Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 33144 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME
Penale Sent. Sez. 6 Num. 33144 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Data Udienza: 24/06/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME DI NOME COGNOME NOME
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a Null (Romania ) il 20/05/1997 avverso l’ordinanza del 24/02/2025 del Tribunale di Roma udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME Procedimento trattato in modalità cartolare.
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME ricorre avverso il provvedimento in epigrafe, con cui il Tribunale di Roma ha respinto, in data 28 febbraio 2025, l’appello cautelare proposto avverso l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari di Roma del 18 dicembre 2024, reiettiva della richiesta di revoca o, in subordine, di sostituzione della custodia cautelare in carcere nei confronti.
Con un unico, articolato motivo, il difensore, Avv. NOME COGNOME ha dedotto l’erronea applicazione di legge processuale con riferimento all’art. 275 cod. proc. pen. e vizi della motivazione in relazione alla attualità del pericolo di reiterazione del reato nonchØ alla adeguatezza esclusiva della custodia in carcere a contenere il periculum libertatis .
Secondo il Tribunale, la difesa non avrebbe offerto elementi valutativi aventi carattere di novità rispetto alle precedenti decisioni cautelari, limitandosi a rappresentare il decorso di un significativo lasso temporale dai fatti, che risalgono, al piø tardi, al 2019.
Il pericolo di recidiva Ł stato dedotto dalla circostanza che l’odierno ricorrente, durante la detenzione presso il carcere minorile e poi agli arresti domiciliari, aveva continuato ad interessarsi delle attività del sodalizio (chiedendo informazioni al coindagato COGNOME sull’andamento delle attività di spaccio e sul recupero dei crediti dagli acquirenti morosi mentre fruiva di un permesso premio) ed aveva proseguito l’attività di detenzione e spaccio allorchØ era sottoposto a detenzione domiciliare.
Eccepisce il ricorrente che anche tali attività, ove pure commesse, sarebbero state poste in essere nel 2019.
Difetterebbe, in ogni caso, il requisito dell’attualità del pericolo di reiterazione, posto che l’organizzazione criminale facente capo al ricorrente Ł stata disarticolata dagli arresti dei sodali e non Ł piø operativa da tempo, come dimostra il fatto che l’ultimo reato satellite riferibile al sodalizio risale al 2019.
Il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME ha concluso nei termini riportati in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso Ł infondato per le ragioni di seguito esposte.
Va premesso che l’indagato Ł sottoposto a custodia cautelare in carcere secondo la provvisoria incolpazione – per avere promosso, organizzato e diretto un’associazione dedita al narcotraffico di cocaina, hashish e marijuana (capo 1) e per aver commesso plurimi reati fine, ai sensi dell’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo 2).
NOME Ł risultato irreperibile presso il domicilio di residenza; Ł stato rintracciato in Spagna e tradotto in Italia nel 2024, in forza di mandato di arresto europeo.
Tanto premesso, i giudici di merito hanno rilevato l’assenza di fatti sopravvenuti che depongano per un differente apprezzamento delle esigenze cautelari.
Anche all’esito dell’interrogatorio reso a fini difensivi, non sono emersi elementi suscettibili di positiva valutazione, avuto riguardo alle condotte che dimostrano, invece, il persistente interesse dell’indagato per le attività legate al narcotraffico. Tra queste, la Corte, con argomentazioni logicamente congrue, ha posto in risalto la richiesta da parte di lui di informazioni sull’andamento delle attività di spaccio e di recupero dei crediti nei confronti degli acquirenti morosi; i rapporti, intessuti durante il periodo di detenzione, con nuovi fornitori di sostanze stupefacenti; i colloqui con COGNOME il quale, dopo l’arresto del fratello del ricorrente, NOME COGNOME, a sua volta indagato, si era detto disponibile ad aiutarli a riaprire la piazza di spaccio.
¨ stato ritenuto significativo della personalità del ricorrente, il dato che, in sede di interrogatorio, egli abbia dichiarato di occuparsi di criptovalute (mediante il social network Telegram), peraltro senza essere in possesso di alcun titolo abilitativo.
Il Tribunale ha poi evidenziato come il ricorrente, unitamente al fratello, NOME COGNOME, abbia continuato a coordinare ed esercitare le attività di spaccio proprio dall’abitazione dove erano ristretti, tant’Ł che nell’appartamento, nell’ottobre 2019, era stato anche ritrovato un bilancino di precisione perfettamente funzionante, unitamente ad involucri di cocaina dal peso complessivo di 7,56 gr., e, nel novembre 2019, erano stati tratti in arresto due nuovi pusher assoldati dai fratelli NOME intenti a spacciare cocaina.
