Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 33004 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 33004 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 31/01/2024
SENTENZA
sul ricorso di NOME COGNOME, nato in Albania il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza in data 10/11/2023 del Tribunale di Firenze, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito per l’indagato l’AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo raccoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza in data 10 novembre 2023 il Tribunale del riesame di Firenze ha rigettato l’appello proposto da NOME COGNOME avverso l’ordinanza in data 9 ottobre 2023 del GIP del Tribunale di Livorno che aveva rigettato la richiesta di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari per il reato dell’art. 110 cod. pen., 73, comma 1 e 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, per aver importato in concorso, acquistato o comunque ricevuto 53,31 chili di cocaina, suddivisa in 46 panetti e occultata all’interno di un container frigo giunto dall’Ecuador nel porto di Livorno, con la recidiva reiterata e l’aggravante dell’ingente quantità.
2. Il ricorrente eccepisce con un unico motivo di ricorso per cassazione la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al pericolo attuale e concreto di reiterazione di reati della stessa specie.
Lamenta che il Tribunale del riesame aveva desunto il suddetto pericolo da circostanze irrilevanti, quali l’orario notturno e le “enormi” dimensioni del porto di Livorno, o presentate in modo tale da travisarne manifestamente la reale portata probatoria. Non era dato comprendere come la disponibilità “di una scala telescopica, un piede di porco, due chiavi a brugola, un kit di punture di trapano (…) due torce e due zaini a spalla” potesse costituire il riscontro al pericolo di reiterazione del reato. Il Tribunale aveva recuperato acriticamente il percorso argomentativo seguito dal G.i.p., senza sciogliere la contraddizione dell’assenza, nei dispositivi mobili, ben 11, o informatici sequestrati, di contatti di qualsivoglia natura, di conversazioni, di messaggi di rilievo investigativo con altri indagati così come con altri soggetti che si potessero inserire in contesti criminali.
Sostiene che proprio tale circostanza avvalorava la tesi difensiva del ruolo di esecutore materiale, il che era coerente, del resto, con l’incolpazione da art. 73 e non da art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990. Lamenta, inoltre, che il Tribunale del riesame aveva valorizzato a suo carico dei precedenti penali, di tutt’altro genere, collegati all’immigrazione e risalenti a otto anni prima, mentre i carichi pendenti erano negativi. Questi precedenti erano stati evocati nell’ordinanza genetica in relazione al pericolo di fuga, mentre in quella impugnata, in relazione al pericolo di reiterazione del reato. Ricorda comunque che, per i fatti più gravi, furto in abitazione e ricettazione del gennaio 2016, aveva portato a termine il percorso di messa alla prova con successo, con conseguente estinzione dei reati.
Censura altresì la motivazione per assertività nella parte in cui aveva definito breve il tempo di sette mesi della restrizione in carcere.
Insiste sull’assenza di elementi di valutazione concreti da cui desumere i legami con i contesti criminali.
Evidenzia che sia lui che la moglie erano percettori di redditi leciti, per cui ben poteva essere ristretto agli arresti domiciliari presso l’abitazione che conducevano in locazione e ritiene pretestuoso l’argomento dell’insufficienza dei controlli che, invece, erano sempre modulabili secondo la necessità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è nel complesso infondato.
L’unica articolata censura svolta dall’indagato attiene al vizio di motivazione del pericolo di reiterazione del delitto, e non anche alla violazione di legge come enunciato in rubrica.
Rispetto al vizio denunciato, il controllo di legittimità è limitato alla verifica della congruenza della decisione con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento, ma restano non consentite letture alternative che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (con specifico riferimento alla motivazione delle misure cautelari personali, si vedano Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Di Iasi, Rv. 269884-01 e Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628-01), se non idonee a disarticolare il percorso logico-razionale del giudice.
Il ricorrente ha impostato le sue difese sostanzialmente su due argomenti, sostenendo che l’assenza di contatti con gli ambienti criminali definiva il suo ruolo come mero esecutore materiale e che la restrizione carceraria per sette mesi non poteva essere considerata breve ma era di per sé sufficiente a stimare adeguati gli arresti domiciliari, tenuto anche conto dell’inserimento sociale suo e della moglie e della capacità di controllo delle Forze dell’ordine.
Il Tribunale del riesame ha risposto su entrambi i punti in modo accurato ed esauriente e con argomenti logici.
E’ pacifico in fatto che l’indagato, insieme ad altri due soggetti identificati, di notte, e con strumentazione altamente sofisticata i 46 panetti di cocaina occultati nel vano motore del container frigo, contenente banane e proveniente dall’Ecuador, erano dotati di dispositivi di localizzazione -, è stato arrestato in flagranza di reato mentre stava “esfiltrando” 53,31 chili di cocaina nel porto di Livorno.
Non irragionevolmente il Tribunale del riesame ha desunto, proprio dall’assenza di contatti telematici, una maggiore professionalità del ricorrente e dei suoi due complici che avevano intrapreso un’operazione così delicata di recupero dello stupefacente senza lasciare tracce di accordi o comunicazioni preventive. Non un soggetto qualsiasi, quindi, ma un esperto, con competenze specifiche e assolutamente affidabile.
A fronte di tale motivazione non manifestamente illogica o contraddittoria e dotata di elevato grado di plausibilità, la prospettazione difensiva si appalesa come alternativa e quindi inammissibile.
Quanto al decorso del tempo, si osserva che, ai fini dell’attenuazione o della revoca della misura della custodia cautelare in carcere, il mero decorso di un pur lungo periodo di carcerazione non assume di per sé rilievo come fattore di attenuazione delle esigenze cautelari, esaurendo la sua valenza soltanto
nell’ambito della disciplina dei termini di durata massima della custodia (tra le più recenti, Sez. 1, n. 19818 del 23/03/2018, COGNOME, Rv. 273139 – 01).
Nel caso in esame, i Giudici hanno ritenuto non sufficiente il tempo trascorso in carcere ai fini dell’applicazione degli arresti domiciliari, in relazione alla gravità dei fatti e alla prevedibile conseguenza sanzionatoria. E anche sotto tale profilo, la motivazione non appare manifestamente illogica o contraddittoria.
Gli altri argomenti spesi dal Tribunale del riesame a sostegno della decisione – la capacità della moglie di mantenere l’indagato agli arresti domiciliari e l’incapacità delle Forze dell’ordine di assicurare dei controlli continuativi -, sebbene censurabili, perché congetturali e opinabili, sono, tuttavia, a ben vedere, recessivi rispetto all’argomento principale. Le modalità della condotta sono state considerate talmente gravi, in termini di dimostrata capacità di movimento all’interno del settore del narcotraffico e di spregiudicatezza, che logicamente l’unica misura adeguata è stata ritenuta quella custodiale massima. In questo contesto, anche l’ulteriore argomento dei precedenti penali, certamente indicativo dell’assenza di funzione deterrente di precedenti pene e processi, nonostante il positivo esperimento della messa alla prova, colora il negativo giudizio sul prevenuto.
In definitiva, il ricorso va rigettato. Segue al rigetto, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere per il ricorrente, di sostenere le spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso, il 31 gennaio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente