Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 41928 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 41928 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/06/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a CANOSA DI PUGLIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 24/10/2022 del TRIB. LII3ERTA’ di BARI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOMECOGNOME lette/seRtite le conclusioni del PG NOME COGNOME Ut r iQ,Uií pr – 0.1,,n GLYPH (‹n r , ,‹ GLYPH DL, m 433- I Lob, GLYPH lucc- doi)p,)
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Il Procuratore generale, NOME COGNOME, chiede il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
COGNOME ricorre avverso l’ordinanza del 24 ottobre 2022 del Tribunale di Bari che, in accoglimento dell’appello ex art. 310 cod. proc. pen. proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia avverso il provvedimento del 18 marzo 2021 del G.i.p. del Tribunale di Foggia, ha applicato nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere, ritenendolo gravemente indiziato dei reati di devastazione e resistenza a un pubblico ufficiale, ai sensi degli artt. 419 e 337 cod. pen., commessi il 9 marzo 2020 in Foggia.
2.1. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 125, 274 e 275 cod. proc. pen., e vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata, perché il Tribunale avrebbe omesso di considerare che il pericolo di reiterazione del reato non poteva considerarsi concreto e attuale, posto che i fatti contestati risalivano a tre anni prima.
2.2. Con motivi aggiunti, il ricorrente evidenzia che la giurisprudenza di legittimità abbia chiarito come sia necessario commisurare le misure cautelari alle specifiche e concrete esigenze cautelari, nel rispetto del principio del minor sacrificio necessario.
Nel caso di specie, vi era prova del fatto che COGNOME, dal giorno della scarcerazione del 2020, si era reinserito in un contesto sociale e lavorativo sano, avendo lavorato presso un’azienda agricola in San Ferdinando di Puglia e svolto attività di volontariato presso la RAGIONE_SOCIALE.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Giova premettere in diritto che, con riferimento al pericolo di reiterazione dei reati della stessa specie, la norma stabilisce che le misure cautelari personali possono essere disposte solamente quando il pericolo di reiterazione presenta i caratteri della concretezza e dell’attualità, ricavabili dalle specifiche modalità e circostanze del fatto e dalla personalità dell’indagato, desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali; le situazioni di concreto ed attuale pericolo, anche in relazione alla personalità dell’interessato, non possono, però, essere desunte esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per cui si procede, astrattamente considerato, ma possono essere desunte dalla gravità del fatto nelle sue concrete modalità di manifestazione. La prognosi alla quale è tenuto il giudice
di merito, quindi, è costituita da una complessa attività, che non può prescin dalle modalità e circostanze del fatto, in quanto elementi essenziali di valutazione per comprendere se la condotta illecita sia stata occasionale e episodica o, invece, se sia stata frutto di una risalente e radicata spinta a delinquere dell’imputato, circostanza sintomatica del fatto che vi sia la possibilità che lo stesso commetta nuovi reati.
In altri termini, affermare che un pericolo è concreto e attuale significa trarre dalla parte storica del giudizio gli indicatori idonei a sostenere una ragionevole probabilità di realizzazione di ulteriori condotte di particolare gravità o comunque analoghe a quelle già poste in essere. L’esistenza di “occasioni di riproduzione” è un dato – in realtà – non dominabile e dunque del tutto incerto, il che non consente di farne un valido indicatore del pericolo normativamente caratterizzato. Sono le caratteristiche e le modalità del fatto commesso (rectius: del fatto in corso di accertamento, ma presidiato dalla compiuta valutazione di gravità indiziaria) a dover testimoniare – in una con la verifica globale prima richiamata – l’esistenza o meno del pericolo, non gli eventuali stimoli esterni, che possono porsi solo come accentuativi di una condizione di pericolosità già delibata (Sez. 1, n. 54163 del 21/09/2018, Foniqi, non mass.).
Nel caso di specie, il Tribunale ha evidenziato che, dall’analisi delle gravi condotte contestate, poste in essere in ambiente carcerario, era emerso che l’indagato, in maniera organizzata con gli altri indagati, aveva volontariamente e coscientemente devastato la struttura, usando anche violenza nei confronti della Polizia penitenziaria in modo del tutto gratuito.
Secondo il giudice di merito, tale quadro indiziario faceva presagire che lo stesso, se lasciato in libertà, potesse reiterare reati della medesima specie: la gravità dei fatti e le modalità esecutive degli stessi, infatti, avevano rivelato una condotta posta in essere nella totale inosservanza delle prescrizioni degli ordini dell’Autorità e in spregio alle regole del vivere civile.
Il Tribunale, sul punto, ha sotolineato che, dall’analisi delle immagini delle videocamere di sorveglianza, era emerso che COGNOME aveva approfittato dell’apertura del cancello della Sezione da parte dell’agente per varcarlo e forzarlo, partecipando alla rivolta e violando gli altri cancelli, così da proseguire sino a giungere nei pressi della portineria centrale e, imbracciato un estintore, aveva riversato il contenuto contro l’automezzo delle Forze dell’ordine, per poi evadere.
Pertanto, dall’analisi delle modalità dell’azione posta in essere e considerati i precedenti penali in materia (detenzione e vendita fine di spaccio di sostanze stupefacenti, rapina aggravata e ricettazione) commessi in continuità nel tempo, in modo ineccepibile era possibile ritenere il soggetto fosse socialmente pericol
ed effettuare così una prognosi, nei suoi confronti, di recidiva criminosa di delitti della stessa specie, a nulla rilevando che i fatti erano risalenti nel tempo.
L’attualità, infatti, non va intesa come imminenza del pericolo di commissione di ulteriori reati, ma come continuità ed effettività del pericolo di reiterazione desunta dalla complessa valutazione sopra indicata, comprensiva dell’analisi delle specifiche modalità di realizzazione delle condotte criminose, del dato temporale e del contesto in cui le stesse sono state poste in essere.
In tal senso, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la motivazione che il giudice di merito debba offrire in ordine all’attualità e alla concretezza de pericolo di recidiva possa basarsi su un accertata e immanente proclività al delitto del soggetto attivo, pur laddove il fatto contestato sia risalente nel tempo e indipendentemente dal fatto che il soggetto attivo non risulti aver posto in essere ulteriori condotte criminose (Sez. 4, n. 46442 del 05/11/2015, COGNOME, non mass.).
In forza di quanto sopra, il ricorso deve essere rigettato. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
Così deciso il 22/06/2023