L’attività di spaccio era proseguita anche in seguito, presso l’abitazione dei predetti, ove erano tratti in sequestro 15,5 gr. di cocaina nel 2020.
La motivazione, così articolata, risulta essere esente da censure.
Va ribadito preliminarmente che il controllo di legittimità sui provvedimenti cautelari Ł circoscritto all’esame del contenuto dell’atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall’altro, l’assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, COGNOME, Rv.261400; Sez. 2, n. 56 del 7/12/2012, dep. 2013, COGNOME, Rv. 251761).
L’erronea valutazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen., ma anche delle esigenze cautelari di cui all’art. 274 cod. proc. pen. Ł dunque rilevabile in Corte di cassazione soltanto se si traduca nella violazione di specifiche norme di legge ovvero in una mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato.
Tenuto conto dei limiti ontologici del giudizio di legittimità, il controllo, in tale ambito, non può riguardare nØ la ricostruzione di fatti, nØ l’apprezzamento del giudice di merito circa
l’attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, per cui non sono ammissibili le censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 7, n. 12406 del 19/02/2015, MiccichŁ, Rv. 262948; Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, COGNOME ed altro, Rv. 265244).
Ciò posto, venendo in rilievo, nella specie, un reato per il quale opera la presunzione relativa di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., il Tribunale ha ritenuto, senza incoerenze di sorta, che, a fronte di un quadro indiziario così delineato, sia attuale il periculum libertatis correlato alla possibilità di reiterazione criminosa.
Deve al riguardo considerarsi che, in tema di misure cautelari applicate per un reato di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., il c.d. “tempo silente” trascorso dalla commissione del reato non costituisce oggetto di valutazione ex art. 299 cod. proc. pen. ai fini dei provvedimenti di revoca o di sostituzione della misura, ove abbia formato oggetto del c.d. giudicato cautelare; rispetto a tali provvedimenti, l’unico tempo che assume rilievo Ł quello trascorso dall’applicazione o dall’esecuzione della stessa, siccome qualificabile, in presenza di ulteriori elementi di valutazione, come fatto sopravvenuto da cui poter desumere il venir meno ovvero l’attenuazione delle originarie esigenze cautelari (Sez. 2, n. 47120 del 04/11/2021, Attento, Rv. 282590 – 01; Sez. 2, n. 12807 del 19/02/2020, COGNOME, Rv. 278999 – 01).
La giurisprudenza di questa Suprema Corte ha anche precisato che il requisito dell’attualità del pericolo previsto dall’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non Ł equiparabile all’imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un’analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socioambientale e che deve essere tanto piø approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma che non deve altresì contemplare la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, COGNOME, Rv. 282991; Sez. 2, n. 6593 del 25/01/2022, COGNOME, Rv. 282767).
In particolare, in tema di misure cautelari riguardanti proprio il reato di associazione finalizzata al narcotraffico, la prognosi di pericolosità non si rapporta solo all’operatività della stessa o alla data ultima dei reati-fine, ma ha ad oggetto anche la possibile commissione di reati costituenti espressione della medesima professionalità e del medesimo grado di inserimento nei circuiti criminali che caratterizzano l’associazione di appartenenza. Essa postula, pertanto, una valutazione complessiva, nell’ambito della quale il tempo trascorso Ł solo uno degli elementi rilevanti, sicchØ anche la rescissione del vincolo associativo tra i sodali – che nella specie Ł stata meramente dedotta dalla difesa, per effetto della disarticolazione del gruppo criminale – non Ł di per sØ idonea a far ritenere superata la presunzione relativa di attualità delle esigenze cautelari di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 16357 del 12/01/2021, COGNOME, Rv. 281293).
Nella specie, non emergono, nØ sono stati allegati, elementi utili al superamento della doppia presunzione, alla luce delle condotte, sopra descritte,che sono state valutate dal Tribunale di significativo spessore anche in ragione del ruolo di organizzatore del sodalizio ascritto al ricorrente e del suo profilo personologico, elementi che fondano una prognosi assolutamente negativa in ordine alla sua capacità di autocontenimento degli impulsi criminosi.
L’ordinanza ha dunque congruamente motivato, sulla base delle indicate premesse
fattuali, la non fungibilità della custodia intramuraria con altre misure e la inidoneità degli arresti domiciliari, avuto riguardo alla circostanza che l’applicazione del braccialetto elettronico risulta inidonea a recidere i legami con gli ambienti criminali, perchØ il dispositivo di controllo remoto vale a preservare dal rischio di fuga, ma non impedisce contatti con terzi all’interno del domicilio (che, nella specie, ha anche costituito una base logistica della associazione).
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. manda alla cancellazione per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod.proc. pen. Così Ł deciso, 24/06/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME