Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 35677 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 35677 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato il DATA_NASCITA in Albania;
avverso l’ordinanza del 01/07/2025 dal Tribunale di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Roma, in sede di riesame, confermava l’ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva applicato ad NOME COGNOME la misura cautelare degli arresti domiciliari nell’ambito di un procedimento penale per il reato di cui all’art. 73 d.lgs. 9 ottobre 1990, n. 309.
AVV_NOTAIO ha presentato ricorso nell’interesse dell’indagato, articolando quattro motivi.
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla insussistenza di gravi indizi di colpevolezza.
NOME COGNOME è stato ritenuto fornitore del sodalizio di NOME COGNOME, valorizzando le interlocuzioni del 22 marzo 2022, la presunta cessione del 24 marzo 2022 e l’incontro del 17 aprile 2022, cui l’indagato presenziò con suo fratello NOME.
Tuttavia, in assenza di riscontri oggettivi (sequestri, pedinamenti, foto), il concorso di NOME nelle condotte realizzate dal fratello NOME resta indimostrato.
I Giudici si sono concentrati sulla conversazione del 17 aprile 2022 – quando NOME proferì frasi invero generiche («qualsiasi cosa dimmi per telefono che veniamo)» – senza considerare che, se le cessioni, come ipotizzato, fossero state già avviate a mezzo whatsapp, non avrebbe avuto senso un nuovo incontro propedeutico, a distanza di circa un mese dal primo, tra NOME COGNOME e COGNOME.
Nell’ordinanza impugnata non si è considerato che gli elementi raccolti non superano la soglia degli atti propedeutici penalmente irrilevanti.
Né è idonea a colmare il vuoto indiziario la captazione del 17 aprile 2022, in relazione alla quale i Giudici hanno ritenuto l’assenza di presentazioni formali a COGNOME sintomatica di una pregressa conoscenza tra questi e l’indagato, nonostante la difesa avesse evidenziato che le intercettazioni potevano ben significare che NOME si rivolgeva e salutava soltanto NOME, senza fare alcun cenno ad NOME.
2.2. Violazione di legge quanto al difetto di attualità e concretezza del pericolo di reiterazione del reato.
Tale pericolo è ancorato, oltre che al citato colloquio del 17 aprile 2022, alla condanna per fatti risalenti all’ottobre 2022, estranei a questo procedimento e decisi con patteggiamento.
Non si è chiarito, però, come ciò sorregga una prognosi attuale di recidivanza, a fronte di un percorso trattamentale concluso con affidamento in prova, liberazioni anticipate per buona condotta su tre semestri e ordine di liberazione, nonché in presenza di una vita lavorativa e familiare stabile, oltre che dell’esito negativo della perquisizione coeva all’esecuzione dell’ordinanza.
Manca dunque la valutazione sull’attualità e concretezza del pericolo, richiesta dall’art. 274 cod. proc. pen.
2.3. Violazione dell’art. 275 cod. proc. pen. e omessa motivazione sull’adeguatezza della misura.
La scelta degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico è motivata in modo apodittico per relationem, assumendo la necessità di recidere legami con il narcotraffico, senza valutare l’idoneità di misure meno afflittive.
2.4. Vizio di motivazione riguardo alle deduzioni sulla “offerta” e travisamento dei dati del 17 aprile 2022.
La difesa aveva escluso che le conversazioni attribuite ad NOME integrassero l’offerta penalmente rilevante – in difetto dei requisiti di serietà, attualità concretezza (in assenza di riferimenti a sostanza, quantità, prezzo, modalità) -, e motivato che la figura dell’indagato è subordinata e secondaria rispetto a quella di NOME.
Il Tribunale non ha risposto a tali eccezioni, ma si è limitato a richiamare principi generali, per poi traslare su NOME dati concernenti NOME e, quindi, desumere la conoscenza pregressa di NOME dal mancato rituale di presentazione, senza confrontarsi con la già riportata eccezione difensiva.
Il ricorrente ha presentato una memoria di replica alle osservazioni del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO.
In essa si ribadisce, quanto ai gravi indizi di colpevolezza: che NOME COGNOME non ha mai direttamente interloquito con NOME nelle pregresse trattative, svolte unicamente dal fratello NOME (dall’incontro del 17 aprile 2022 emerge che non vi era conoscenza tra NOME e NOME e che la presenza dell’indagato era marginale); che le frasi attribuite ad NOME sono generiche, sicché non sono soddisfatti i requisiti di serietà, attualità e concretezza richiesti dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite per integrare l’offerta” penalmente rilevante (Cass., Sez. Un., 26/2/2015, n. 22471, Rv. 263714); che mancano riscontri esterni, sicché il ragionamento dei Giudici finisce con l’essere circolare; che la contiguità familiare o ambientale non può di per sé fondare la gravità indiziaria (Cass., Sez. 6, n. 43114 del 26/9/2013, Rv. 256847) e che la responsabilità non può “derivare per contagio” dalla posizione del fratello NOME.
Quanto alle esigenze cautelari, si osserva: che il pericolo di reiterazione va escluso, posto che: gli episodi oggetto del procedimento risalgono al marzo-aprile 2022; nell’ottobre 2022, NOME COGNOME ha patteggiato per una vicenda del tutto estranea al presente procedimento; a seguito di tale condanna, egli ha scontato la pena in regime di affidamento in prova al servizio sociale, ottenendo per ben tre volte la liberazione anticipata per regolare condotta e portando a termine il percorso con esito positivo, come attestato dall’ordine di liberazione del 9/4/2025; l’indagato vive oggi stabilmente con la famiglia, svolge attività lavorativa regolare e non ha più contatti con il fratello NOME né con ambienti criminali.
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Si insiste, poi, sul difetto di proporzionalità della misura ex art. 275 c.p.p., nonché sull’omessa risposta alle deduzioni difensive sulla non configurabilità dell’offerta penalmente rilevante e sul travisamento del dato oggettivo del mancato saluto di COGNOME all’indagato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Premessi i limiti del sindacato di legittimità (teso soltanto a verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie: Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828), i motivi primo e quarto – rispettivamente sulla gravità indiziaria e sulla qualificazione giuridica del fatto – sono infondati, in quanto prevalentemente declinati in fatto e tendono a sollecitare un diverso apprezzamento del quadro indiziario, a fronte della motivazione completa e non manifestamente illogica del provvedimento impugnato.
1.4. I Giudici di merito, infatti, dopo aver tratteggiato il sistema di traffico d stupefacenti facente capo alla figura apicale, nell’ambiente del narcotraffico, di COGNOME ed aver spiegato che NOME COGNOME, fratello dell’indagato, aveva già rapporti con questi (essendo stato intercettato il 22 marzo 2022, quando COGNOME gli chiedeva mezzo chilo di cocaina), si sono concentrati specificamente sulla specifica posizione dell’indagato.
Hanno in tal senso valorizzato il fatto che NOME COGNOME non soltanto si fosse recato, il 17 aprile 2022, presso l’abitazione di COGNOME insieme al fratello NOME circostanza, invero, già di per sé difficilmente spiegabile se non nella prospettiva della realizzazione dell’attività criminosa, considerato anche il fatto che NOME era agli arresti donniciliari -, ma avesse anch’egli interloquito con il primo sui modi e i tempi della consegna, manifestandogli infine – aspetto di non poco significato una totale e incondizionata disponibilità a fornire lo stupefacente («qualsiasi cosa dimmi per telefono che veniamo»).
Sempre con giudizio in fatto insindacabile, hanno, poi, giudicato seria e concreta l’offerta di NOME COGNOME, in concorso con il fratello, a COGNOME, in ragione dei rischi, noti ad entrambi, che correvano già per il solo fatto di avvicinarsi ed entrare a casa di COGNOME, come ricordato, sottoposto agli arresti domiciliari. Il che rende condivisibile la valutazione dei Giudici del riesame quando hanno, pertanto, ritenuto soddisfatti i requisiti indicati in tema di “offerta” di sostanze stupefacenti da questa Corte, tale condotta perfezionandosi nel momento in cui l’agente
manifesta la disponibilità a procurare ad altri droga, indipendentemente dall’accettazione del destinatario, a condizione, tuttavia, che si tratti di un’offerta collegata ad una effettiva disponibilità, sia pure non attuale, della droga, per tale intendendosi la possibilità di procurare lo stupefacente ovvero di smistarlo in tempi ragionevoli e con modalità che “garantiscano” il cessionario (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263716).
Hanno, infine, desunto l’esistenza di una pregressa conoscenza tra l’indagato e COGNOME, dal fatto che i due nemmeno si fossero presentati, in quell’occasione: circostanza, peraltro, da valutare non isolatamente, ma in uno con la precedente affermazione per cui, nell’ordinanza cautelare, l’indagato figura tra i fornitori di stupefacente ceduto da COGNOME nel periodo compreso tra il 6 dicembre 2021 e l’otto maggio 2022.
1.2. Tanto precisato, non rilevano le mancate risposte del Tribunale del riesame a singole deduzioni difensive, sul punto essendo il caso di ricordare che il giudice dell’impugnazione non è tenuto a rispondere a tutte le argomentazioni svolte nell’impugnazione, le stesse potendo essere disattese per implicito o perché il giudice segue un differente iter motivazionale o per evidente incompatibilità con la ricostruzione da questi effettuata (tra le tante, Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, COGNOME, Rv. NUMERO_CARTA).
Fondato appare, invece, il terzo motivo, sulle esigenze cautelari.
2.1. I Giudici del riesame hanno in proposito affermato che NOME COGNOME si è dimostrato pienamente inserito nell’ambiente del narcotraffico e che, insieme al fratello, era in grado di approvvigionarsi da fonti diverse, in breve tempo, non solo di cocaina ma anche di hashish, in tal modo incorrendo però in una motivazione apodittica e circolare (hanno desunto tali conclusioni dal solo quadro indiziario del presente procedimento).
Quindi, hanno richiamato una condanna dell’indagato per fatti di droga, trascurando, tuttavia, di considerare quanto specificamente dedotto dal ricorrente, e cioè che, dopo aver scontato la pena, l’indagato è stato ammesso all’affidamento in prova al servizio sociale (con decisione basata su relazioni positive di polizia e servizi sociali) ed ha concluso positivamente il percorso di affidamento.
D’altronde, esattamente al contrario di quanto ritenuto dai Giudici del provvedimento impugnato, tale elemento appare di particolare pregnanza proprio perché la condanna a cui si riferisce il positivo esperimento della prova, intervenne per fatti dell’ottobre 2022, come tali successivi a quelli di cui al presente procedimento, potendo quindi, a maggior ragione, interferire con la prognosi sulla reiterazione nel reato, che deve ispirarsi ai criteri dell’attualità e concretezza del pericolo e che, pertanto, non risulta adeguata nel caso di specie.
2.2. L’ordinanza va dunque annullata in relazione alla motivazione sulle esigenze cautelari.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Roma, competente ai sensi dell’art 309, comma 7, cod. proc. pen.
Così deciso il 09 ottobre 20245 –
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente