Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 26618 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 26618 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 11/07/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da:
avverso l’ordinanza del 30/04/2025 del TRIBUNALE RIESAME di Firenze;
vista la requisitoria del Sost.Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
COGNOME Ł indagato in concorso con COGNOME NOME del delitto di crollo di costruzioni o altri disastri dolosi (art. 434, comma 2, cod.pen.) ed in concorso con COGNOME NOME e COGNOME NOME dei delitti di omicidio colposo plurimo aggravato (sia dalla violazione delle norme antinfortunistiche che dalla previsione dell’evento, artt. 41, 61 n. 3 e 589, co. 2 e 4 cod.pen.) e di lesioni personali colpose pluriaggravate (artt. 41, 61 n. 3, 590, co. 1, 3 e 5 cod.pen) per fatti accaduti in Firenze in data 16 febbraio 2024.
Sia in sede di riesame che nell’atto di ricorso la difesa dell’indagato non ha formulato contestazioni o doglianze in riferimento al profilo della gravità indiziaria di cui all’art.273 cod.proc.pen.. Va tuttavia brevemente rievocato il contenuto del titolo cautelare al fine di delimitare i profili fattuali rilevanti per la valutazione dell’atto di ricorso.
Il 16.02.2024 Ł crollata una parte di un edificio in costruzione presso un cantiere ubicato a Firenze (INDIRIZZO, edificio che avrebbe dovuto ospitare una sede della catena commerciale ed alimentare ‘RAGIONE_SOCIALE‘. Conseguenze del crollo sono state la morte di cinque operai ed il ferimento di altri tre lavoratori, oltre al pericolo per l’incolumità pubblica, considerato che l’evento Ł avvenuto in un’area popolosa e trafficata, adiacente a strade di continuo transito di automezzi e pedoni, e ritenuto che il crollo in esame ha prodotto danni anche all’esterno del cantiere, avendo coinvolto i marciapiedi vicini ed una fermata dell’autobus.
– Relatore –
Sent. n. sez. 2390/2025
CC – 11/07/2025
I lavori sono stati appaltati dalla RAGIONE_SOCIALE ad RAGIONE_SOCIALE e da questa subappaltati alla RAGIONE_SOCIALE per la realizzazione delle opere prefabbricate. COGNOME Ł indagato in quanto rappresentante legale, al momento del fatto, della Rdb.Ita, e dunque datore di lavoro.
Per come ricostruito dal consulente tecnico del Pubblico Ministero e da altri esperti che si sono occupati delle indagini del disastro, tale evento Ł avvenuto a seguito del cedimento di una mensola d’appoggio di una trave, che ha determinato il crollo di altre cinque travi e dei tegoli prefabbricati che appoggiavano sulle travi. Di conseguenza, il solaio del secondo impalcato Ł collassato sopra i due sottostanti orizzontamenti, che sono a loro volta crollati.
Il cedimento iniziale della mensola di appoggio, che ha dato origine alla sequenza di fatti che ha comportato il disastro, la morte ed il ferimento degli operai, Ł stata ricondotto ad un grave errore progettuale commesso dal COGNOME, ingegnere responsabile dell’ufficio calcolo di RAGIONE_SOCIALE e responsabile tecnico di produzione dei fabbricati destinati al cantiere.
Tale errore progettuale si Ł poi riverberato sulla redazione delle schede di produzione delle varie travi. Il materiale utilizzato, invece, anche se presentava delle criticità, ad opinione del consulente del PM non può in alcun modo essere connesso causalmente con l’evento.
Le ulteriori indagini, ivi compresa l’assunzione a sommarie informazioni di diversi testi, hanno permesso di ricostruire un modus operandi non adeguato alla costruzione di un simile edificio, caratterizzato da continui ritardi e conseguenti tentativi di accelerare i lavori, anche a scapito di una precisa esecuzione degli stessi, e persino tramite il ricorso a personale non adeguatamente specializzato. Inoltre, si deve evidenziare la redazione di un progetto macroscopicamente errato, frutto di un’elaborazione da parte del COGNOME che non si Ł soffermata, come necessario, su elementi di dettaglio. In particolare, Ł emerso come la trave interessata dalla sequenza iniziale del crollo sia stata considerata, in sede di progetto, al pari delle altre, quando invece avrebbe dovuto essere differenziata, a causa di ragioni tecniche legate al peso che era destinata a sopportare.
Per quanto riguarda la specifica posizione di COGNOME odierno ricorrente, costui Ł indagato in quanto, nonostante la sua posizione di legale rappresentante di RAGIONE_SOCIALE e, dunque, di datore di lavoro, ha permesso una gestione approssimativa dell’attività, mediante il ricorso a maestranze non sufficientemente monitorate e, soprattutto, si Ł reso disponibile ad accettare l’incarico con un’impresa che in partenza non sembrava in grado di realizzare quanto richiesto, e che dunque ha iniziato l’esecuzione del contratto di subappalto già con la prospettiva di dover recuperare funzionalità e capacità operative, ritenute dalla committenza e dai professionisti incaricati inferiori a quelle sperate e volute. Il COGNOME, unitamente al COGNOME, era il gestore dell’area di rischio relativa alla progettazione e produzione dei prefabbricati, ed Ł colui che, con specifico riferimento al cantiere interessato dal disastro, ha deciso di gestire tale rischio affidando il lavoro ad un progettista evidentemente inadeguato e utilizzando un’organizzazione aziendale carente e non all’altezza della tipologia di lavorazioni richieste e dei tempi pretesi dalla committenza.
E ciò, per come emerso dall’interrogatorio preventivo di COGNOME, Ł stato permesso nonostante il COGNOME avesse riferito al proprio datore di lavoro, in corso di progettazione, delle particolarità difficoltà nella realizzazione del progetto. ¨ emerso, altresì, che anche in altre situazioni RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE (società del gruppo DRAGIONE_SOCIALE) non hanno realizzato a dovere alcune commesse, essendosi basate piuttosto su prassi aziendali discutibili, che si fondavano su significative, evidenti e mai emendate carenze di tipo progettuale. Tale ultima
considerazione risulterebbe avvalorata dal fatto che il COGNOME ha continuato ad affidare progetti al Melchiorre anche dopo il disastro in esame, e che le ditte da esso gestite hanno continuato ad utilizzare i moduli organizzativi e produttivi consueti e gravemente deficitari.
Dunque, in tesi accusatoria, COGNOME era consapevole che il COGNOME operasse senza curarsi di commettere scorrettezze, anche cruciali e con conseguenze potenzialmente lesive, ed era sicuramente a conoscenza delle condizioni di fretta e costante pressione nelle quali veniva realizzata l’attività, anche a cause delle sollecitazioni della società appaltante e della appaltatrice principale. Il COGNOME ha colposamente ignorato le molteplici criticità verificatesi nel cantiere, di cui aveva o avrebbe dovuto avere conoscenza, ed ha omesso di verificare se la progettazione operativa e la conseguente produzione di manufatti avesse in qualche modo risentito della estrema fretta e dei contrasti (anche di vedute sull’organizzazione del lavoro) verificatisi durante lo svolgimento dei lavori.
Per quanto attiene alle esigenze cautelari e alla scelta della misura, sono state ritenute sussistenti le prime sia per il pericolo di reiterazione dei reati di cui ai capi a) e b), che per il rischio concreto ed attuale di inquinamento probatorio. In riferimento al pericolo di reiterazione, il GIP evidenzia che durante l’interrogatorio il COGNOME ha escluso in toto le proprie responsabilità: atteggiamento che, seppur legittimo, induce a ritenere che l’indagato non abbia maturato alcuna presa di distanza dalle condotte che ha contribuito a commettere.
A ciò si deve aggiungere che dopo il crollo di INDIRIZZO e sino alla sottoposizione al sequestro preventivo le imprese del COGNOME hanno continuato a realizzare opere, anche tramite l’assegnazione di incarichi a COGNOME stesso, con l’unica cautela in piø di far controllare i lavori di quest’ultimo a dei geometri. Difetti e scorrettezza nella progettazione e nella produzione di elementi devono ritenersi un modus operandi risalente e consolidato. Non rileverebbe la circostanza che l’indagato si Ł dimesso da tutte le cariche attinenti ad RdbRAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, nØ il fatto che queste ultime si trovano attualmente vincolate e sotto amministrazione giudiziaria, considerato che il COGNOME, unitamente ai suoi familiari, Ł proprietario e controllante di varie altre realtà imprenditoriali, e dispone di sostanze economiche che gli consentirebbero di reiterare, con nuova veste giuridica, condotte del tutto analoghe.
A ciò deve aggiungersi – quanto al pericolo di inquinamento probatorio – le testimonianze di COGNOME NOME e COGNOME NOME (entrambi persone informate sui fatti e dipendenti delle ditte del D’Eugenio), i quali hanno riferito di essere stati contattati telefonicamente e via messaggio dall’indagato, il quale ultimo ha mostrato interesse ad incontrarli in un momento in cui RAGIONE_SOCIALE, pur di sua proprietà, erano tuttavia sotto sequestro ed in amministrazione giudiziaria. In sintesi, le dimissioni formali dalle cariche non hanno dissuaso il COGNOME dal mantenere contatti, anche con toni piuttosto perentori (chiedendo di essere informato sulla attività aziendale), con i dipendenti o collaboratori di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE. Da ciò si deduce una volontà non solo di conoscere lo sviluppo della attività aziendale ma anche di «influenzare le indagini in corso».
Non sono ritenute adeguate misure non custodiali che consentirebbero libertà di movimento e di comunicazioni, dato che non consentirebbero quella limitazione delle interferenze che il D’COGNOME ha mostrato propensione a realizzare, anche con mezzi indiretti di comunicazione. Neanche la misura concretamente inflitta sarebbe in realtà idonea a neutralizzare del tutto le iniziative illecite che l’indagato potrebbe intraprendere per interposta persona, considerato che convive con i figli impiegati nell’impresa.
3. In sede di riesame la difesa, secondo il Tribunale, ha così argomentato le critiche. L’ordinanza impugnata: a) si sarebbe limitata a richiamare genericamente la gravità dei fatti
ed il presunto inserimento dell’indagato in un contesto di illegalità diffusa, senza individuare elementi concreti ed attuali da cui desumere un effettivo e perdurante pericolo di reiterazione; b) avrebbe illegittimamente valutato in termini negativi l’esercizio legittimo del diritto di difesa da parte del COGNOME; c) non avrebbe adeguatamente considerato che l’indagato Ł stato completamente estromesso dalla gestione delle società tramite le dimissioni irrevocabili da tutte le cariche sociali, la nomina dell’amministratore giudiziario (il quale ha assunto il pieno controllo della gestione aziendale, ha nominato coadiutori tecnici specializzati ed ha implementato i sistemi di controllo e sicurezza) e la nomina di nuovi organi amministrativi quali amministratori unici di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE; d) non avrebbe considerato che il COGNOME Ł stato privato di qualsiasi potere gestorio; e) non avrebbe evidenziato l’assenza di indizi su trattative in corso per nuove attività o sulla disponibilità di capitali occulti; f) non avrebbe considerato l’esistenza di una grave conflittualità tra i figli dell’indagato, sfociata in un procedimento penale, e per gestire la quale il COGNOME ha ceduto le quote ai figli ed avviato le procedure per la vendita della società.
Quanto al pericolo di inquinamento probatorio, la difesa ha evidenziato che: a) sarebbe errata la valutazione che il GIP ha fatto dei tentativi del COGNOME di prendere contatti con le persone informate sui fatti, tentativi dovuti esclusivamente ad una legittima preoccupazione per le possibili conseguenze economiche negative che alcune decisioni dell’amministratore giudiziario avrebbero potuto avere sul patrimonio dei suoi familiari; b) l’indagato si sarebbe rivolto a COGNOME e COGNOME solo a seguito dell’indisponibilità mostrata dall’amministrazione giudiziario a relazionarsi con lui; c) non risulterebbero tentativi del COGNOME di contattare testimoni o altri indagati per concordare versioni; d) le affermazioni del COGNOME circa presunti timori di ritorsione da parte dei suoi ex datori di lavoro sarebbero assolutamente pretestuose, probabilmente dettate da risentimento per il rifiuto, da parte dell’indagato, della proposta economica di gestire in autonomia la sicurezza; e) le dichiarazioni di COGNOME e Valori appaiono funzionali ad una loro strategia difensiva volta ad evitare un loro possibile coinvolgimento in un procedimento penale in conseguenza delle gravi omissioni nell’espletamento delle attività loro delegate; f) l’e-mail inviata da NOME COGNOME e prodotta dal PM sarebbe irrilevante ai fini cautelari; g) l’ordinanza non avrebbe indicato quali prove potrebbero risultare inquinate.
A ciò deve aggiungersi la contestazione, da parte della difesa, della violazione del principio di proporzionalità, data l’assenza di motivazione specifica sull’inadeguatezza di misure meno afflittive, anche a fronte dell’età avanzata dell’indagato (80 anni) della piena collaborazione mostrata, e della difficoltà di riconvertire in attività di produzione di fabbricati le altre imprese familiari non colpite da sequestro.
Come si Ł anticipato, non sono stati oggetto di contestazione da parte dell’attuale ricorrente i gravi indizi di colpevolezza.
Il Tribunale ha pertanto motivato esclusivamente sui profili della sussistenza delle esigenze cautelari e della adeguatezza della misura in atto.
4.1 Sul pericolo di reiterazione del reato.
Secondo il Tribunale non Ł corretto affermare che il GIP ha dedotto dalla linea difensiva del prevenuto il pericolo di reiterazione del reato, quando invece ha solo evidenziato la poca credibilità delle dichiarazioni del COGNOME sulla negazione della propria responsabilità, ed ha inferito da ciò la mancata presa di coscienza della gravità delle condotte oggetto di incolpazione provvisoria. Il pericolo di reiterazione Ł stato dedotto dal Gip da ulteriori elementi, ossia dal fatto che l’indagato ha continuato ad affidare progetti al COGNOME anche dopo l’avvenuto disastro (prendendo come misura ulteriore il solo affiancamento al predetto
di alcuni geometri) e dal fatto che il COGNOME, insieme ai suoi familiari, Ł proprietario e controlla altre realtà imprenditoriali, avendo a disposizione anche risorse che gli permetterebbero di reiterare con nuova veste giuridica condotte analoghe a quelle oggetto di contestazione. Le giustificazioni fornite dal COGNOME in ordine al mantenimento dei rapporti di lavoro con il COGNOME dimostrerebbero la perdurante sottovalutazione della portata e della gravità dell’errore commesso dal suo tecnico, ed anche che la sua condotta Ł ispirata sostanzialmente ad una logica di massimizzazione dei profitti a tutela del ‘patrimonio familiare’. Si rammenta che, pur sapendo che le ragioni del disastro fossero da imputarsi ad un errore di calcolo del COGNOME, la risoluzione del contratto di quest’ultimo Ł avvenuta solo su impulso del nuovo amministratore di RAGIONE_SOCIALE, e solo dopo l’esecuzione dei sequestri e la notizia dell’esistenza di una richiesta di misura cautelare personale. In sede di interrogatorio di garanzia, il COGNOME ha riferito di non essersi sentito di allontanare il COGNOME immediatamente, considerato che ha intrattenuto rapporti professionali con il medesimo per trenta anni, durante i quali il tecnico ha realizzato anche progetti molto validi, e considerato che ‘tutti possono sbagliare’. A ciò deve aggiungersi che dopo il disastro in esame, la RAGIONE_SOCIALE ha continuato a prendere commesse, realizzandole con il medesimo modus operandi , come può notarsi anche dalla cd. commessa RAGIONE_SOCIALE , che secondo quanto ammesso dall’indagato stesso ha patito un rilevante difetto strutturale a causa dell’utilizzo di una armatura inferiore a quella prevista. Sono state riscontrate anche ulteriori criticità e problematiche inerenti ad altri cantieri diretti dalla stessa società, come avvalorato anche dalle dichiarazioni di COGNOME e di COGNOME.
I Giudici del riesame, inoltre, ritengono che l’estromissione del COGNOME dalla gestione delle società sia stata solo apparentemente idonea ad impedirgli una concreta amministrazione , posto che: il nuovo amministratore unico in numerose società del gruppo Ł stato per venti anni dipendente della RAGIONE_SOCIALE; il nuovo direttore di RAGIONE_SOCIALE Ł già da anni componente del Collegio Sindacale e Revisore contabile in seno alla medesima ditta; COGNOME NOME (figlia di NOME) e COGNOME NOME (cognato di NOMECOGNOMENOME COGNOME, figlio di NOME) agiscono per conto e nell’interesse dell’indagato. In particolare, la figlia, nonostante il sequestro delle aziende, si Ł comportata come se fosse l’amministratrice, anche bloccando i pagamenti dei fornitori e dei dipendenti, nonchØ l’erogazione di taluni servizi amministrativi.
Per quanto attiene alle possibili nuove attività ed alla disponibilità di capitali da parte del COGNOME, si deve evidenziare che: alla data del sequestro preventivo la Rdb disponeva di un portafogli di n. 108 commesse, per un valore complessivo di oltre 63 milioni di euro; il gruppo COGNOME amministra anche altre società, come in materia di immobili, trasporti e infissi industriali; l’esistenza di una conflittualità tra i figli del COGNOME non rende implausibile l’ipotesi di una futura collaborazione degli stessi con il genitore per la costituzione o impiego delle strutture societarie per attività simili a quelle che hanno determinato i gravi fatti in analisi.
4.2 Sul pericolo di inquinamento probatorio.
In merito al tentativo dell’indagato di prendere contatti con COGNOME e COGNOME, le considerazioni della difesa secondo le quali tale occasione sarebbe derivata da una legittima preoccupazione sull’operato dell’amministratore giudiziario, sarebbe smentita da una e-mail inviata proprio da quest’ultimo, in risposta ad una comunicazione ricevuta da COGNOME. In tale circostanza, l’amministratore ha comunicato alla figlia dell’indagato che sarebbe stato disposto a dar conto della propria attività ai vari membri della famiglia COGNOME, i quali sono stati anche invitati (pur senza che sussistesse alcun obbligo a
riguardo) ad un’assemblea della impresa, ma alla quale non si sono presentati. L’amministratore ha segnato alla predetta anche una serie di comportamenti ostruzionistici di possibile ostacolo alla prosecuzione della propria attività . Comunque, COGNOME e COGNOME hanno riferito di atteggiamenti dei COGNOME volti da un lato ad indurre i due dipendenti a concordare quanto riferire all’amministratore giudiziario, dall’altro ad intimorire i medesimi. In un’occasione, il COGNOME avrebbe anche ricevuto una telefonata dell’indagato da un ‘numero di telefono nuovo’, il che lascerebbe ipotizzare un tentativo di eludere eventuali attività di captazioni da parte della polizia giudiziaria. In un incontro richiesto da COGNOME COGNOME, quest’ultimo, insieme a COGNOME COGNOME e COGNOME, avrebbe chiesto a COGNOME e COGNOME cosa avessero riferito all’amministratore giudiziario e cosa avessero scritto nelle relazioni, ed a COGNOME avrebbero chiesto anche cosa avesse detto al Pubblico Ministero il giorno precedente.
In conclusione, l’età avanzata dell’indagato non appare ai giudici del Riesame in alcun modo di ostacolo nØ al tentativo di reiterazione del reato nØ tanto meno ad inquinare le prove, in quanto il COGNOME ha dimostrato di essere una persona particolarmente attiva che, anche dopo i fatti del febbraio 2024, ha continuato a mantenere un ruolo attivo nella gestione della società del gruppo.
La misura inflitta appare l’unica idonea a prevenire il pericolo di recidiva e di inquinamento probatorio, posto che l’indagato continua in maniera costante ad intromettersi negli affari delle sue imprese, nonostante le formali dimissioni dalle cariche sociali.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge COGNOME Alfonso. Il ricorso si articola in cinque motivi.
5.1 Al primo motivo la difesa deduce erronea applicazione di legge e travisamento del fatto in ordine alla valutazione dell’attualità delle esigenze cautelari, in riferimento al pericolo di reiterazione di cui all’art. 274 comma 1 lettera c cod.proc.pen. .
In particolare, non sarebbe stato adeguatamente valutato l’elemento temporale e la sua incidenza sulla attualità delle esigenze cautelari, considerata anche l’intervenuta nomina dell’amministratore giudiziario e dei suoi coadiutori tecnici specializzati, oltre all’implementazione del sistema di controlli su produzione, ambiente e sicurezza.
Anche la vicenda RAGIONE_SOCIALE , evocata nell’ordinanza impugnata e in quella genetica, risale a diversi mesi prima delle formali dimissioni del ricorrente. Le condotte imputate al ricorrente non sarebbero reiterabili, dato l’intervenuto spossessamento gestorio. In sintesi, non sarebbero stati indicati elementi concreti ed attuali idonei a dimostrare la perdurante sussistenza del pericolo dopo le modifiche organizzative e gestionali intervenute.
Inoltre il secondo aspetto evidenziato dalla difesa concerne il travisamento dei contatti intercorsi tra il COGNOME ed i dipendenti COGNOME e COGNOME, intercorsi dopo la nomina dell’amministratore giudiziario e ritenuti dal Tribunale dimostrazione di una volontà di influire sulla gestione aziendale, a fronte di una condotta che sarebbe, in tesi difensiva, diretta alla mera tutela del patrimonio familiare da eventuali pregiudizievoli scelte gestionali dell’amministratore giudiziario.
5.2 Al secondo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazionein riferimento alla ritenuta sussistenza del pericolo di reiterazione.
In particolare, si contesta la decisione del Tribunale del Riesame nella parte in cui, pur avendo preso atto delle modifiche organizzative all’interno delle società, queste ultime sono state ritenute solo formalmente idonee ad evitare il pericolo di recidiva, ma non anche sostanzialmente efficaci, e ciò a causa di taluni elementi, ossia: la sistematicità di uno scorretto modus operandi ; la continuità del rapporto con il COGNOME dopo l’avvenuto
disastro; la circostanza che i nuovi amministratori sarebbero da anni legati alla famiglia COGNOME; il ruolo attivo di NOME COGNOME e COGNOME, per conto e nell’interesse dell’indagato.
La difesa evidenzia come nel caso in esame vi sia un controllo pieno ed effettivo dell’amministratore giudiziario, il quale, dopo il sequestro, ha assunto penetranti poteri di gestione e controllo su entrambe le società. L’amministratore ha anche nominato coadiutori tecnici specializzati, ha implementato rigorosi protocolli di controllo su produzione, ambiente e sicurezza, ed ha convocato le assemblee per la nomina di nuovi organizzatori amministrativi. In sostanza, costui avrebbe creato una vera e propria «morsa di garanzia» attorno alla società, tale da impedire interferenze esterne o indebite sollecitazioni. I Giudici del Riesame non avrebbero considerato adeguatamente che il sequestro delle quote ha privato i soci di qualsiasi diritto di partecipazione alle assemblee, anche di voto, e che dunque nessun familiare del ricorrente può piø incidere sulle future scelte negoziali della società.
Inoltre, sarebbe generico il provvedimento impugnato nella parte in cui non specifica in che modo, quando e con quali mezzi potrebbe avvenire la reiterazione delle condotte illecite tramite nuove realtà imprenditoriali o tramite la riconversione delle imprese non cadute in sequestro. Nell’ordinanza si prospetta anche un’ipotetica capacità di influenza sulla gestione delle società, che però non trova alcun fondamento concreto o supporto negli atti. A ciò deve aggiungersi che un’eventuale riconversione delle imprese familiari risulterebbe del tutto irrealistica e priva di concreto fondamento, dal momento che si tratta di società che operano in settori del tutto diversi, e considerato che una simile riconversione richiederebbe una completa e radicale trasformazione strutturale, per la quale servirebbero ingenti risorse economiche, significativi tempi di realizzazione e specifiche autorizzazioni amministrative.
Altro invocato travisamento riguarderebbe i gravi contrasti familiari intervenuti tra i figli del COGNOME, contrasti che non sono stati ritenuti dal Tribunale idonei ad impedire una plausibile futura collaborazione tra tali soggetti, con un ragionamento che risulterebbe però privo di concreti elementi a supporto. Adeguato peso sarebbe stato negato anche al ruolo svolto dai nuovi amministratori, soggetti dalla comprovata esperienza professionale, ma apoditticamente ritenuti dai Giudici del Riesame troppo vicini alla famiglia COGNOME
Ulteriore travisamento invocato dalla difesa concerne la disponibilità delle risorse economiche derivanti da commesse per oltre 63 milioni di euro, considerato che tali risorse sono nella disponibilità della RAGIONE_SOCIALE, società sottoposta a sequestro e gestita dall’amministratore giudiziario. Trattasi, dunque, di capitali di certo non utilizzabili dall’indagato per commettere nuovi reati.
Infine, sarebbe stata ignorata una e-mail inviata da NOME COGNOME all’amministratore giudiziario, la quale sarebbe idonea a smentire la presunta interferenza gestionale ed a dimostrare un atteggiamento collaborativo e di sostegno della figlia del ricorrente. La difesa ritiene quindi sussistente un’omessa valutazione di un documento decisivo agli atti.
5.3 Al terzo motivo di ricorso si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al ritenutopericolo di inquinamento probatorio. Il Tribunale avrebbe posto a fondamento del pericolo di inquinamento probatorio elementi privi dei necessari requisiti di concretezza ed attualità.
In primo luogo, il ricorrente ritiene errata la valutazione dei contatti tra il COGNOME ed i dipendenti COGNOME e COGNOME nei termini di tentato ostruzionismo nei confronti dell’amministrazione giudiziario, data l’assenza di qualsiasi elemento concreto di
interferenza con l’acquisizione o la genuinità della prova penale. Tali contatti hanno avuto ad oggetto solo questioni gestionali relative a possibili scelte antieconomiche, senza aver contenuto alcun riferimento ad indagini o prove da acquisire o senza essere finalizzati in alcun modo a concordare versioni o influenzare testimonianze. L’indagato non ha tentato di comunicare con i dipendenti tramite modalità clandestine o nascoste, ma si Ł solo rivolto apertamente a persone che stavano collaborando con l’amministratore giudiziario, comportamento da ritenersi, in tesi difensiva, del tutto incompatibile con l’ipotesi di chi vuole interferire illecitamente o inquinare prove. Inoltre, la mera esistenza di un messaggio Whatsapp di richiesta di incontro urgente inviato ai soggetti citati non può essere interpretata come indice di un tentativo di inquinamento probatorio: si tratta di una semplice richiesta di incontro che si presta a molteplici interpretazioni. Non risultano altri tentativi del COGNOME di contattare testimoni o altri indagati per concordare versioni. In aggiunta, con riferimento ai comportamenti ostruzionistici nei confronti dell’amministratore giudiziario, la difesa rammenta che tale figura non riveste alcun ruolo di ausiliario del PM, nØ ha poteri di indagine o raccolta della prova penale. In sintesi, il Tribunale avrebbe erroneamente valutato, in termini di pericolo di inquinamento probatorio, dei comportamenti che dovrebbero invece riferirsi esclusivamente ad un profilo di gestione aziendale. Nessun dipendente ha riferito di aver subito pressioni per modificare le proprie dichiarazioni o per concordare versioni, nØ sono stati documentati tentativi di ostacolare l’acquisizione di prove, considerato che la stessa richiesta di conoscere quanto dichiarato da COGNOME al Pubblico Ministero va ricondotta ad un legittimo interesse difensivo dell’indagato. Al piø, eventuali comportamenti ostruzionistici nei confronti dell’amministratore giudiziario potrebbero rilevare nella sfera civilistica o patrimoniale. Il Tribunale, difatti, secondo la difesa non ha indicato quali specifiche attività di indagine o fonti di prova fossero concretamente a rischio. Nell’ordinanza non ci sarebbe alcun riferimento a future testimonianze o all’acquisizione di ulteriori prove, e significativa deve ritenersi l’assenza di qualsiasi tentativo di inquinamento probatorio nel periodo intercorso tra il crollo ed il sequestro (per un arco temporale di circa un anno).
5.4 Al quarto motivo si deduce violazione di legge, in relazione all’art. 274, lett. a), c.p.p, e vizio di motivazione per insussistenza del pericolo di inquinamento probatorio.
L’ordinanza ricorsa dovrebbe ritenersi gravemente carente e viziata nella parte in cui sono state ritenute attendibili le dichiarazioni rese da COGNOME e COGNOME, senza però che siano stati indicati in modo specifico i riscontri estrinseci a tali affermazioni. Tali dichiarazioni andrebbero piuttosto ricondotte a motivi di rivalsa personale e professionale, nonchØ ad una precisa strategia difensiva volta ad evitare un possibile coinvolgimento dei dichiaranti nel procedimento penale, in conseguenza delle gravi omissioni nell’espletamento delle attività loro delegate.
5.5 Al quinto motivo la difesa deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla scelta della misura. Nell’ordinanza non figurerebbe una analisi delle concrete modalità di attuazione delle misure, nØ una motivazione in ordine alla ritenuta inidoneità di diverse misure alternative a prevenire i rischi ipotizzati dal GIP. Il ricorrente ritiene che non sia stato adeguatamente valutato l’effetto neutralizzante delle diverse misure organizzative adottate, e che il Giudice del Riesame non si sia confrontato in modo autonomo, analitico e puntuale con i motivi di censura formulati dalla difesa.
Piuttosto, il Tribunale si sarebbe limitato a richiamare quanto già affermato dal GIP, senza sviluppare però una motivazione che tenesse conto dei rilievi e della documentazione prodotta dalla difesa. Non adeguato peso sarebbe stato dato all’età avanzata dell’indagato ed alle sue specifiche condizioni personali, di salute e di autonomia, anche a fronte di una
documentazione sanitaria prodotta dalla difesa, ma ignorata dal Tribunale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato, sui punti e per le ragioni di seguito esposte.
La perimetrazione delle doglianze riguarda – come già avvenuto in sede di procedura incidentale di riesame – il profilo delle esigenze cautelari di cui alle lettere a) e c) dell’art.274 cod.proc.pen. .
Nell’affrontare il tema non può prescindersi, a parere del Collegio, da due aspetti di notevole rilevanza, puntualmente indicati dalla difesa del ricorrente : a) il tempo decorso tra il tragico crollo della struttura in costruzione e la adozione del provvedimento cautelare, superiore ad un anno; b) l’avvenuta adozione, nel corso di detto intervallo temporale, del provvedimento di sequestro della RDB.ITA con nomina di un amministratore giudiziario.
