Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 27197 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 27197 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 11/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME NOME nato a Catania il 5/03/1971;
avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame di Catania in data 03/04/2025 (depositata e notificata il 07/04/2025);
preso atto che il procedimento è stato trattato con contraddittorio scritto;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni con le quali il Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME ha chiestO dichiarare l’inammissibilità del ricorso;
letta la memoria difensiva datata 05/06/2025;
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale del riesame di Catania ha parzialmente annullato l’ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP del Tribunale di Catania in data 13/03/2025 nei confronti dell’odierno ricorrente in relazione al del di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di reat contro il patrimonio (furto aggravato, ricettazione, indebito utilizzo e falsificazione di str di pagamento, del tipo carte carburate), limitatamente al delitto di cui all’art. 416 c.p., confermato nel resto.
Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione l’imputato, affidandolo a due motivi.
2.1 Con il primo motivo ci si duole dell’insufficienza e contraddittorietà della motivazione riferimento sia alla sussistenza ed attualità delle esigenze cautelari sia alla possibilità di app una misura meno gravosa, deducendo che l’unica motivazione adottata dal Tribunale del riesame, per giustificare l’applicazione della massima misura, è il riferimento al concret attuale pericolo di reiterazione correlato alla dedizione professionale di COGNOME al delitto quale trarrebbe il proprio sostentamento, non disponendo di lecite fonti di reddito.
Assume, inoltre, il ricorrente che il provvedimento impugnato non avrebbe considerato gli elementi concreti addotti dalla difesa a dimostrazione della insussistenza delle esigenze cautelar quali: il tempo decorso dai fatti contestati; l’ammissione di responsabilità in sed interrogatorio in data 12 aprile 2022 in relazione ad altro procedimento per fatti analo precedenti (n. r.g.p.m. 3188/2022); l’ordinanza del 2 maggio 2022 con cui il GIP di Catania, con parere favorevole del P.M., aveva disposto nell’ambito di detto procedimento, la revoca della misura cautelare della custodia in carcere per assenza di esigenze cautelari; l’insussistenza d gravi indizi in ordine alla condotta associativa; l’assenza di condotte successive alla scarcerazio del maggio 2022, considerato che i fatti contestati fanno riferimento ad un arco temporale che va da ottobre 2021 a marzo 2022 e che COGNOME non avrebbe più commesso condotte analoghe dall’aprile 2022. In particolare, rileva il ricorrente che in data 12 marzo 2022 il COGNOME è arrestato e sottoposto a misura cautelare massima per un fatto analogo nell’ambito del procedimento n. r.g.p.m. 3188/2022 e che durante l’interrogatorio ha ammesso l’addebito, spiegando anche come si appropriasse delle carte carburante e come le clonasse per poi rifornire illecitamente vari soggetti, tra cui COGNOME e COGNOME. Il GIP presso il Tribunale di Catania, a seg di tali dichiarazioni confessorie, con ordinanza in data 2 maggio 2022 ha revocato la misura della custodia in carcere. Viene sottolineato come, rispetto a tali fatti (proc. 3188/2022), quelli ogg del provvedimento qui impugnato risalgono ad epoca precedente (commessi il 15.12.2021 e il 7.02.2022) e che, dopo la scarcerazione avvenuta a maggio 2022, COGNOME non ha più posto in essere condotte analoghe. Prova ne è che, con la sentenza in data 26.6.2023 (confermata dalla C.A. di Catania in data 21.1.2025), che ha definito il procedimento n. 3188/2022, il GUP ha concesso le circostanze di cui all’art. 62 bis c.p. equivalenti alla recidiva: ciò confermerebbe
dal maggio 2022 al momento dell’esecuzione della misura cautelare oggetto del presente ricorso, non sono emersi elementi ulteriori da cui desumere che COGNOME possa commettere reati della stessa specie.
2.2. Con il secondo motivo si lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione, in quan contraddittoria e carente, in ordine alla scelta della misura applicata, deducendo che: il Tribuna del riesame, pur avendo ritenuto insussistenti i gravi indizi di colpevolezza in relazione al re associativo, non ha applicato anche a Piacente la misura meno afflittiva degli arresti domicilia come ai coindagati (COGNOME NOME e COGNOME NOME); comunque, in altro procedimento (n. 11214/2020 r.g.p.m.) il Tribunale del Riesame di Catania in sede di appello ex art. 310 c.p.p. con ordinanza in data 01.04.2025 aveva sostituito nei confronti di COGNOME la massima misura con quella degli arresti domiciliari, ritenuta adeguata e proporzionata; non sono spiegate da Tribunale del riesame le ragioni per le quali è stata ritenuta inidonea la misura meno afflitt pur a seguito dell’annullamento della misura per il reato associativo e pur a fronte della risalen nel tempo delle condotte e della confessione, tenuto conto che il tipo di delitto non consent l’applicazione automatica della massima misura cautelare, così come l’assenza di attività lavorativa in quanto tale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.
E’ opportuno rammentare preliminarmente, come chiarito da questa Corte Suprema con riguardo al pericolo di reiterazione specifica – esigenza cautelare che viene qui in rili -, che in tema di misure cautelari personali, il pericolo di reiterazione di cui all’art comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deve essere non solo concreto – fondato cioè su elementi reali e non ipotetici – ma anche attuale, nel senso che possa formularsi una prognosi in ordine alla continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, fondata sia sulla personalità dell’accusato, desumibile anche dalle modalità del fatto per cui si procede, sia sull’esame delle sue concrete condizioni di vita. Tale valutazion prognostica non richiede, tuttavia, la previsione di una “specifica occasione” pe delinquere, che esula dalle facoltà del giudice (Sez. 5, n. 33004 del 03/05/2017, COGNOME, Rv. 271216-01). Ed ancora, più di recente, “In tema di esigenze cautelari, il requisit dell’attualità del pericolo di reiterazione previsto dall’articolo 274, comma 1, letter cod. proc. pen. non è equiparabile all’imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto, richiedendo, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazion prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un’analisi accu della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, dell personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, senza che però a tal fine sia appunto necessario l’apprezzamento di specifiche occasioni di recidivanza” (così,
tra le altre, Cassazione penale sez. V, 05/07/2023, n. 39796; Cassazione penale sez. II, 25/01/2022, n. 65931).
Costituisce, inoltre, un principio consolidato della giurisprudenza di legittimità qu secondo cui la pericolosità sociale, rilevante ai fini dell’applicazione delle misure caute deve risultare congiuntamente dalle specifiche modalità del fatto e dalla personalità dell’indagato, desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali; è, pertanto, legittima l’attribuzione alle medesime modalità e circostanze del fatto di un duplice valenza, sia sotto il profilo della valutazione della gravità del fatto, sia profilo dell’apprezzamento della capacità a delinquere, in quanto la condotta tenuta in occasione del reato costituisce un elemento specifico significativo per valutare l personalità dell’agente (Sez. 5, n. 49373 del 05/11/2004, COGNOME, Rv. 231276-01; Sez. 1, n. 6359 del 18/11/1999, COGNOME, Rv. 215337-01). Le specifiche modalità e circostanze del fatto ben possono essere prese in considerazione anche per il giudizio sulla pericolosità dell’indagato, costituendo la condotta tenuta in occasione del reato u elemento specifico assai significativo per valutare la personalità dell’agente (Sez. 1, 6359 del 18/11/1999, COGNOME, Rv. 215337-01, cit.).
Infine, in merito alla comparazione, contenuta nel ricorso, tra la posizione del COGNOME quella dei coindagati COGNOME e COGNOME (ai quali invece è stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari), si richiama l’orientamento secondo il quale “In tema di revoca modifica della misura cautelare, il provvedimento favorevole emesso nei confronti di un coindagato può costituire fatto nuovo sopravvenuto, del quale tener conto ai fini della rivalutazione del quadro indiziario, ma non delle esigenze cautelari, che devono essere vagliate con riferimento a ciascun indagato (Cass. sez. 2, n. 20281 del 18/02/2016, dep. 17/05/2016, Rv. 266889 – 01).
2.1 Rammentati tali principi, si deve anzitutto rilevare che il Tribunale del riesame, disattesa l’impostazione del G.I.P. con riferimento all’ipotesi associativa (confermando nel resto l’ordinanza cautelare impugnata, posto che, comunque, nessuna contestazione risultava effettuata neanche in sede di riesame con riguardo ai reati fine anche a front della confessione dell’indagato), ha invece condiviso le ragioni poste a base della conferma della sussistenza delle esigenze cautelari e della scelta della misura massima, ritenuta adeguata al caso di specie, escludendo in radice l’idoneità del regime cautelare fiduciario, rimesso alla capacità di autodeterminazione dell’indagato. Va invero rielevat come, ad onta di quanto sostenuto nel ricorso (motivo II, p.7) – laddove si afferma che i GIP con l’ordinanza genetica ha ritenuto sussistenti le esigenze cautelari solo nei confront dei partecipi dell’associazione contestata al capo A) – nell’ordinanza cautelare genetica (p. 123, dell’ordinanza allegata per estratto al ricorso), COGNOME viene individuato anch quale autore dei furti e delle clonazioni delle carte carburante e, a fronte del quad indiziario e cautelare ravvisato, la misura cautelare massima viene valutata quale unica idonea a fronteggiare il pericolo di reiterazione, reputando insufficiente anche quella deg
arresti domiciliari perché, pur se attuata con strumenti di controllo elettronico, impedirebbe di proseguire l’attività criminosa dal domicilio (in particolare la clonazi delle carte carburante).
Quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari, oggetto del primo motivo di ricorso, la decisione impugnata ha compiutamente affrontato il tema dell’epoca di consumazione dei reati ed ha motivato adeguatamente, senza fratture logiche o contraddizioni, l’attualità la concretezza del pericolo di reiterazione specifica, desumendolo dalla “ostinazione” e “pervicacia dell’azione criminale del Piacente”, dai “metodi seriali ulteriormente esplicat di elevata professionalità nella realizzazione degli illeciti” e dall’assenza di at lavorativa, tanto da pervenire alla conclusione che COGNOME “si sia costantemente dedicato al crimine anche successivamente alla conclusione delle indagini” (cfr. ultima pagina dell’ordinanza impugnata).
In particolare, il Tribunale di Catania ha formulato la prognosi in ordine alla pericolo sociale del Piacente sul fondamento del numero dei reati da lui commessi (di furto e clonazione di carte carburante, mediante i quali procacciava illecitamente carburante a favore di numerosi clienti oltre a COGNOME e COGNOME), della loro ripetizione nel tempo delle modalità, tali da realizzare un vero e proprio sistema illecito, tenuto conto, al dell’esclusione dei gravi indizi rispetto al reato associativo, dell’inserimento dello st Piacente in un collaudato contesto delinquenziale per la commercializzazione del carburante illecitamente procuratosi con metodo seriale, come del resto confermano anche gli ulteriori procedimenti per fatti analoghi ricordati dallo stesso difensore ricorso, (con riferimento in particolare al n. 3188/2022); né appare decisiva, essendo pure generica, la deduzione che il Piacente non avrebbe posto in essere ulteriori ipotesi di reato dopo la sua scarcerazione (con riferimento a quella avvenuta il 2 maggio 2022 in relazione al procedimento n. 3188/2022).
La motivazione sulla sussistenza del periculum libertatis, per quanto sintetica, appare dunque congrua e specifica, rispettosa dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità sopra riportati, evidenziando la valenza neutrale (o, comunque ampiamente recessiva) del tempo trascorso dai fatti contestati, alla luce della negativa personalità ricorrente (“spregiudicatezza” e “ostinazione nella realizzazione degli illeciti”, ult ordinanza), attese le plurime condotte specifiche, spiegando anche perché misure diverse dalla custodia cautelare in carcere non fossero idonee a scongiurare il pericolo di reiterazione specifica (pag. 4 dell’ordinanza impugnata).
2.2 Ed invero, anche il secondo motivo di ricorso, che contesta la motivazione in ordine alla scelta della misura applicata, non supera la soglia di ammissibilità in quanto si riso nella richiesta di un rinnovato esercizio della discrezionalità in una materia – quella de scelta della misura cautelare – in cui alla Corte di legittimità è affidato solo il co sulla motivazione, che nel caso di specie risulta immune da lacune e vizi logici o giuridi
Il Tribunale di Catania, con motivazione persuasiva, ha escluso che, a fronte della
“pregnanza del pericolo di recidiva”, le esigenze cautelari potessero essere soddisfatte con altre misure meno afflittive di quella massima, compresa la misura degli arresti
domiciliari, pur con dispositivo di controllo elettronico, trattandosi di misura rimessa a capacità di autodeterminazione e, in quanto tale, inidonea “a frenare la spinta criminale”
del COGNOME e scongiurare il pericolo di reiterazione specifica.
3. Infine, non decisivo, in merito alla valutazione della scelta della misura, è il riferim al dato relativo a provvedimento di concessione degli arresti domiciliari (nel procedimento
n. 11214/2020), avvenuto sulla base di un quadro cautelare “di tutt’altra natura e consisitenza”, come precisato dai giudici del riesame e che invero, da quanto è dato
desumere dalla documentazione allegata al ricorso, concerne una vicenda completamente diversa.
4. In conclusione, poiché dall’analisi della motivazione del provvedimento del Tribunale non si apprezzano carenze motivazionali censurabili in questa sede, il ricorso deve essere
dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell’art.
616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di euro tremila. Non
conseguendo dall’adozione del presente provvedimento la rimessione in libertà dell’indagato, deve provvedersi ai sensi dell’art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. pro pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda la Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen
Così deciso il 11/06/2025.