Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 6851 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 6851 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 16/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOMECOGNOME nato il 14/07/1971 a Bari avverso l’ordinanza del 17/06/2024 del Tribunale di Bologna, Sezione per il riesame.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore genera NOME COGNOME che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Bologna, Sezione per il riesame, con l’ordinanza impugnata, i accoglimento dell’appello del Pubblico Ministero avverso il provvedimento del Tribunale di Forlì, che aveva rigettato la richiesta di applicazione della misura cautelare della cust in carcere avanzata nei confronti di NOME COGNOME per i reati di resistenza a pub
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ufficiale, lesioni personali aggravate e violazione della misura di prevenzione del sorveglianza speciale, disponeva la misura carceraria per tutti gli addebiti.
Il Tribunale riteneva contraddittorie le argomentazioni del Tribunale che aveva richiamato la sottoposizione dell’indagato alla misura della sorveglianza speciale come argomento a sostegno dell’assenza di esigenze cautelari, ritenendo che semmai la sottesa valutazione di pericolosità sociale era chiaro indice del pericolo di recidivan soprattutto considerandone la avvenuta violazione. Metteva inoltre in luce le plurime condanne di cui l’indagato era gravato (tra le quali rapina e resistenza a pubblic ufficiale). Disattendeva inoltre le ragioni proposte dalla difesa relative agli effetti n che l’applicazione della misura restrittiva di massimo grado potrebbe produrre sul percorso terapeutico e di risocializzazione intrapreso da COGNOME, ritenendo che non fosse una prova concreta di volersi procurare una effettiva occupazione lavorativa, così come lo stato di dipendenza dall’alcol risultava in essere almeno dal 2013, con esito sfavorevole dei tentativi di affrancarsi, non potendosi ritenere sufficiente la mera “pr in carico” da parte del SERT. Evidenziava inoltre la impossibilità di disporre la misur domiciliare, peraltro non richiesta, trattandosi di soggetto senza dimora stabile, e preclusione ex lege alla sospensione condizionale della pena alla luce delle pregresse condanne.
Il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione, censurando la suddetta ordinanza per violazione di legge. In particolare, con il primo motivo, si duo della ritenuta sussistenza di esigenze cautelari derivante dalla erronea considerazione di elementi di fatto. La presa in carico dai servizi sociali e dal SERT – per alcool dipenden – con il positivo espletamento del programma di recupero, l’espletamento da mesi di un tirocinio con prospettive di assunzione, la stabile dimora presso un hotel, il cui cost sostenuto dai servizi sociali.
Con il secondo motivo lamenta l’erronea valutazione dell’attualità e concretezza delle esigenze cautelari, considerato che il fatto contestato risale al 24 maggio 2024 e che non è stato seguito da ulteriori episodi delittuosi.
Con successiva memoria del 12 dicembre 2024 il difensore insiste nei motivi di ricorso evidenziando che COGNOME viene attivamente e regolarmente seguito dal SERT di Forlì nel percorso terapeutico per la cessazione dell’abuso da alcolici e svolge regolar attività lavorativa presso una cooperativa sociale che ha inteso riconoscere e premiare i buon comportamento tenuto dallo stesso, concedendogli in data 7 novembre 2024 il passaggio da un contratto di stage ad uno a tempo determinato, allegando in tal senso documentazione.
Il ricorso è stato trattato in forma cartolare.
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CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi di ricorso sono per un verso aspecifici e per altro verso manifestamente infondati.
L’apparato argomentativo del provvedimento impugnato risulta coerente con il quadro normativo di riferimento, nell’interpretazione offerta dalla Corte di legittimità.
Orbene, il Tribunale del riesame, con motivazione congrua e logicamente ineccepibile, ha rimarcato l’irrilevanza della sottoposizione dell’indagato alla misura della sorveglian speciale come argomento a sostegno dell’assenza di esigenze cautelari, valorizzando invece che la sottesa valutazione di pericolosità sociale è indice del pericolo di recidivan come dimostrato dalla avvenuta violazione. Ha altresì sottolineato i plurimi e important precedenti penali, da quali si evince la insensibilità verso le pregresse vicende giudiziar anche privative della libertà personale, che lo hanno riguardato. Il fatto per cui si proc è indicativo di indole violenta e priva di autocontrollo, dal momento che l’indagato, palese stato di ebbrezza, ha aggredito per motivi futili un addetto alla vigilanza del te e i Carabinieri ivi intervenuti, nel mentre violando la misura di prevenzione cui e sottoposto.
Quanto alle affermazioni difensive circa gli effetti negativi che l’applicazione de misura di massimo grado potrebbe produrre, con particolare riferimento agli argomenti dedotti nel ricorso e a quelli sviluppati nella memoria difensiva del 12 dicembre 2024, v ricordato che in tema di impugnazioni cautelari, eventuali elementi sopravvenuti al momento della chiusura della discussione dinanzi al tribunale del riesame non assumono alcun rilievo nel successivo giudizio di legittimità, potendo essere fatti valere soltanto una nuova richiesta di revoca o di modifica della misura cautelare al giudice competente (Sez. 3, n. 23151 del 24/01/2019, COGNOME, Rv. 275982). Ne deriva che non può essere tenuto conto in sede di giudizio di legittimità della documentazione sopravvenuta alla decisione del tribunale allegata al ricorso, né, tantomeno, di quella depositata con citata memoria, con la conseguenza che le doglianze espresse con il primo motivo di ricorso si risolvono in una alternativa prospettazione di parte, inidonea ad incrinare valutazioni effettuate nel provvedimento impugnato.
Va rimarcato altresì che non risulta in alcun modo la stabile dimora in un luogo in cu potrebbero essere eseguiti gli arresti domiciliari, del resto neppure richiesti.
Quanto al lasso cronologico (peraltro modesto) che separa l’emissione del provvedimento dai fatti, va ricordato che l’attualità e la concretezza delle esigen cautelari non devono essere concettualmente confuse con l’attualità e la concretezza delle condotte criminose, sicché il pericolo di reiterazione di cui all’art. 274, comma lett. c) cod. proc. pen. può essere legittimamente desunto dalle modalità delle condotte
contestate, anche se risalenti nel tempo (Sez. 2, n. 38299 del 13/06/2023, COGNOME, Rv. 285217). A fronte delle argomentazioni del giudice del riesame (fondate sulla personalità dell’odierno ricorrente, sui precedenti penali e sulla condotta contestata), dunque, l censure introdotte con il motivo di impugnazione appaiono meramente enunciative ed inidonee ad intaccare la logica e l’efficacia della motivazione, senza effettivo confron con la motivazione resa nell’ordinanza.
Di talché, anche per questo profilo non può consentirsi alla Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione all’apprezzamento fattuale compiuto dal giudice del merito cautelare.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, a versare a favore della Cassa delle ammende una somma che si ritiene congruo determinare in tremila euro.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 Reg. esec. cod. proc. pen.
Così deciso il 16/01/2025