Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 20774 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 20774 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BANCILA NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 28/11/2023 del TRIB. LIBERTA’ di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 28 novembre 2023 il Tribunale di Roma ha rigettato l’istanza di riesame proposta da NOME avverso l’ordinanza con cui il Gip del Tribunale di Roma gli aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere in quanto gravemente indiziato dei reati di cui al capo 1) (art. 74, commi 1, 2, 3 e 4 d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309) e 2), 9), 10), 11), 12), 13), 14) (più contestazioni del reato di cui agli 110 cod.pen. e 73 d.p.r. n. 309 del 1990).
Avverso detta ordinanza l’indagato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in sei motivi.
Con il primo deduce l’inosservanza e l’erronea applicazione degli artt. 125, 292 comma 2, lett. c) cod.proc.pen., 309, comma 9, cod.proc.pen., art. 274, comma 1, lett. c), 275 cod.proc.pen., 282 cod.proc.pen.
Si assume l’omessa valutazione da parte del Tribunale di elementi rilevanti che dimostrano l’insussistenza del pericolo di reiterazione del reato ex art. 274, comma 1, lett. c) e 275, comma 3, cod.proc.pen. così indicati:
dalla data dell’ultimo fatto contestato (12 febbraio 2020) alla data di applicazione della misura cautelare (8 novembre 2023) sono trascorsi tre anni e otto mesi; b) in questo lasso di tempo NOME e gli altri indagati sono stati ininterrottamente oggetto di indagini; c) in detto periodo non sono stati contestati al NOME ed agli altri indagati reati analoghi a quello per cui s procede; d) il NOME ha definitivamente interrotto i contatti con gli altri indagat Da tali elementi si ricava che non sussiste il pericolo concreto ed attuale di
reiterazione del reato.
Con il secondo motivo deduce l’inosservanza e l’erronea applicazione degli artt. 125, 292 comma 2, lett. c) cod.proc.pen., 309, comma 9 cod.proc.pen., art. 274 comma 1, lett. c), 275 cod.proc.pen., 282 cod.proc.pen.
Si deduce la mancanza del pericolo di reiterazione del reato come si desume dagli elementi indicati nella precedente censura. Ne consegue che l’ordinanza applicativa é stata adottata in assenza del presupposto imprescindibile dell’esigenza cautelare.
Con il terzo motivo deduce ex art. 606 comma 1, lett. c) cod.proc.pen. la violazione degli artt. 125, 274, 275, 285, 292 cod.proc.pen. e artt. 74 e 73 d.p.r. n. 309 del 1990.
Si deduce il difetto di motivazione circa l’esistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di cui all’art. 74 d.p.r. n. 309 dei 1990 per l’omessa indicazione dei fatti, delle prove e dei criteri di valutazione degli stessi in ordine a conoscenza in capo al NOME degli elementi che si ritiene lascino presumere la sussistenza di un’associazione ex art. 74 d.p.r. n. 309 del 1990.
La motivazione risulta inesistente e manifestamente illogica. Non é stato invero indicato il motivo per cui il rinvenimento presso la casa del ritenuto venditore/creditore NOME di un documento inerente l’arresto del NOME dimostri l’esistenza di un’associazione ex art. 74 d.p.r. n. 309 del 1990 non sussistendo alcun collegamento logico.
Il Tribunale inoltre omette di indicare i fatti e le prove che lo hanno inducono a ritenere che le presunte cessioni addebitate al NOME siano avvenute con merce acquistata da NOME o da altri coimputati.
Con il quarto motivo deduce ex art. 606 comma 1, lett. c) cod.proc.pen. la violazione degli artt. 125, 274, 275, 285, 292 cod.proc.pen. e artt. 74 e 73 d.p.r. n. 309 del 1990.
Si assume l’inesistenza dei gravi indizi di colpevolezza sulla partecipazione alla presunta associazione e l’omessa valutazione di elementi antitetici alla partecipazione all’associazione ex art. 74 d.p.r. n. 309 del 1990.
Il Tribunale assume che il COGNOME era addetto con sistematicità allo spaccio di stupefacenti omettendo di valutare che la merce di cui ai capi da 10) a 14) era reperita da altri fornitori e quindi lo COGNOME e gli altri indagati era assolutamente estranei alle cessioni e che il NOME ha acquistato sostanza dallo COGNOME solo in tre occasioni. Pertanto i reati fine non suffragano l’esistenza di gravi indizi in ordine al sodalizio di cui al capo 1).
Con il quinto motivo deduce ex art. 606 comma 1, lett. c) cod.proc.pen. la violazione degli artt. 125, 292, comma 2, lett. c) cod.proc.pen., 309, comma 9, 274 comma 1, lett. c), 275 e 282 cod.proc.pen.
Si assume che l’ordinanza cautelare omette di esaminare la censura inerente l’esistenza del pericolo di fuga.
Con il sesto motivo deduce ex art. 606 comma 1, lett. c) cod.proc.pen. la inosservanza e l’erronea applicazione degli artt. 125, 292, comma 2, lett. c) cod.proc.pen., 309, comma 9, 274 comma 1, lett. c), 275 e 282 cod.proc.pen.
Si assume che l’ordinanza impugnata oltre a non essere motivata é stata adottata in assenza del pericolo di fuga.
La Procura generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
La difesa dell’imputato ha depositato memoria recante nuovi motivi.
MOTIVI bELLA DECISIONE
Il ricorso é nel complesso manifestamente infondato.
Il primo ed il secondo motivo, da scrutinarsi congiuntamente, sono manifestamente infondati.
Con riguardo alla sussistenza del pericolo di reiterazione di reati della stessa specie di quello per cui si procede, il Tribunale ha in primis rilevato che il reato d cui all’art. 74 d.p.r. 309 del 1990 determina l’applicazione delle presunzioni di cui all’art. 275, comma 3, cod.proc.pen. per poi ritenere che le stesse non possano essere superata dagli elementi indicati da parte ricorrente tra cui in particolare il passare del tempo, che GLYPH in assenza di altri elementi di per sé non é determinante. In più ha ritenuto che non vi sono elementi da cui desumere che il prevenuto abbia preso le distanze dal circuito criminale dedito al narcotraffico, né ha documentato lo svolgimento di attività lavorativa (pg. 6 ordinanza).
Inammissibili sono i motivi tre e quattro in quanto involgono profili, afferenti all gravità indiziaria, che non sono stati dedotti con l’istanza di riesame.
Ed invero, in tema di misure cautelari personali, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto per mancanza di motivazione sui gravi indizi di colpevolezza successivamente alla presentazione di richiesta di riesame per motivi attinenti alle sole esigenze cautelari, in quanto trattasi di motivo nuovo, non dedotto nel precedente giudizio di impugnazione ( Sez. 3, n. 41786 del 26/10/2021 Rv. 282460).
Il quinto ed il sesto motivo, da scrutinarsi congiuntamente, sono manifestamente infondati.
Ed invero in tema di misure cautelari personali, le tre esigenze cautelari relative al pericolo di inquinamento delle prove, di fuga e di reiterazione del reato non devono necessariamente concorrere, bastando anche l’esistenza di una sola di esse per fondare la misura. (Nella specie, in cui il tribunale del riesame aveva congruamente motivato in ordine alla necessità della custodia in carcere per fronteggiare il pericolo di reiterazione, la S. C. ha ritenuto irrilevante le censur difensive concernenti l’affermata sussistenza anche del pericolo di fuga).
Pertanto, nella specie. a fondare la misura é sufficiente anche la sola menzione dell’esigenza cautelare del pericolo di reiterazione.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle
ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 ter, disp.att.cod.proc.pen. Così deciso il 5.4.2024