Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 51719 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 51719 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a Napoli il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 25/08/2023 del TRIBUNALE di NAPOLI
Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME, che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso, riportandosi alle conclusioni scritte in atti;
sentito il difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO del foro di Roma in sostituzione dell’AVV_NOTAIO del foro di Nola, che ha concluso riportandosi agli scritti difensivi e chiedendo l’accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ordinanza del 25/08/2023 il Tribunale di Napoli ha rigettato l’istanza di riesame depositata nell’interesse di NOME avverso il provvedimento emesso il 21/07/2023 dal Gip del Tribunale di Noia, applicativo della misura cautelare degli arresti domiciliari, in relazione al reato associativo di cui al capo A e al reato ex 512-bis di cui al capo N).
Avverso la sentenza di appello propone ricorre per cassazione l’NOME eccependo il vizio di motivazione, con riferimento ai parametri normativi previsti dall’art. 274 cod. proc. pen. e, in particolare, al pericolo di reiterazione dei rea
da considerarsi insussistente in ragione della lontananza dei fatti – risalenti al 2019 – e dell’unico precedente penale – un decreto penale di condanna per una ricettazione del 2017 – sì che il tribunale aveva ancorato la sua decisione ad un pericolo astratto e meramente ipotetico.
Il ricorso è inammissibile perché presentato per motivi non consentiti e comunque privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
3.1. Il ricorrente ripropone la questione, delle esigenze cautelari, senza confrontarsi criticamente con la motivazione del provvedimento impugnato, da ritenersi congrua, oltre che conforme a diritto.
Sono indicati, infatti, gli elementi a sostegno della pericolosità dell’indagato (pagine da 15 a 17), con specifico riferimento alle implicazioni ai fini cautelari dell caratteristiche oggettive e soggettive delle condotte riferibili all’COGNOME, adeguato apprezzamento anche dell’irrilevanza dell’incensuratezza e, a maggior ragione, dell’esistenza di un solo precedente risalente nel tempo, sul quale il ricorrente si sofferma.
Non è stato ritenuto decisivo il riferimento difensivo al tempo silente (tra fatti e l’emissione dell’ordinanza) e alla sua incidenza sull’esistenza o sull’intensi delle esigenze cautelari, sottolineandosi le implicazioni, ai fini della concretezza e attualità del pericolo di reiterazione, delle caratteristiche del sodalizio appartenenza, la cui attività – come si evince dal testo dell’ordinanza – si è protratta per più anni, con operatività in luoghi diversi del territorio nazionale con collegamenti, sempre di natura delittuosa, anche con soggetto africano, in grado di conservare vitalità nonostante l’arresto di una complice; associazione attiva fino ad epoca recente, che aveva il suo centro operativo in un territorio, quello nolano, ad alta densità criminale, con il rischio concreto – tutt’altro ch ipotetico – di riprodurre i meccanismi operativi delle truffe, con false identità contraffazione di titoli di credito.
3.2. In definitiva, risultano congruamente illustrate le ragioni a sostegno della ripetibilità della situazione che aveva dato luogo al contributo degli indagati nelle reiterate azioni delittuose, in conformità al principio secondo il quale «ciò che s richiede al giudice della cautela, in ultima analisi, è una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un’analisi accurata del fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza» (Sez. 5, n. 11250 del 19/11/2018, dep. 2019, Avolio, Rv. 277242)
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 30/11/2023
Il Consigliere estensore
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