Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 15636 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 15636 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME NOME NOME Erice il DATA_NASCITA; avverso l’ordinanza del 05/10/2023 del tribunale di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO che ha chiesto di dichiarare inammissibie il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 5.10.2023, il tribunale di Palermo, adito con atto appello dal Pubblico Ministero avverso l’ordinanza con cui il Gip del tribunal Agrigento, in parziale accoglimento della richiesta del Pubblico Ministero medesimo tribunale aveva applicato nei confronti di COGNOME NOME, in relazione a reati ex artt. 81 cpv. cod. pen. e 73 DPR 309/90, la mi dell’obbligo di dimora in luogo della richiesta misura della custodia in car accoglieva parzialmente l’appello, sostituendo la misura dell’obbligo di dim con quella degli arresti domiciliari.
Avverso l’ordinanza del tribunale di Palermo, COGNOME NOME, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo.
Contesta ai sensi dell’art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. il vizio di violazione dell’art. 274 lett. c) cod. proc. pen e di motivazione, criticando l affermazione probabilistica del tribunale, correlata alla esclusione della tesi difensiva per cui il ricorrente non aveva intrattenuto rapporti con persone “controindicate”, per cui sarebbe stata l’interruzione delle intercettazioni a non avere consentito l’emergere di ulteriori contestazioni. Affermazione arbitraria, contrastante con altri dati investigativi, posto che dopo le intercettazioni continuarono i controlli investigativi, nel quadro peraltro di perquisizioni più volt svolte nei confronti dell’indagato. Il pericolo di recidivanza sarebbe stato solo quindi supposto, siccome insussistente, anche in considerazione della intervenuta interruzione, dopo l’applicazione dell’obbligo di dimora, di contatti con i coindagati o con altri soggetti “controinclicati”.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è manifestamente infondato. Il tribunale, rievocati i diversi episodi di detenzione e spaccio di cui alle incolpazioniyformulate nei confronti del ricorrente ed evidenziata la conseguente sussistenza del periculum ex art. 274 lett. c) cod. proc. pen., ha coerentemente rilevato come la tipologia dell’obbligo di dimora applicato, siccome circoscritto allo stesso ambito territoriale in cui sarebbero state commesse le condotte ipotizzate, non appare idonea a soddisfare il pericolo di recidivanza, consentendo al COGNOME come ad altri indagati, nella sostanza, di reiterare quei comportamenti, quanto ai contatti soggettivi da poter intraprendere e quanto a luoghi dove realizzarli. Così da rendersi necessaria una misura custodiale quale quella prescelta degli arresti domiciliari, trattandosi dell’unica misura in grado di recidere rapporti con i fornitori e gli acquirenti. In questo quadro motivazionale, il collegio della cautel ha anche risposto alle considerazioni difensive tese a sostenere l’avvenuta interruzione, comunque, dei detti rapporti, contestando la tesi della emersione, in positivo, del dato della avvenuta interruzione di rapporti tra il ricorrente e al soggetti “controindicati”, sul rilievo per cui la mancanza di contestazioni ulterior rispetto a quelle formulate dall’autorità requirente potesse ricondursi alla oggettiva circostanza della intervenuta interruzione della attività investigativa.
Si tratta di una motivazione logica e coerente, atteso che a fronte di una tesi difensiva secondo cui sarebbe emersa l’assenza di contatti dell’indagato con soggetti “controindicati” da oltre un anno, i giudici hanno semplicemente
evidenziato la mancanza di dati positivi e certi a supporto di ciò, rilevando, piuttosto, che a fronte di ripetuti episodi illeciti costantemente perpetrat l’assenza di altri, in coincidenza con l’interruzione delle intercettazioni e investigazioni, deponesse nel senso di un esito dipendente dalla predetta interruzione investigativa piuttosto che nel senso di una deliberata scelta di astenersi dal persistere nella attività criminale. Si tratta, su tale specifico punt motivazionale, di un ragionamento sviluppato in termini di valutazione dei dati disponibili rispetto ad una tesi proposta dalla difesa, nonc:hé elaborato nella prospettiva del giudizio prognostico di recidivanza formulato in termini positivi, secondo criteri correttamente valorizzanti le modalità della condotta, il quale, quindi, da una parte nulla ha a che vedere con la violazione di principi di garanzia e di presunzione di non colpevolezza, e dall’altra risponde a criteri del tutto ragionevoli, tra cui anche l’assenza di una conferma positiva della interruzione della attività criminale, alla luce di quanto accertato; crite certamente non inficiati dalla mera questione terminologica dell”uso del termine “probabile”, siccome da valutare nel quadro complessivo del ragionamento sviluppato, come sopra sintetizzato. Ed invero, anche a volere rimanere sul piano essenzialmente terminologico, immediatamente dopo la citazione del termine “probabile” i giudici hanno correttamente precisato come sia “ragionevole” ricollegare l’assenza di nuovi episodi criminali alla interru2:ione della attivit investigativa.
Va aggiunto che a fronte di tale ultimo rilievo dei giudici, circa una intervenuta cessazione della complessiva attività investigativa piuttosto che della sola attività di intercettazione, così da potersi ragionevolmente ritenere – nel quadro, si noti bene, della complessiva vicenda accertata, connotata da plurime progressive cessioni finchè erano in corso le indagini -, che l’assenza di nuove contestazioni fosse correlata a tale dato negativo, la deduzione difensiva, per cui in realtà la stessa attività di indagine sarebbe proseguita sotto forma di accertamenti e controlli investigativi, anche dopo le intercettazioni, è del tutto generica e assertiva, in assenza di puntali allegazioni.
COGNOME Il COGNOME ricorso COGNOME dev’essere, COGNOME dunque, COGNOME dichiarato COGNOME inammissibile. All’inammissibilità segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., Ila condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non emergendo ragioni di esonero, al pagamento a favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma che si stima equo fissare in euro 3000,00.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3000 in favore della Cassa delle ammende. Coi deciso in Roma, il 25.01.2024