Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 8749 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 8749 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/02/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nata il DATA_NASCITA a Canosa di Puglia avverso l’ordinanza del 23/10/2025 emessa dal Tribunale di Potenza
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
udite le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso;
sentite le conclusioni del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO in sostituzione dell’AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 23/10/2025 il Tribunale di Potenza, decidendo sull’istanza di riesame ex art. 309 cod. proc. pen. proposta nell’interesse dell’indagata, ha confermato l’ordinanza del 26/09/2025 con la quale il Giudice per le indagini preliminari del medesimo ufficio giudiziario aveva applicato a NOME COGNOME la misura degli arresti domiciliari in relazione ai reati di cui agli artt. 416 cod. pen. (capo 1) e 81, 112, 648bis cod. pen. (capo 21).
Si contesta alla COGNOME: a) di aver fatto parte dal 2016 ad una associazione per delinquere operante in Melfi dedita alla commissione di reati finanziari, tributari e societari nonché di reati di estorsione, riciclaggio e autoriciclaggio; b) di aver concorso tra il 2015 e il marzo del 2021 a plurimi episodi di riciclaggio.
Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l’indagata, tramite il suo difensore, deducendo i motivi che di seguito si enunciano nei limiti strettamente necessari alla motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Con un unico articolato motivo si deducono cumulativamente, ai sensi dell’art. 606 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen., erronea applicazione degli artt. 274 cod. proc. pen., inosservanza degli artt. 125, 292, comma 2, lett. c) e cbis ), 309 cod. proc. pen., nonché mancanza e contraddittorietà della motivazione in punto di esigenze cautelari.
La difesa evidenzia che l’ordinanza impugnata è priva di motivazione o presenta una motivazione meramente apparente in ordine alle specifiche doglianze articolate nei motivi di riesame, con le quali si contestavano la sussistenza e l’attualità tanto del ritenuto pericolo di inquinamento delle prove quanto del ritenuto pericolo di reiterazione dei reati.
In particolare, in relazione al pericolo di inquinamento probatorio, si era evidenziato: a) che l’indagata era estranea alle condotte di cui all’art. 10 D. Lgs 74/2000 pure valorizzate dal G.i.p. al fine di ritenere sussistenti le esigenze cautelari; b) che i rapporti di collaborazione dell’indagata con i direttori di banca erano del tutto irrilevanti; c) che i fatti erano stati già in gran parte accertati dagli inquirenti sulla base delle intercettazioni e della documentazione acquisita; d) che l’indagata, nonostante fosse a conoscenza delle indagini a suo carico essendo stata attinta il 01/07/2025 da una prima ordinanza cautelare annullata dal Tribunale del riesame per difetto di domanda del P.M., nei mesi in cui era rimasta in libertà prima dell’esecuzione della nuova ordinanza, non aveva posto in essere alcuna azione di inquinamento. Tutti argomenti sui quali i Giudici del riesame non avevano motivato o avevano motivato in maniera apparente.
In relazione al pericolo di reiterazione dei reati si è invece evidenziato da parte della difesa: 1) che il Tribunale del riesame non aveva motivato in ordine al cd. tempo silente: non si era cioè chiarito come potesse ritenersi attuale il pericolo di recidiva di fronte ad una giovane donna, immune da precedenti, che dopo la commissione di reati (risalenti a 5 anni prima dell’ordinanza) non aveva commesso altri illeciti né destato motivi di sospetto; 2) che il G.i.p., al fine di attualizzare le esigenze cautelari, aveva invece illogicamente valorizzato una
conversazione anch’essa risalente al 2021; in maniera contraddittoria il medesimo giudice aveva altresì valorizzato il fatto che nel 2023 l’indagata era diventata l’amministratrice di diritto di una società, non sussistendo alcuna prova che la società operasse in maniera illecita o che la COGNOME fosse una mera prestanome dei genitori.
Il procedimento si è svolto in udienza in camera di consiglio con discussione orale su richiesta del difensore dell’indagata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni.
1.1. Giova premettere che i motivi articolati attribuiscono a questa Corte, giusto il disposto dell’art. 609, comma 1, cod. proc. pen., la cognizione limitatamente al punto dell’ordinanza impugnata concernente le esigenze cautelari.
1.2. È altresì doveroso premettere che, secondo quanto costantemente affermato da questa Corte anche nel suo più alto consesso (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828 -01), in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, COGNOME, Rv. 270628 -01; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, COGNOME, Rv. 276976 -01).
Ciò premesso, osserva il Collegio che, nel caso in esame, il Tribunale del riesame (p. 332 dell’ordinanza) – e prima di lui il G.i.p. (le cui motivazione sono state fatte proprie e richiamate dal giudice del gravame) – ha adeguatamente dato conto delle ragioni per le quali ha ritenuto configurabile un concreto e attuale pericolo di recidiva, valorizzando in particolare:
-l’estrema gravità dei fatti e del contesto criminale in cui gli stessi si inseriscono (ampiamente descritto nella corposa parte della motivazione dedicata ai gravi indizi di colpevolezza); ed infatti emerge dalla motivazione che l’odierna ricorrente ha stabilmente operato all’interno di un’organizzazione criminale il cui scopo era sostanzialmente quello di consentire ad appartenenti alla criminalità locale (dediti a rapine, estorsioni e altri reati contro il patrimonio e la persona) di
riciclare gli ingenti proventi di tali delitti (nell’ordine di milioni di euro) attraverso società e imprese di imprenditori complici e compiacenti;
-lo stretto collegamento che l’indagata (anche, ma non solo, per ragioni di parentela) aveva con i vertici del sodalizio criminale (ivi incluso il capo dell’organizzazione criminale NOME COGNOME);
-la sistematica reiterazione di numerose condotte delittuose, poste in essere in un lasso temporale considerevole e sino al 2021, e collocate nell’ambito di una organizzata e sofisticata attività di riciclaggio, esercitata in forma associativa attraverso un legame stretto fra imprenditori e protagonisti della criminalità locale.
2.1. Il G.i.p. -la cui motivazione è stata richiamata dal Tribunale -ha poi valorizzato anche la circostanza che dal 2023, e quindi in epoca recente e successiva ai fatti, l’indagata aveva assunto l’amministrazione di una società operante nel settore edile.
2.2. I Giudici del gravame hanno quindi evidentemente ritenuto che tanto l’incensuratezza dell’indagata, quanto la sua giovane età all’epoca dei fatti, quanto infine il tempo decorso dagli stessi, fossero elementi insufficienti e inidonei ad escludere un pericolo di recidiva risultante dallo stabile inserimento della COGNOME in una attività delinquenziale sistematica (protrattasi siano a tempi relativamente recenti), insidiosa e allarmante; inserimento, a sua volta sintomatica, di una spiccata capacità a delinquere dell’indagata.
2.3. La suddetta motivazione del Tribunale del riesame è logica e coerente ed è anche conforme all’insegnamento di questa Corte. Si è infatti affermato che ai fini della configurabilità dell’esigenza cautelare di cui all’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., il concreto pericolo di reiterazione dell’attività criminosa può essere desunto anche dalla molteplicità dei fatti contestati, in quanto la stessa, considerata alla luce delle modalità della condotta concretamente tenuta, può essere indice sintomatico di una personalità proclive al delitto, indipendentemente dall’attualità di detta condotta e quindi anche nel caso in cui essa sia risalente nel tempo (Sez. 3, n. 3661 del 17/12/2013, dep. 2014, Tripicchio, Rv. 258053 -01). La Corte ha altresì chiarito che il pericolo di reiterazione del reato è concreto quando è fondato su elementi reali e non ipotetici, mentre può ritenersi attuale, quando possa formularsi una prognosi in ordine alla continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, fondata sia sulla personalità dell’accusato (desumibile anche dalle modalità del fatto per cui si procede), sia sull’esame delle sue concrete condizioni di vita; tale valutazione prognostica non richiede tuttavia la previsione di un’imminente e specifica occasione per delinquere, che esula completamente dalle facoltà del giudice (cfr., ex plurimis , Sez. 5, n. 22344 del 05/03/2025, COGNOME, Rv.
288197 -01). E’ altresì pacifico che il c.d. “tempo silente” non è l’unico elemento di cui tenere conto ai fini del requisito della attualità né è, di per sé, decisivo al fine di escluderla, soprattutto quando i fatti per cui si procede non siano molto lontani nel tempo (Sez. 2, n. 38299 del 13/06/2023, Mati, Rv. 285217 -01).
L’attualità e la concretezza delle esigenze cautelari non deve essere infatti essere concettualmente confusa con l’attualità e la concretezza delle condotte criminose, sicché il pericolo di reiterazione di cui all’art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. può essere legittimamente desunto dalle modalità delle condotte contestate, anche se risalenti nel tempo, soprattutto ove persistano atteggiamenti sintomaticamente proclivi al delitto e collegamenti con l’ambiente in cui il fatto illecito contestato è maturato (Sez. 2, n. 9501 del 23/02/2016, Stamegna, Rv. 267785 -01).
Quanto poi all’incensuratezza si è ribadito che ai fini della valutazione in ordine alla sussistenza dell’esigenza cautelare del pericolo di recidiva ed alla scelta della misura coercitiva in concreto adeguata a soddisfarla, l’assenza di precedenti penali dell’indagato ha valenza di mera presunzione relativa di minima pericolosità sociale, che ben può essere superata valorizzando l’intensità del pericolo di recidiva desumibile dalle accertate modalità della condotta in concreto tenuta (Sez. 1, n. 30405 del 13/06/2025, NOME, Rv. NUMERO_DOCUMENTO).
2.4. A fronte della motivazione di cui si è detto, la ricorrente, lungi dal prospettare elementi di contraddittorietà o illogicità della stessa o denunciare violazioni di specifiche norme di legge processuale o sostanziale, si limita a sollecitare un diverso apprezzamento dei fatti da parte di questa Corte, ponendosi così il motivo dedotto al di fuori di quelli consentiti dall’art. 606 cod. proc. pen.
Peraltro, gli elementi di cui si lamenta la insufficiente valorizzazione (giovane età, incensuratezza, ecc.), oltre ad essere evidentemente recessivi rispetto a quelli valorizzati dai giudici di merito, risultano scarsamente significativi. Anche la valorizzazione da parte dei giudici di merito del fatto che l’indagata ha di recente assunto la guida di un’impresa commerciale, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, è tutt’altro che indebita o illogica. Ed infatti, a prescindere dalla effettiva operatività della società o dal fatto che l’indagata sia o meno una prestanome, il dato rilevante è che la RAGIONE_SOCIALE continua anche attualmente ad operare nel medesimo contesto e nei medesimi settori nei quali si svolgeva l’attività criminale a lei contestata (che, giova ricordare, consisteva proprio nel riciclare in società di capitali i proventi della criminalità locale foggiana con la quale lei e i suoi congiunti avevano legami stretti). E’ quindi lecito e ragionevole ritenere che la carica societaria ricoperta
dall’indagata possa quanto meno agevolare la reiterazione dei reati e/o fornire una occasione per la loro reiterazione.
Le doglianze relative al ritenuto pericolo di reiterazione dei reati difettano dunque anche della necessaria specificità in quanto, da un lato, sono meramente ripetitive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi (con corretti argomenti giuridici) dai giudici di merito, e, dall’altro, non contengono specifiche critiche di tutte le argomentazioni e le ragioni di fatto e di diritto che sono alla base dell’ordinanza impugnata.
3. L’inammissibilità del motivo di ricorso in punto di pericolo di reiterazione dei reati rende inammissibile, per difetto di interesse, il motivo con cui la difesa contesta il pericolo di inquinamento probatorio. Ed invero, dall’eventuale accoglimento delle censure articolate sul punto, non potrebbe discendere alcuna concreta conseguenza in ordine alla misura cautelare, la quale dovrebbe comunque essere mantenuta in virtù del ritenuto pericolo di recidiva. Questa Corte ha infatti più volte affermato che in tema di misure cautelari personali, quando il giudice -come nel caso in esame -ha fondato la misura su più di una delle esigenze previste dall’art. 274 cod. proc. pen., poiché ciascuna di esse ha rilievo autonomo ed anche alternativo, i motivi di gravame che investono una sola di esse, nell’accertata sussistenza di un’altra, sono inammissibili per mancanza di interesse, in quanto l’eventuale apprezzamento favorevole della doglianza non condurrebbe comunque ad un effetto liberatorio (Sez. 6, n. 7200 del 08/02/2013, COGNOME, Rv. 254506 -01; Sez. 1, n. 480 del 28/01/1998, COGNOME, Rv. 211117 -01).
4. Per le ragioni sin qui esposte va dichiarata l’inammissibilità del ricorso, alla quale consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in € 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così è deciso, 17/02/2026
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME