Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 5856 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 5856 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a SALERNO il 07/08/1967
avverso l’ordinanza del 28/11/2024 del TRIBUNALE di SALERNO, Sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto emettersi declaratoria di inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza resa in data 28 novembre 2024 il Tribunale di Salerno, Sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari, in parziale accoglimento dell’appello proposto dal Pubblico Ministero avverso l’ordinanza emessa il 19 settembre 2024 dal medesimo Tribunale di Salerno, con la quale era stata revocata nei confronti dell’imputato COGNOME Vincenzo la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, annullava, per quel che qui interessa, la detta ordinanza emessa il 19 settembre 2024, disponendo il ripristino della misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, applicata all’imputato con riferimento ai reati di cui agli artt. 41 512-bis, 648-ter, primo comma, e 378 cod. pen., contestatigli in relazione a
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un’associazione per delinquere finalizzata alla gestione di plurime attività commerciali nel settore della ristorazione, attraverso l’interposizione fittizia di soggetti che fungevano da prestanome.
Riteneva il Tribunale di Salerno, con il provvedimento impugnato, che l’ordinanza di revoca della misura cautelare non fosse fondata su elementi di novità idonei a consentire una rivisitazione del quadro cautelare, non essendo, al riguardo, significativi il decorso del tempo e l’osservanza delle prescrizioni da parte del Bove.
2. Avverso la detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione COGNOME, per il tramite del proprio difensore, chiedendone l’annullamento e articolando un unico motivo di doglianza, con il quale deduceva inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 274, comma 1, lett. c), e 299, comma 4-bis, cod. prod. pen. con riferimento alla ritenuta sussistenza del pericolo di reiterazione del reato avente i caratteri dell’attualità e della concretezza, nonché motivazione meramente apparente quanto al medesimo profilo, assumendo che l’ordinanza non aveva individuato gli elementi concreti dai quali desumere che le condotte poste in essere dall’imputato – concretatesi semplicemente nella ricerca di un lavoro – fossero espressione del suo inserimento in circuiti criminali, né aveva chiarito in che modo la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria avrebbe potuto far fronte alla suddetta esigenza cautelare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Secondo il consolidato orientamento del Giudice di legittimità, più volte espresso da questa Sezione e condiviso da questo Collegio, in tema di esigenze cautelari, il giudice deve valutare non solo la concretezza del pericolo di reiterazione del reato, ma anche la sua attualità, intesa non come imminenza del pericolo di commissione di ulteriori delitti, bensì come continuità del “periculum libertatis” nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell’indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a neutralizzare (v. in tal senso, Sez. 2, n. 18744 del 14/04/2016, COGNOME, Rv. 266946 – 01; in applicazione del
principio, la S.C. ha annullato la decisione di merito in cui il pericolo d reiterazione era stato ritenuto sussistente sulla sola base della gravità delle condotte e del ristretto arco temporale della loro commissione; v. anche, nello stesso senso, Sez. 2, n. 6593 del 25/01/2022, COGNOME, Rv. 282767 – 01).
Orbene, nel caso di specie, il Tribunale, con il provvedimento impugnato, non ha dato conto, in maniera adeguata, delle ragioni per le quali ha ritenuto, con riguardo all’esigenza cautelare del pericolo di recidiva, che tale pericolo fosse caratterizzato da concretezza e attualità.
In particolare, il riferimento effettuato alla condotta dell’imputato, concretatasi nell’essersi lo stesso recato presso il ristorante sottoposto a sequestro e nell’avere intrattenuto contatti con il personale e con l’amministratore giudiziario dell’esercizio pubblico, appare contraddittorio, se si considera che, da un lato, il Tribunale ha affermato che tale condotta non costituisce una violazione, e, dall’altro, non ha esitato a porre proprio tale condotta alla base del giudizio di sussistenza del pericolo di recidiva, ritenuto concreto e attuale.
Per le ragioni esposte l’ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Salerno, competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Salerno competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
Così deciso il 11/02/2025