Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 31667 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 31667 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a Salerno il 14/01/1986
avverso l ‘ordinanza del 03/04/2025 del Tribunale di Salerno
Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
sentito il Sostituto procuratore generale, NOME COGNOME che ha chiesto di dichiararsi l’inammissibilità del ricorso ;
sentiti i difensori, avv. NOME COGNOME del foro di Roma e avv. NOME COGNOME del foro di Salerno, che hanno concluso riportandosi ai motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 3 aprile 2025 il Tribunale di Salerno, in parziale accoglimento dell’appello del pubblico ministero avverso l’ordinanza del G iudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno, emessa il 4 marzo 2025, di rigetto della richiesta di custodia cautelare in carcere nei confronti di NOME COGNOME applicava a costui la misura degli arresti domiciliari, in relazione ai reati di cui ai capi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 della incolpazione provvisoria (associazione a delinquere finalizzata alla commissione di un numero indeterminato di delitti di cui agli artt. 648ter .1 cod. pen., 10quater , comma 2, d.lgs. n. 74/2000).
1.1. In particolare, il Conte è indagato in qualità di promotore ed organizzatore, unitamente ad altri, di una struttura organizzata in grado, tramite società a tal fine costituite, di predisporre documentazione necessaria per beneficiare di crediti di imposta, connessi agli investimenti nel Sud Italia, attraverso l’acquisto di software basati sulla tecnologia blockchain , facendo apparire fittiziamente investimenti che creavano tali crediti inesistenti, portati poi indebitamente in compensazione da società che si rivolgevano a tal fine al sodalizio.
Il Giudice per le indagini preliminari, nel rigettare la richiesta cautelare, aveva ravvisato la gravità indiziaria, alla luce del corposo compendio investigativo, non inficiato dalle alternative ricostruzioni degli indagati, escludendo, tuttavia, il requisito dell’attualità e concretezza delle esigenze cautelari, in ragione del tempo trascorso dai fatti (due, tre anni), in assenza di elementi da cui desumere il rischio di analoghe condotte recidivanti.
1.2. Il Tribunale , a seguito dell’appello del pubblico ministero, confermata l’esistenza dei gravi indizi di colpevolezza , con specifici riferimenti agli atti dell’indagine effettuata dalla Guardia di Finanza (pagine da 58 a 67 per la posizione di Conte), si è soffermato sulle esigenze cautelari (pagine da 95 a 99), ritenendo -diversamente da quanto sostenuto dal Giudice per le indagini preliminari -attuale e concreto il pericolo di recidiva.
Richiamati i principi di diritto in materia, ha indicato gli elementi che connotano tale rischio per l’indagato: l a fittizia intestazione della UNIQ, società chiave nell’attività del sodalizio; la conoscenza e l’importazione in Italia del si stema blockchain ; la creazione insieme a NOME COGNOME di una struttura operativo in grado di generare crediti di imposta inesistenti; la prosecuzione dell’attività delittuosa anche dopo la perquisizione ed il sequestro eseguiti in data 13 luglio 2023, attraverso il ricorso ad un nuovo schema societario fittizio.
Il dinamismo societario impiegato per fini illeciti in maniera ripetuta e disinvolta, con condotte susseguitesi negli anni 2022 e 2023, è stato ritenuto sintomatico di un coinvolgimento tutt’altro che occasionale in circuiti delinquenziali, in grado di generare un ingente quantitativo di denaro, pur a fronte di redditi modesti dichiarati; la modalità delle condotte e la frenetica alternarsi delle stesse, in uno con l’epoca non risalente dei fatti, hanno determinato, quindi, la necessità di evitare che il COGNOME potesse nuovamente immettersi in tali contesti per illeciti fini di lucro.
Quanto alla scelta della misura, si è ritenuto che l’esigenza di isolare il Conte dall’ambiente esterno fosse adeguatamente salvaguardata con gli arresti domiciliari, inibendo, in particolare, contatti telefonici e telematici.
Avverso l ‘ordinanza collegiale propone ricorso per cassazione l’i ndagato, tramite il difensore di fiducia sulla base di due motivi.
Con il primo motivo eccepisce la violazione di legge (art.591, comma 1, lett.c, in relazione all’art. 581, comma 1, lett. d, cod. proc. pen. ) e il vizio di motivazione circa la ritenuta ammissibilità dell’appello del pubblico ministero, meramente riproduttivo della richiesta cautelare, senza indicazione delle censure a base dell’impugnazione e distinzione delle singole posizioni processuali .
Con il secondo motivo eccepisce la violazione di legge in relazione all’art. 274 cod. proc. pen., per non avere il tribunale considerato numerosi elementi -ben sottolineati dal Giudice per le indagini preliminari -che escludevano il pericolo di recidiva (la normativa sulle agevolazioni fiscali non era più in vigore; le aziende che avevano beneficiato dello sgravio avevano tempo fino a luglio del 2025 per il pagamento del software ; l’associazione non era più in grado di operare sin dal dicembre del 2023; i rapporti con il coindagato COGNOME erano cessati ed erano stati comunque limitati alle pratiche relative al blockchain ; il ricorrente era incensurato ed i fatti contestati erano risalenti nel tempo).
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché presentato per motivi privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e, comunque, manifestamente infondati.
Le argomentazioni del ricorrente costituiscono infatti mera riproposizione di questioni correttamente definite dal tribunale.
Sostiene il ricorrente che è contraddittoria e illogica la motivazione dell’ordinanza impugnata nella parte in cui si afferma che l’appello del pubblico ministero si basa su un canone interpretativo pretermesso dal Giudice per le indagini preliminari laddove, invece, esso ripropone in termini pedissequi la richiesta cautelare, senza adempiere l’onere di specificità delle censure formulate.
Occorre a riguardo rilevare, innanzitutto, che la Procura appellante non aveva necessità di articolare censure sui gravi indizi di colpevolezza, posto che sul punto il Giudice per le indagini preliminari aveva riscontrato l’ipotesi accusatoria , ritenendo integrata la gravità indiziaria del reato di associazione per delinquere dedita alla commissione di reati tributari concernenti l’indebita compensazione di crediti inesistenti (capo 2) e delle numerose fattispecie di riciclaggio ed autoriciclaggio oltre che delle violazioni tributarie contestate.
Il pubblico ministero ha invece contestato i cinque punti che, ad avviso del Giudice per le indagini preliminari, escludevano il pericolo di recidiva, richiamando
sì le considerazioni già svolte nella richiesta di applicazione della misura relativamente alla sussistenza delle esigenze cautelari ma lamentando che le circostanze rappresentate fossero state ritenute irrilevanti laddove erano, invece, sintomatiche dell’attualità e concretezza di tale pericolo .
Dal testo dell’ordinanza (pagine da 6 a 9) si evince che le osservazioni del pubblico ministero si riferiscono a ciascuno dei punti indicati dal Giudice per le indagini preliminari ed in termini specifici hanno censurato, con argomentazioni sintetiche ma esaustive, l’assunto teso a negare l’esistenza delle esigenze cautelari (la valenza degli interrogatori preventivi, il metro della distanza temporale dai fatti, l’irrilevanza della mancata proroga del provvedimento legislativo che consentiva la compensazione dei crediti, i parametri per la valutazione nel caso di specie del pericolo di reiterazione di reati della stessa specie).
Generico risulta, invece, il motivo di ricorso che si limita ad affermare l’inosservanza della legge penale senza indicare nello specifico quali elementi diversi ed ulteriori da quelli indicati dal Tribunale nell’ordinanza impugnata il pubblico ministero avrebbe dovuto prospettare per contrastare le conclusioni del Giudice per le indagini preliminari.
3. Per quanto attiene alle esigenze cautelari, oggetto del secondo motivo di ricorso (il ricorrente non contesta il ruolo di preminenza assunto nella compagine del sodalizio e, più in generale, i gravi indizi di colpevolezza in ordine ai numerosi reati contestati, sintetizzati nel provvedimento di riesame), va ribadito che, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti (cfr., Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, COGNOME, Rv. 270628-01; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, COGNOME, Rv. 252178-01).
Nel caso in esame, il T ribunale, accogliendo l’appello del pubblico ministero, ha indicato in termini congrui e coerenti -immune da profili di illogicità -le ragioni del proprio convincimento, sulla base di circostanze di fatto che sfuggono in parte al motivo di ricorso, premettendo il principio di diritto secondo cui in tema di esigenze cautelari – ove l’indagato sia dedito, per il suo modus vivendi , a commettere delitti in modo continuativo e seriale – il giudizio sul pericolo di recidiva non richiede la previsione di una specifica occasione per delinquere, ma una valutazione prognostica fondata su elementi concreti, desunti dall’analisi della personalità dell’indagato, dall’esame delle sue concrete condizioni di vita, da dati
ambientali o di contesto, nonché dalle modalità dei fatti per cui si procede (Sez. 2, n. 55216 del 18/09/2018, S., Rv. 274085-01).
È stato a tal fine evidenziato il ruolo dominante del Conte nella vicenda, dimostrativo di capacità delinquenziali non comuni e pericolose proprio perché in grado di manifestarsi qualora le occasioni esterne lo consentano. Rileva al riguardo la molteplicità delle condotte penalmente rilevanti, susseguitesi in modo sistematico e frenetico sì da escludere la natura occasionale del coinvolgimento dell’indagato e da proiettare la sua pericolosità oltre la commissione dei reati in questione, tramite collegamenti in vari contesti ambientali e conoscenze specifiche ; la data tutt’altro che risalente delle condotte (dal 2022 al 2023) ed i comportamenti successivi, ben evidenziati dal giudice del riesame e non considerati dal ricorrente. In particolare, il Conte, dopo la perquisizione ed il sequestro del 13 luglio 2023, ricorreva ad un nuovo schema societario fittizio, affidando la rappresentanza ad un prestanome, al fine di emettere fatture giustificative dei pagamenti da parte delle imprese beneficiarie dei crediti di imposta, così dimostrando un dinamismo in grado di ripetersi a fini illeciti; inoltre, gli ingenti introiti sono risultati incompatibili con i dati reddituali, derivanti dal meccanismo fraudolento posto in essere; infine, allarmante è stata ritenuta la vicinanza a COGNOME -al vertice di compagini societarie di rilievo, coinvolte in illeciti meccanismi -allo stato latitante, il quale, destinatario di misura cautelare, ha continuato a commettere la stessa tipologia di reati all’estero e potrebbero avere l’esigenza di referenti sul territorio nazionale.
Alla dichiarazione d’inammissibilità de l ricorso segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 Reg. Esec. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma il 11 settembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME