Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 3856 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 3856 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Roma il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 14/08/2025 del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
udito l’AVV_NOTAIO, anche in qualità di sostituto dell’AVV_NOTAIO, in difesa di COGNOME NOME, il quale si è riportato ai motivi di ricorso e ha chiesto che l’ordinanza impugnata venga annullata.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 14/08/2025, il Tribunale di Roma, decidendo sulla richiesta di riesame che era stata proposta da NOME COGNOME, per quanto ancora interessa, confermava l’ordinanza del 26/07/2025 con la quale il G.i.p. del Tribunale di Roma aveva disposto, nei confronti dello stesso NOME COGNOME, la misura cautelare degli arresti domiciliari:
per essere egli gravemente indiziato del delitto di promozione, organizzazione e gestione di un’associazione per delinquere finalizzata alla
commissione di più delitti tributari e di omissione del versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, di numerosi delitti tributari, di vari delitti di om versamento delle ritenute contributive, di tre delitti di autoriciclaggio e di un deli di bancarotta;
b) per essere sussistente il concreto e attuale pericolo che egli commettesse altri delitti della stessa specie di quelli per i quali si stava procedendo.
Avverso l’indicata ordinanza del 14/08/2025 del Tribunale di Roma, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore AVV_NOTAIO, NOME COGNOME, affidato a un unico motivo, con il quale deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b) , c) ed e) , cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 125, 274, comma 1, lett. c), 275 e 309 dello stesso codice, la violazione di legge e il vizio di motivazione, in quanto apparente e manifestamente illogica, con riguardo alla ritenuta concretezza e attualità del pericolo di reiterazione di delitti della stessa specie di quelli per i quali si st procedendo.
Il ricorrente muove dall’esposizione dei motivi di riesame, con i quali aveva contestato la sussistenza della concretezza e attualità di tale pericolo, rappresentando che: a) a tale fine, non può «reputarsi sufficiente il mero riferimento alla gravità del fatto o il solo giudizio sulla personalità negativ dell’indagato, essendo «necessario indicare gli elementi concreti sulla base dei quali può logicamente affermarsi che il ricorrente, verificandosene l’occasione, con elevata probabilità possa commettere reati della stessa specie»; b) che, in tale prospettiva, si doveva tenere conto anche del tempo trascorso dalla commissione dei reati e che, nel caso di specie, i reati fine erano tutti risalenti «ad oltre 4 a fa», compreso il reato di bancarotta; c) il 12/05/2025 era stato eseguito il sequestro preventivo “impeditivo” «che incideva tutte le persone giuridiche coinvolte dalla presente indagine ed annoverabili nel cd. “RAGIONE_SOCIALE“», il quale non era pertanto «più esistente», essendo le stesse persone giuridiche ormai gestite da un amministratore giudiziario e «mancan di fatto altre società nelle quali le condotte ipotizzate potessero essere riproducibili»; d) una tale riproduzione era scongiurata anche dall’applicazione della misura interdittiva del divieto di esercitare uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese p dodici mesi; e) subito dopo l’effettuazione delle verifiche fiscali, tutte le socie coinvolte nelle indagini avevano provveduto a regolarizzare la propria posizione nei confronti dell’erario, effettuando regolarmente i relativi pagamenti rateali fino alla data di esecuzione della menzionata misura cautelare reale.
Ciò esposto, il COGNOME lamenta che il Tribunale di Roma si sarebbe acriticamente adeguato alle statuizioni del G.i.p., senza confrontarsi con gli esposti motivi di riesame e rendendo una motivazione solo apparente – in quanto «non
esplicita i passaggi logici e giuridici che, in coerente sequenza, lo conducono alla determinazione adottata» e non «consent di verificare a quali elementi, fattuali e/o giuridici, sia stat ancorat» -, oltre che violativa dei principi e delle no in materia di esigenze cautelari, con specifico riferimento alla prospettata mancanza dei requisiti di attualità e concretezza del pericolo di reiterazione dei reati.
Dopo avere trascritto gli ultimi due capoversi della pag. 30, l’intera pag. 31 e parte della pag. 32 dell’ordinanza impugnata, il ricorrente contesta in particolare la valorizzazione, da parte del Tribunale di Roma, del ruolo di RAGIONE_SOCIALE, atteso che, come era stato evidenziato con i motivi di riesame, tale società era stata attinta dal menzionato sequestro preventivo ed era gestita da un amministratore giudiziario, sicché era «sconnessa da qualsiasi ingerenza decisionale degli indagati».
Più in generale, gli elementi valorizzati dal Tribunale di Roma a sostegno della sussistenza del periculum libertatis consisterebbero nella «ritenuta operatività delle persone giuridiche ricondotte – in via di fatto – al ricorrente ed inserite n cd. RAGIONE_SOCIALE», laddove tale «operatività è stata complessivamente e definitivamente elisa dal decreto di sequestro impeditivo».
Ciò considerato, il giudizio del Tribunale di Roma finirebbe con l’essere inammissibilmente «ancorato alla sola gravità indiziaria».
Il Tribunale di Roma avrebbe infatti dovuto spiegare come egli «avrebbe potuto reiterare condotte della stessa specie di quelle contestate utilizzando, quale strumento, una persona giuridica sottoposta a misura cautelare».
Sarebbe, poi, «destituito di pregio il riferimento della motivazione alle due informative della GdF depositate nel gennaio 2024, atteso che esse – ed il loro contenuto – precedono l’applicazione del decreto di sequestro preventivo su tutte le società ivi menzionate».
Alla luce di tali argomentazioni, l’ordinanza impugnata difetterebbe di «un percorso argomentativo logico-giuridico che renda comprensibile il significato dimostrativo attribuito alle emergenze processuali, meramente richiamate in modo acritico, illogico ed apparente».
CONSIDERATO IN DIRITTO
L’unico motivo è manifestamente infondato.
Con riguardo al pericolo di reiterazione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, esigenza cautelare che viene qui in rilievo, la Corte di cassazione ha chiarito che, in tema di misure cautelari personali, il pericolo di reiterazione del reato di cui all’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deve essere non solo concreto – fondato cioè su elementi reali e non ipotetici – ma
anche attuale, nel senso che possa formularsi una prognosi in ordine alla continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, fondata sia sulla personalità dell’accusato, desumibile anche dalle modalità del fatto per cui si procede, sia sull’esame delle sue concrete condizioni di vita. Tale valutazione prognostica non richiede, tuttavia, la previsione di una “specifica occasione” per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice (Sez. 5, n. 33004 del 03/05/2017, Cimieri, Rv. 271216-01).
Infatti, secondo la prevalente e più recente giurisprudenza della Corte di cassazione, che è condivisa dal Collegio, il requisito dell’attualità del pericolo di reiterazione del reato sussiste a prescindere dalla positiva ricognizione di effettive e immediate opportunità di ricadute a portata di mano dell’indagato, essendo necessario e sufficiente formulare una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un’analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, COGNOME, Rv. 282891-01; Sez. 2, n. 6593 del 25/01/2022, COGNOME, Rv. 28276701; Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, COGNOME, Rv. 282991-01; Sez. 5, n. 1154 del 11/11/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282769-01; Sez. 2, n. 5054 del 24/11/2020, Barletta, dep. 2021, Rv. 280566-01; Sez. 1, n. 14840 del 22/01/2020, COGNOME, Rv. 279122-01).
Costituisce, inoltre, un principio consolidato della giurisprudenza di legittimità quello secondo cui la pericolosità sociale, rilevante ai fini dell’applicazione delle misure cautelari, deve risultare congiuntamente dalle specifiche modalità del fatto e dalla personalità dell’indagato, desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali; è, pertanto, legittima l’attribuzione alle medesime modalità e circostanze del fatto di una duplice valenza, sia sotto il profilo della valutazione della gravità del fatto, sia sotto il profilo dell’apprezzamento della capacità a delinquere, in quanto la condotta tenuta in occasione del reato costituisce un elemento specifico significativo per valutare la personalità dell’agente (Sez. 5, n. 49373 del 05/11/2004, COGNOME, Rv. 231276-01; Sez. 1, n. 6359 del 18/11/1999, COGNOME, Rv. 215337-01).
Si deve in proposito ribadire che l’ultimo periodo della lett. c) del comma 1 dell’art. 274 cod. proc. pen., periodo aggiunto dall’art. 2, comma 1, lett. c), della legge 16 aprile 2015, n. 47, impedisce di desumere il pericolo di reiterazione dalla sola gravità del «titolo di reato», astrattamente considerato, ma non già dalla valutazione della gravità del fatto nelle sue concrete manifestazioni, in quanto le modalità e le circostanze del fatto restano elementi imprescindibili di valutazione
che, investendo l’analisi di comportamenti concreti, servono a comprendere se la condotta illecita sia occasionale o si collochi in un più ampio sistema di vita, ovvero se la stessa sia sintomatica di un’incapacità del soggetto di autolimitarsi nella commissione di ulteriori condotte criminose (Sez. 5, n. 49038 del 14/06/2017, Rv. 271522-01, COGNOME; Sez. 1, n. 37839 del 02/03/2016, COGNOME, Rv. 267798-01; Sez. 1, n. 45659 del 13/11/2015, COGNOME, Rv. 265168-01)
