Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 26803 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 26803 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 21/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME LOCRI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 13/02/2024 del TRIB. LIBERTA’ di REGGIO CALABRIA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso.
udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
La difesa di COGNOME NOME impugna l’ordinanza del Tribunale del riesame di Reggio RAGIONE_SOCIALE con la quale viene confermata oltre che la gravità indiziaria, la sussistenza del pericolo di reiterazione del reato nonché la misur cautelare domiciliare applicata dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Locri, a seguito della ritenuta violazione della normativa in materia di detenzione di armi.
Con un primo motivo di ricorso si lamenta la violazione dell’art. 125, comma 3, con riferimento agli artt. 274, comma 1, lett. c), e 275, comma 2, cod. proc. pen. per manifesta illogicità della motivazione riguardante la sussistenza dell’esigenza cautelare del pericolo di reiterazione del reato e i subordine della scelta della misura della custodia cautelare domiciliare.
In particolare la difesa evidenzia che la motivazione dell’ordinanza impugnata – incentrandosi sulla “accertata passione della famiglia COGNOME e dell’odierno ricorrente per l’attività veNOMEria, nonché la già comprovata assenza di rispetto pelle prescrizioni imposte dell’ordinamento giuridico, potrebbe indurre il medesimo autorizzare nuovamente armi clandestine…” valuta negativamente la passione per la famiglia COGNOME per l’attività veNOMEria che però non è stata mai accertata; inoltre l’assenza del rispetto delle norme può dimostrare la consumazione del reato ipotizzato ma certamente non può certificare il pericolo di reiterazione di reati della medesima specie per il futur In modo specifico la difesa eccepisce che non è stato accertato se la famiglia COGNOME disponesse di altre armi o comunque in che modo il ricorrente potrebbe entrare in possesso di altre armi.
Con un secondo motivo di ricorso la difesa lamenta l’inosservanza o l’erronea applicazione dell’art. 275 cod. proc. pen. e la contraddittorietà del motivazione in ordine alla valutazione operata dal Tribunale del riesame di Reggio RAGIONE_SOCIALE circa il mantenimento della misura cautelare di massimo rigore. In particolare, la difesa lamenta che il Tribunale del riesame ha ritenuto di non dover valutare il criterio di adeguatezza della misura cautelare applicata al ricorrente odierno. Il riferimento espresso in motivazione circa la scelta dell misura è imperniato sull’assoluta inidoneità delle altre misure meno afflittive rispetto agli arresti domiciliari a soddisfare le esigenze cautelari sottese al c di specie. A tal riguardo la difesa richiama le considerazioni espresse nel primo motivo di ricorso prospettando che l’ordinanza avrebbe esposto una motivazione sostanzialmente apparente e trascurato gli argomenti esposti nella memoria presentata dinanzi al tribunale del riesame.
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GLYPH Il procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Collegio, premesso che entrambi i motivi di ricorso attengono sostanzialmente alla ritenuta esigenza cautelare e alla congruità della misura degli arresti domiciliari applicata dal G.i.p. e confermata dal Tribunale del riesame reggino, in relazione al capo 1) della contestazione, ritiene che i motivi possono trattarsi unitariamente e che il ricorso sia infondato.
Atteso che il ricorrente non contesta la gravità indiziaria già esposta nel provvedimento del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Locri, e rielaborata dal Tribunale del riesame di Reggio RAGIONE_SOCIALE, si deve sottolineare come la sussistenza dell’esigenza cautelare legata al pericolo concreto di reiterazione di reati della medesima specie, in relazione alla specifica posizione di COGNOME NOME, non è incentrata soltanto sull’affermazione che i vari componenti della famiglia COGNOME in data 25 gennaio 2024 sono stati trovati dallo RAGIONE_SOCIALE, durante un servizio di perlustrazione del territorio di Stilo, in possesso di varie arm nonché specificamente è incentrata sulla considerazione che il COGNOME NOME è stato trovato in possesso anche di grammi 8,62 di cocaina suddivisa in 20 dosi custodite nel cellophane ed occultate all’interno dei fori dei laterizi del te del locale cantina. Tale elemento, nel provvedimento impugNOME, è evidenziato come gravemente e univocamente indiziario e viene combiNOME con la comprovata assenza di rispetto per le prescrizioni imposte dall’ordinamento giuridico.
Osserva il Collegio che la deduzione logica del Tribunale del riesame muove correttamente da un’analisi di tutto il contesto criminoso familiare in cui sono stati accertati i fatti, in ordine al quale, diversamente da quanto sostenut dalla difesa, è perfettamente coerente rispetto alle premesse dell’accertata gravità indiziaria, ritenere ragionevolmente reiterabile la probabilità di utilizza armi clandestine o comunque di detenere o portare il luogo pubblico armi in modo illegittimo. Invero l’ordinanza, sebbene escluda per il ricorrente la gravità indiziaria circa i capi 2, 3, e 4 dell’incolpazione, osserva che l’indagato non e in possesso di alcun titolo autorizzativo alla detenzione ed utilizzo di arm comuni da sparo e ciò nonostante le condotte ascrittegli venivano accertate nello stesso contesto criminoso in cui COGNOME NOME e COGNOME NOME detenevano o portavano fucili, carabine, pistole. L’ordinanza non trascura
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peraltro anche il dato del contesto familiare in cui è normalmente inserito il ricorrente e della vasta disponibilità di armi illegalmente detenute da parte del nucleo familiare stesso ancorché non specificamente ascrivibili direttamente all’odierno ricorrente. Il contesto familiare, quindi, è elemento logico tutt’alt che neutro al fine di prospettare la probabilità di reiterazione di reati in mater di armi. A ciò si aggiunga che – come evidenzia l’ordinanza senza alcuna caduta logica – nello stesso procedimento sono emerse altre condotte penalmente rilevanti che indubbiamente superano la presunzione di non recidività per incensuratezza dell’indagato.
Proprio in conseguenza di tale quadro probabilistico, nel contesto familiare e personale, che depone a favore del concreto pericolo di reiterare reati della medesima specie, si deduce in modo coerente a elidere le misure meno gravi perché non garantirebbero, con la libertà di movimento dell’indagato, dalla seria probabilità di venire in disponibilità, detenere portare in luogo pubblico armi comuni da sparo.
La considerazione della sussistenza del pericolo di reiterazione di reati della medesima specie in motivazione è sviluppata con coerente e sufficiente logica deduzione sia in relazione al fatto storico accertato – e non opiNOME dall difesa – sia in ordine alla scelta della misura degli arresti domiciliari, in l con quanto ritenuto dal G.i.p. di Locri in sede di convalida dell’arresto e d emissione della misura.
Entrambi i motivi di ricorso, quindi, sono infondati e vanno rigettati.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 21 maggio 2024
Il consigliere estensore