimenti de libertate, secondo giurisprudenza consolidata, è circoscritto all’esame del contenuto dell’atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall’altro, la assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità del argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (v., tra le tante, Sez. 2, n. 56 del 7 dicembre 2011, Siciliano, Rv. 251760; Sez. 6, n. 2146 del 25 maggio 1995, Tontoli ed altro, Rv. 201840). In tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, può essere accolto solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17 maggio 2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. Un., n. 11 del 22 marzo 2000, Audino, Rv. 215828).
Tanto premesso, quanto alle esigenze cautelari, deve nuovamente essere condivisa, in quanto niente affatto illogica, la motivazione del giudice del riesame. Con particolare riferimento all’esigenza cautelare di cui all’art. 274, lett. cod.proc.pen., si afferma costantemente in giurisprudenza che il pericolo di reiterazione criminosa si apprezza in ragione delle modalità e circostanze del fatto e della personalità dell’imputato (Sez. 3, n. 14846 del 5 marzo 2009, P.M. in proc. Pincheira, Rv. 243464). Peraltro, il requisito dell’attualità del pericolo di reiterazio del reato, introdotto espressamente dalla legge 16 aprile 2015, n. 47 nel testo dell’art. 274 lett. c) cod.proc.pen., costituiva già prima della entrata in vigore del legge in questione un presupposto implicito per l’adozione della misura cautelare, in quanto necessariamente insito in quello della concretezza del pericolo, posto che l’attualità deve essere intesa non come imminenza del pericolo di commissione di ulteriori reati, ma come prognosi di commissione di delitti analoghi, fondata su elementi concreti – e non congetturali – rivelatori di una continuità ed effettività d pericolo di reiterazione, attualizzata al momento della adozione della misura (Sez. 6, n. 9894 del 16 febbraio 2016, Rv. 266421). In particolare, dunque, la sussistenza di un pericolo “attuale” di reiterazione del reato va esclusa qualora la condotta criminosa
posta in essere si riveli del tutto sporadica ed occasionale, dovendo invece essere affermata qualora – all’esito di una valutazione prognostica fondata sulle modalità del fatto, sulla personalità del soggetto e sul contesto socio-ambientale in cui egli verrà a trovarsi, ove non sottoposto a misure – appaia probabile, anche se non imminente, la commissione di ulteriori reati (Sez. 2, n. 44946 del 13 settembre 2016, COGNOME ed altro, Rv. 267965). In conclusione, il requisito dell’attualità del pericolo previs dall’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all’imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un’analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale e che deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma che non deve altresì contemplare la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (Sez. 2 , n. 38299 del 13/06/2023, COGNOME, Rv. 285217 – 01, Sez. 5 – n. 12869 del 20/01/2022, COGNOME, Rv. 282991 01).
4.1. Ciò chiarito, va rilevato, in primo luogo, che resiste alle censure proposte l’articolata argomentazione del giudice della cautela circa la inidoneità della produzione documentale a dimostrare il radicale cambiamento dello stile di vita del De COGNOME. Il Tribunale ha rilevato, in modo non illogico, che si tratta di produzione in copia, senza alcuna concreto riscontro circa la sua genuinità, non constando neppure le comunicazioni relative alla instaurazione e proroga del contratto agli organismi competenti; osserva ancora il Tribunale del riesame che il COGNOME non ha inteso neppure dimostrare, come avrebbe potuto agevolmente fare, il percepimento di una regolare pagamento mensile così come indicato sul contratto. Inoltre, il Tribunale ravvisa con certezza le esigenze di prevenzione in relazione alle specifiche modalità e circostanze dei fatti in esame ( non sono stati contestati i gravi indizi di colpevolezza), sottolineando gli stabili legami dell’indagato con noti soggetti pluripregiudicati con i quali aveva collaborato nelle attività illecite di cessione sostanza stupefacente. I giudici di merito hanno altresì fatto corretto riferimento alla personalità dell’indagato, gravato da un precedente specifico seppur risalente al 2012 ed ulteriormente condannato per spaccio di stupefacente nel settembre 2021, in epoca successiva ai fatti per i quali è indagato nel presente procedimento, fatti per i quali era stato arrestato in flagranza a seguito di perquisizione domiciliare, all’esit della quale era stato rinvenuto, presso l’abitazione del suddetto, il quantitativo di 2,800 Kg di hashish divisi in panetti, il macchinario utile per la divisione dell stupefacente in panetti nonché era stata rilevata la presenza di un avventore in possesso di un pezzetto di hashish della tipologia di quello ivi rinvenuto. Da tali
evidenze il Tribunale del riesame, con ragionamento esaustivo e dotato di coerenza logica, deduce la peculiare la propensione a delinquere dell’indagato che, anche dopo il 2019, epoca dei fatti contestati, aveva continuato a svolgere attività di illeci commercio di stupefacente, intrattenendo contatti con soggetti pluripregiudicati. Si tratta, dunque, di elementi idonei a rendere concreta ed attuale l’esigenza cautelare del pericolo di reiterazione della condotta, così come tratteggiato dai precedenti giurisprudenziali sopra richiamati. Quanto alla adeguatezza della misura, la mancata contestazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza rende indiscutibile il dato dell’inserimento dell’indagato in un circuito criminale, di talchè solo la misura carceraria si appalesa idonea alla efficace interruzione di tali contatti, essendo a ciò inidonea la misura domiciliare, anche con il braccialetto elettronico.Dette affermazioni risultano attaccate nel ricorso sotto il profilo di una presunta illogicità che certament non si può cogliere nel sopra descritto tessuto motivazionale del provvedimento impugnato. Invero, il giudizio del tribunale del riesame sull’inadeguatezza degli arresti domiciliari a contenere il pericolo della reiterazione criminosa, per la sua natura di valutazione assorbente e pregiudiziale, costituisce pronuncia implicita sull’inopportunità di impiego di uno degli strumenti elettronici di controllo a distanza previsti dall’art. 275-bis cod. proc. pen. (In motivazione, la Corte ha precisato che deve ritenersi assolto l’onere motivazionale sulla assoluta proporzionalità della misura carceraria quando si esclude in radice l’idoneità del regime cautelare fiduciario, ordinariamente caratterizzato dal controllo elettronico): cfr. Sez. 2, n. 43402 del 25/09/2019, COGNOME, Rv. 277762 – 01.
Si impone pertanto il rigetto del ricorso, cui segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 c. 1-ter, disp. att cod.proc.pen.
Così deciso in Roma, il 19 marzo 2024 Il Consigliee estensore
Il Presidente