Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 17468 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 17468 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME, nato a Fondi il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza in data 22/11/2023 del Tribunale di Roma, Sezione per il riesame; letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni scritte con cui il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, ha chiesto che sia dichiarata l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 22/11/2023, il Tribunale di Roma, Sezione per il riesame, ha confermato l’ordinanza con la quale, il precedente 13/11/2023, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina aveva applicato, nei confronti di NOME COGNOME, la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al delitto di illecita detenzione di sostanze stupefacenti.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del NOME, AVV_NOTAIO, che ha articolato tre motivi di
ricorso, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c) /ed e), cod. proc. pen., l’inosservanza di norma processuale stabilita a pena di nullità e, in specie, del disposto di cui all’art. 274, lett. c), cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione per carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità in punto di ritenuta sussistenza del pericolo concreto e attuale di reiterazione.
Sostiene, in specie, che nella decisione del Tribunale del riesame non risulterebbero enunciate le ragioni per le quali il pericolo di condotte recidivanti stato ritenuto concreto e attuale, non essendosi indicati elementi di natura non ipotetica da cui inferirlo, né risultando prospettata l’esistenza di occasioni prossime favorevoli alla commissione di reati della stessa indole.
2.2. Con il secondo motivo si duole, ai sensi dell’art. 606′ comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., dell’inosservanza di norma processuale stabilita a pena di nullità e, segnatamente, del disposto di cui all’art. 274, lett. c), cod. proc. pen. nonché del vizio di motivazione per carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità in punto di ritenuta irrilevanza della condizione di incensuratezza dell’indagato.
Assume al riguardo che la decisione del Tribunale della cautela risulterebbe ulteriormente viziata in quanto, nel ritenere sussistente il pericolo di reiterazione, non si sarebbe tenuto conto, in maniera illegittima ed irragionevole, dell’assenza di precedenti penali e di carichi pendenti nei confronti dell’indagato.
2.3. Con il terzo motivo lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., l’inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità e, in specie, del disposto di cui agli artt. 273, 274, 275 e 292 cod. proc. pen., nonché il vizio di motivazione per carenza in punto di ritenuta adeguatezza al contenimento delle esigenze cautelari del solo vincolo coercitivo massimamente afflittivo.
Sostiene in proposito che nella decisione impugnata si sarebbe individuata la misura cui assoggettare l’indagato senza tener conto dei criteri di proporzionalità e di adeguatezza, disattendendo immotivatamente la richiesta difensiva di sostituzione del presidio intramurario con quello autocustociiale, se del caso rafforzato dall’applicazione del cd. “braccialetto elettronico”.
Il procedimento è stato trattato in udienza camerale con le forme e con le modalità di cui all’art. 23, commi 8 e 9, del d.l. n. 137/2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020, i cui effetti sono stati prorogati dall’art.. 7 del d.l. n. del 2021, convertito dalla legge n. 126 del 2021 e, ancora, dall’art. 16 del d.l. n. 228 del 2021, convertito dalla legge n. 15 del 2022.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME è manifestamente infondato per le ragioni che di seguito si espongono.
Destituito di fondamento è il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta l’inosservanza di norma processuale stabilita a pena di nullità e, in specie, del disposto di cui all’art. 274, lett. c), cod. proc. pen., nonché il vizio di motivazio per carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità in punto di ritenuta sussistenza del pericolo concreto e attuale di reiterazione, sostenendo che nella decisione oggetto d’impugnativa non sarebbero state enunciate le ragioni in base alle quali tale pericolo era stato apprezzato in termini di concretezza e attualità, atteso che non si erano indicati elementi, che non fossero meramente ipotetici, da cui inferirlo, né era stata prospettata l’esistenza di occasioni prossime favorevoli alla commissione di reati della stessa indole.
Osserva preliminarmente il Collegio che costituisce stabile insegnamento della giurisprudenza di legittimità, al quale s’intende dare continuità, quello secondo cui «In tema di misure caute/ari personali, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze caute/ari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito» (così, da ultimo, Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, COGNOME, Rv. 270628, nonché, in precedenza, Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, COGNOME, Rv. 269884-01, Sez. 6, n. 11194 dell’08/03/2012,, COGNOME, Rv. 252178-01 e Sez. 5, n. 46124 dell’08/10/2008, COGNOME, Rv. 241997-01).
Tanto premesso, è a dirsi che la doglianza agitata con il motivo in disamina non coglie nel segno, avendo il Tribunale distrettuale giudicato attuale il pericolo di condotte recidivanti con argomentazione sintetica, ma tutt’altro che illogica, fondata, in specie, sull’esistenza, a carico dell’indagato, di un recentissimo e specifico carico pendente, ritenuto indicativo di una sua spiccata proclività a delinquere.
La decisione risulta, peraltro, rispettosa della norma processuale di cui s’ipotizza la violazione nell’ermeneusi offertane dalla più recente giurisprudenza della Suprema Corte, che ha chiarito che «In tema di misure cautelari personali, il requisito dell’attualità del pericolo previsto dall’art. 274, comma 1, lett. c), c proc. pen. non è equiparabile all’imminenza di specifiche opportunità di ricaduta
nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un’analis accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale e che deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti» (in tal senso: Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, Iordachescu, Rv. 282991-01).
Privo di pregio è anche il secondo motivo di ricorso, con cui ci si duole dell’inosservanza di norma processuale stabilita a pena di nullità e, nello specifico, del disposto dell’art. 274, lett. c), cod. proc. pen., nonché del vizio motivazione per carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità in punto di ritenuta irrilevanza della condizione di incensuratezza dell’indagato, assumendo che la decisione del Tribunale distrettuale risulterebbe ulteriormente viziata in quanto con l’affermata sussistenza del pericolo di condotte recidivanti si sarebbe irragionevolmente svalutata la circostanza che il NOME non risultava gravato né da precedenti penali, né da carichi pendenti.
Rileva al riguardo il Collegio che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la motivazione della decisione impugnata risulta, in parte qua, tutt’altro che carente, essendosi – come detto – espressamente ancorata la ritenuta sussistenza del pericolo di reiterazione allo specifico e recentissimo carico pendente esistente nei confronti dell’indagato.
Manifestamente infondato è, infine, il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta l’inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità e, segnatamente, del disposto di cui agli artt. 273, 274, 275 e 292 cod. proc. pen., nonché il vizio di motivazione per carenza in punto di ritenuta adeguatezza al contenimento delle esigenze cautelari del solo vincolo coercitivo massimamente afflittivo, sostenendo che nella decisione impugnata si sarebbe individuata la misura cui assoggettare l’indagato senza tener conto dei criteri di proporzionalità e di adeguatezza, atteso che risulterebbe immotivatamente rigettata la richiesta difensiva di sostituzione del presidio intramurario con quello autocustodiale, rafforzato eventualmente dall’applicazione del “braccialetto elettronico”.
Osserva in proposito il Collegio che la decisione del Tribunale distrettuale risulta, anche in parte qua, tutt’altro che illogica o contraddittoria, facendo, peraltro, corretta applicazione della norma processuale di cui all’art. 275 cod. proc. pen., che sancisce i principi di proporzionalità e adeguatezza delle misure cautelari personali.
E invero, i giudici della cautela hanno argomentato specificamente la ritenuta inidoneità al soddisfacimento delle esigenze preventive della misura degli arresti domiciliari, evidenziando, in maniera del tutto ragionevole, che impediva l’applicazione del meno afflittivo presidio autocustodiale l’avvenuto svolgimento dell’illecita attività di spaccio nell’abitazione presso cui si chiedeva che trovasse concreta esecuzione l’indicato vincolo coercitivo.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente di sostenere, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., le spese del procedimento.
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e considerato che non v’è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», si dispone che il ricorrente versi, in favore della Cassa delle ammende, la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 14/03/2024