3. Il Tribunale di Roma ha rispettato tali principi.
Dopo avere dato compiutamente conto dei motivi di riesame (ultimo paragrafo della pag. 29), il Tribunale di Roma ha evidenziato come le modalità e le circostanze dei fatti restituissero un quadro di assoluta sistematicità e professionalità delle condotte illecite delle quali NOME COGNOME era gravemente indiziato, quale braccio destro del padre NOME COGNOME nell’ambito del sofisticato sistema di frode nel quale era anch’egli stabilmente inserito e che aveva contribuito ad alimentare e ampliare, grazie all’apporto di numerosi prestanome e a un’estesa rete di relazioni.
Da ciò la logica conclusione della sistematicità, professionalità e spregiudicatezza della condotta illecita di NOME COGNOME, perciò, tutt’altro che occasionale.
Il Tribunale di Roma ha inoltre adeguatamente evidenziato come l’attualità del pericolo cautelare trovasse riscontro nelle due informative del 23/01/2024 e del 25/01/2024 della Guardia di finanza, soprattutto, nella seconda di esse, dalla quale emergeva che i partecipanti alla contestata associazione per delinquere e, in particolare, anche NOME COGNOME, anche dopo le indagini già svolte, avevano continuato a essere legati in un ben strutturato sodalizio criminoso e, in particolare, avevano continuato a gestire, anche tramite dei prestanome, diverse attività commerciali, per lo più supermercati, facendo ricorso alla somministrazione illecita di manodopera (mediante fittizi appalti di servizi o fittiz contratti di rete), omettendo sistematicamente di versare i contributi previdenziali e assistenziali, evadendo le ritenute fiscali sui redditi corrisposti ai lavoratori e, alcuni casi, anche RAGIONE_SOCIALE, grazie alla fatturazione per operazioni soggettivamente inesistenti da parte degli enti nei quali veniva formalmente inquadrata la manodopera e alla successiva annotazione in contabilità delle stesse fatture.
Da ciò la parimenti logica conclusione dell’attualità del periculum libertatis, considerata la capacità che gli indagati avevano dimostrato di continuare ad agire con analoghe modalità illecite grazie alla loro estesa rete di relazioni.
Diversamente da quanto è sostenuto dal ricorrente, tale motivazione della concretezza e attualità del pericolo di recidiva non si deve ritenere né apparente né manifestamente illogica ma risulta, viceversa, sia idonea a consentire di comprendere il ragionamento che è stato seguito dal Tribunale di Roma nel
ritenere le suddette concretezza e attualità del pericolo di recidiva, sia priva di illogicità, tanto meno manifeste, oltre che in linea con i principi in tema di esigenze cautelari che sono affermati dalla Corte di cassazione e che si sono rammentati al punto 2.
La motivazione resiste agevolmente alle ulteriori censure che sono state avanzate dal ricorrente, atteso che: a) l’esecuzione, successivamente anche alle due menzionate informative della Guardia di finanza, del sequestro preventivo “impeditivo” sugli enti che erano stati coinvolti nell’indagine non esclude la validità della prognosi che il COGNOME, attesa la capacità a delinquere di cui aveva dato prova – quale era emersa dalle evidenziate sistematicità, professionalità e spregiudicatezza della sua condotta criminosa – potesse continuare a reiterare tale condotta anche, eventualmente, utilizzando veicoli societari diversi da quelli che erano stati attinti dal suddetto sequestro preventivo e altri soggetti compiacenti; b) il Tribunale di Roma ha non illogicamente reputato che l’individuato periculum libertatis richiedesse, per essere fronteggiato, un presidio cautelare in grado di incidere sui movimenti e sui contatti del COGNOME, esigenza che non poteva essere assicurata tramite la sola misura interdittiva del divieto di esercitare uffici dirett delle persone giuridiche e delle imprese; c) il fatto che le società che erano state coinvolte nelle indagini potessero avere provveduto a regolarizzare la propria posizione nei confronti dell’erario non appare tale da escludere logicamente il ravvisato concreto e attuale pericolo di recidiva.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di € 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 07/01/2026.