Quanto alla analisi del pericolo di reiterazione – che il legislatore descrive come necessariamente concreto ed attuale – va dunque investigato in diritto il punto della possibile rilevanza di misure di «spossessamento gestorio» dell’indagato, tese ad impedire la prosecuzione di una attività aziendale caratterizzata da sottovalutazione dei rischi, con nuovo assetto direttivo della impresa.
Si tratta, nel caso in esame, di un punto decisivo, atteso che le condotte di sottovalutazione del rischio – anche quelle indicate nella decisione come posteriori al crollo, con utilizzo del medesimo progettista – sono tutte antecedenti allo spossessamento gestorio e pertanto il vero tema della decisione Ł rappresentato dalla possibilità materiale di riproduzione della condotta illecita, da parte dell’indagato, in contesti aziendali o professionali «diversi» rispetto a quello della RDBRAGIONE_SOCIALE
La valutazione del giudice del merito – sotto tale profilo – Ł meramente assertiva ed appare frutto di un confronto solo apparente con le suddette circostanze di fatto, con fondatezza del primo motivo di ricorso.
3.1 In diritto va ribadito – peraltro – che l’espressa previsione del requisito dell’attualità del pericolo di reiterazione del reato, in aggiunta a quello della concretezza, introdotta dalla legge 16 aprile 2015 n. 47 nel testo dell’art. 274 lett. c) cod. proc. pen., realizza una endiadi, rappresentando essenzialmente un richiamo all’osservanza – da parte del giudice – di un presupposto già presente nel sistema sub specie concretezza (v. Sez. I n. 5787 del 21.10.2015, Calandrino, rv 265985, alle cui argomentazioni si fa rinvio, nonchŁ, tra le altre, Sez. VI n. 15978 del 27.11.2015, COGNOME, rv 266988; Sez. VI n. 9894 del 16.2.2016, rv 266421 ). La volontà del legislatore del 2015 Ł animata da un finalismo meramente rafforzativo di un dovere argomentativo che era già presente nel sistema, posto che un pericolo per dar luogo ad una limitazione della libertà personale deve essere – per logica concreto ed attuale , pena la negazione della stessa natura della misura cautelare, che Ł quella di limitarlo.
Piuttosto, l’evoluzione della interpretazione della disposizione di legge in esame si Ł mossa verso la individuazione dei contenuti del giudizio prognostico, posto che in taluni arresti si Ł effettivamente individuata la necessità di valorizzare non solo la concreta capacità di riproduzione della condotta illecita in capo al soggetto, ma anche l’esistenza di «occasioni prossime» idonee a facilitare la riproduzione del comportamento che si vuole inibire (v. Sez. III n. 11372 del 10.11.2015, rv 266481; il tema Ł ripreso da Sez. VI n. 24477 del 4.5.2016, rv 267091) .
3.2 Ciò rende necessarie alcune precisazioni, posto che il Collegio non intende aderire a siffatto orientamento, pur dovendosi ribadire che la ‘ricognizione argomentata’ del pericolo
non può limitarsi ad asserzioni o basarsi su mere congetture e deve tener conto della condizione specifica in cui si trova il soggetto indagato al momento della adozione del provvedimento.
Il giudizio prognostico su condotte future di un soggetto, espresso in termini di pericolosità, si fonda – in ogni ambito giuridico – sul medesimo schema logico (v. art. 203 cod.pen.) rappresentato dalla valorizzazione della sua componente ‘storica’(la ricostruzione della o delle condotte poste in essere dal soggetto attenzionato e delle loro modalità concrete di realizzazione) che influisce in modo decisivo sulla formulazione della prognosi, rappresentandone il fondamento e condizionandone razionalmente gli esiti.
La prognosi (apprezzamento della ricorrenza del pericolo) Ł per sua natura un giudizio rivolto al futuro, il che esclude una sua possibile declinazione in termini di certezza (attributo con cui si possono, convenzionalmente e processualmente, qualificarsi solo condotte passate). In ogni giudizio prognostico vi Ł pertanto un margine ineliminabile di fallibilità, tanto piø doverosamente evitabile quanto piø si rafforza il presupposto cognitivo, ossia l’analisi di tutto ciò che emerso sino al momento in cui la prognosi Ł richiesta (modalità del fatto già realizzato, antecedenti causali, condotta di vita antecedente, fattori che possono aver inciso sulla determinazione ad agire).
La limitazione della libertà, in chiave inibitoria, Ł dunque per sua natura correlata ad un esame complessivo di tali indicatori ma non può negarsi – dato l’oggetto del particolare giudizio, che il pericolo, anche per la costruzione legislativa delle sue caratteristiche, sia legato alla potenzialità riproduttiva della condotta espressa dai comportamenti pregressi del soggetto e non dai particolari stimoli che il contesto di vita verrà a proporgli.
In tal senso, la necessaria identificazione di «occasioni prossime» tese a rendere ancor piø probabile la riproduzione della condotta temuta, Ł opzione interpretativa che finisce con l’introdurre un presupposto non espressamente previsto dalla legge, spostando l’attenzione su fattori per lo piø imprevedibili e dunque – in realtà – soggettivistici, in quanto estranei alla rigorosa valutazione dei fattori di produzione di quanto Ł già avvenuto (unico reale ancoraggio della prognosi oggettiva).
In altri termini, affermare che un pericolo Ł concreto ed attuale significa trarre dalla cd. parte storica del giudizio gli indicatori idonei a sostenere una ragionevole probabilità di realizzazione di ulteriori condotte di particolare gravità o comunque analoghe a quelle già poste in essere, tenendo conto della situazione concreta in cui la persona indagata Ł venuta a trovarsi al momento della decisione.
3.3 Con ciò si intende dare continuità a quelle opzioni interpretative che hanno ribadito come i caratteri del giudizio prognostico – in sede cautelare personale – siano improntati alla rigorosa e complessiva valutazione dei comportamenti e delle modalità di realizzazione dei fatti attribuiti al soggetto, in rapporto alla attuale condizione, e non alla necessaria individuazione di occasioni prossime facilitanti la riproduzione del reato (in tal senso v. Sez. IV n. 27420 del 3.5.2018, rv 273084; Sez. V n. 49038 del 14.6.2017, rv 271522; Sez. V n. 33004 del 3.5.2017, rv 271216; Sez. V n. 31676 del 4.4.2017, rv 270634; Sez. V n. 12618 del 18.1,2017, rv 269533; Sez. II n. 11511 del 14.12.2016, rv 269684).
3.4 Tutto ciò precisato, va comunque rilevato che il Tribunale basa la ricorrenza attuale del pericolo di reiterazione, pure in presenza di un assetto aziendale variato per iniziativa giudiziale – con esclusione di poteri gestori in capo al COGNOME-, sulla base della valorizzazione di condotte antecedenti a simile spossessamento, modalità che inevitabilmente si pone del tutto al di fuori dei canoni di concretezza richiesti dal legislatore e sin qui illustrati.
Ragionare in chiave di sottovalutazione dei rischi derivanti da difetti di progettazione delle strutture significa – come segnalato dalla difesa – esprimere una valutazione negativa in punto di personalità dell’indagato meramente «retrospettiva» e non parametrata alla condizione attuale, posto che la diversa gestione dell’impresa Ł fattore di obiettiva neutralizzazione del rischio, dato l’affidamento della progettualità a soggetti diversi da quelli in precedenza utilizzati, il che se da un lato assicura la continuità dell’impresa, dall’altro segnala netta discontinuità con le precedenti esperienze.
Ed anche le ipotesi di ‘superamento’ della intervenuta variazione gestoria della RDB, che il Tribunale indica, risultano meramente congetturali e, dunque, del tutto inidonee a sostenere la limitazione di libertà.
Ciò perchØ, come evidenziato dalla difesa del ricorrente, la tipologìa di attività di cui si discute – realizzazione di moduli prefabbricati per le costruzioni – richiede strutture produttive di particolare complessità e cospicui investimenti finanziari che – di certo – non potrebbero derivare dalla attuazione delle commesse della RDB.Ita sottoposta a sequestro preventivo, nØ risultano censite iniziative volte ad acquisire il controllo di società aventi analogo oggetto sociale. Ed ancora la richiesta di restare informati delle scelte realizzate dall’amministratore giudiziario, rivolta a taluni dipendenti e pure valorizzata dal Tribunale non può ritenersi indicativa di una volontà di incidere sulle scelte medesime o sulle modalità di realizzazione delle commesse, trattandosi di una mera petizione di principio non suffragata da elementi di concretezza finalistica.
Resta pertanto del tutto assente e non colmabile il profilo della concretezza e attualità del pericolo di reiterazione di cui all’art.274 comma 1 lettera c) cod.proc.pen., con annullamento senza rinvio della decisione in tale punto.
Quanto alle doglianze difensive in tema di pericolo per l’acquisizione e genuinità della prova, le stesse risultano parimenti fondate.
Secondo il Tribunale concretizzano tale pericolo i tentativi del COGNOME di ottenere informazioni da due dipendenti, sia sull’andamento dell’azienda che su quanto dichiarato in sede di indagini. Nel compiere simile valutazione, tuttavia, il Tribunale non tiene conto del fatto che l’esigenza cautelare in parola riguarda esclusivamente il fatto per cui si procede (v. Sez. VI n. 34084 del 29.9.2020, rv 280091) e, dunque, il crollo del fabbricato e i correlati omicidi colposi, aspetti oggetto di accurate indagini tecniche da cui Ł emersa la serie causale che ha condotto al collasso della struttura. La condizione del COGNOME‘Eugenio sotto tale profilo Ł correlata alle funzioni svolte nell’assetto aziendale – del tutto incontroverse – e sarà oggetto di verifica processuale sotto il profilo della qualificazione dell’elemento psicologico, aspetto su cui non si vede come possa influire la prova dichiarativa dei dipendenti. Dunque non vi Ł, in concreto, alcuna reale inerenza al profilo cautelare qui in rilievo del fatto ritenuto indicativo del pericolo, il che conduce anche tale punto della decisione all’annullamento senza rinvio.
Per l’effetto va disposta la cessazione della misura cautelare in atto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e per l’effetto dichiara la cessazione della misura cautelare degli arresti domiciliari applicati a COGNOMENOME NOME e manda alla cancelleria per l’immediata comunicazione al Procuratore Generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell’art.626 cod.proc.pen.
Così Ł deciso, 11/07/2025
Il Consigliere estensore COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME