Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 45872 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 45872 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 22/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOMECOGNOME nato a Napoli 1’11/10/1974
avverso la ordinanza del 20/06/2024 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto la inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese.
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ordinanza del 20 giugno 2024 il Tribunale di Napoli rigettava la richiesta di riesame proposta nell’interesse di NOME COGNOME avverso l’ordinanza con la quale il G.i.p. del Tribunale di Napoli Nord gli aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere per il reato di ricettazione in concorso.
Ha proposto ricorso l’indagato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l’annullamento dell’ordinanza per erronea applicazione della legge penale processuale e vizio della motivazione (non meglio precisato).
Il Tribunale non ha specificato gli elementi dai quali ha dedotto la concretezza e attualità del pericolo di reiterazione del reato, requisiti che non possono essere desunti in via esclusiva dalla gravità astratta del titolo di reato.
È poi mancata da parte del Tribunale un’autonoma valutazione degli elementi indiziari a carico del ricorrente.
Si è proceduto alla trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell’art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall’art. 94, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, nella quale è stato convertito il decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215), in mancanza di alcuna tempestiva richiesta di discussione orale, proposta nei termini ivi previsti.
Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.
Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi generici e manifestamenti infondati.
La motivazione dell’ordinanza impugnata è puntuale e specifica in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, avuto riguardo alla concretezza e attualità del pericolo di reiterazione del reato, avendo evidenziato l’epoca recentissima e le modalità di commissione dei fatti nonché i plurimi precedenti penali e giudiziari specifici dei quali è gravato l’imputato, quanto alla sua negativa personalità.
In proposito, secondo la prevalente e più recente giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal Collegio, il requisito dell’attualità del pericolo di reiterazione del reato sussiste a prescindere dalla positiva ricognizione di effettive e
immediate opportunità di ricadute a portata di mano dell’indagato, essendo necessario e sufficiente formulare una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un’analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (cfr., ad es., Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, COGNOME, Rv. 282891-01; Sez. 2, n. 6593 del 25/01/2022, COGNOME, Rv. 282767-01; Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, COGNOME, Rv. 282991-01; Sez. 5, n. 1154 del 11/11/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282769-01; Sez. 2, n. 5054 del 24/11/2020, Barletta, dep. 2021, Rv. 28056601; Sez. 1, n. 14840 del 22/01/2020, COGNOME, Rv. 279122-01).
Inoltre, va ribadito che l’ultimo periodo della lettera c) dell’art. 274 cod. proc. pen., così come modificato dalla legge n. 47 del 2015, impedisce di desumere il pericolo di reiterazione dalla sola gravità del «titolo di reato», astrattamente considerato, ma non già dalla valutazione della gravità del fatto nelle sue concrete manifestazioni, in quanto le modalità e le circostanze del fatto restano elementi imprescindibili di valutazione che, investendo l’analisi di comportamenti concreti, servono a comprendere se la condotta illecita sia occasionale o si collochi in un più ampio sistema di vita, ovvero se la stessa sia sintomatica di una incapacità del soggetto di autolimitarsi nella commissione di ulteriori condotte criminose (Sez. 5, n. 49038 del 14/06/2017, Rv. 271522 – 01, COGNOME; Sez. 1, n. 37839 del 02/03/2016, COGNOME, Rv. 267798 – 01; Sez. 1, n. 45659 del 13/11/2015, COGNOME, Rv. 265168 – 01; da ultimo v. Sez. 5, n. 29691 del 15/04/2024, COGNOME, non mass.).
6. Il secondo motivo è manifestamente infondato.
Quanto al requisito dell’autonoma valutazione e alla sua mancanza in relazione all’ordinanza del tribunale del riesame va ribadito che essa non richiede, a pena di nullità, l’autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, in quanto tale requisito è previsto dall’art. 292, comma 2, del codice di rito cod. proc. pen. solo per la decisione adottata dal giudice che emette la misura inaudita altera parte, essendo funzionale a garantire l’equidistanza tra l’organo requirente che ha formulato la richiesta e l’organo giudicante. Con riferimento ai provvedimenti cautelari diversi dall’ordinanza genetica, possono farsi valere unicamente i vizi della motivazione o la motivazione assente o apparente (Sez. 1, n. 8518 del 10/09/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280603 – 01; Sez. 6, n. 1016 del 22/10/2019, dep. 2020,
COGNOME, Rv. 278122 – 01; Sez. 6, n. 19942 del 07/02/2019, COGNOME, Rv. 276066 – 01).
Nel caso di specie la motivazione è tutt’altro che assente o apparente, avendo il Tribunale specificamente indicato le ragioni per le quali ha ritenuto provato che alla guida dell’autovettura provento di furto vi fosse NOME COGNOME. La difesa, poi, neppure ha indicato da quale vizio sarebbe affetta la motivazione dell’ordinanza impugnata.
All’inammissibilità dell’impugnazione proposta segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi – ai sensi dell’articolo 94, comma 1 ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario in cui l’indagato si trova ristretto, perch provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo 94.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 22/10/2024.