Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 3158 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 3158 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/11/2023
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
COGNOME NOME NOME a Cercola il DATA_NASCITA
Avverso l’ordinanza resa dal Tribunale di Napoli il 25 agosto 2023
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso e dell’AVV_NOTAIO, in sostituzione dell’AVV_NOTAIO COGNOME che ha insistito nei motivi di ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Napoli, sezione per il riesame, ha respinto l’istanza proposta ex art. 309 cod. proc.pen. da NOME COGNOME avverso l’ordinanza emessa il 21 luglio 2023 dal GIP del Tribunale di Napoli Noia, con cui era stata applicata al predetto la misura cautelare degli arresti domiciliari, in quanto gravemente indiziato di avere partecipato ad un’associazione a delinquere dedita alla sottrazione di assegni bancari e circolari inviati per posta, alla falsificazione e al successivo fraudolento incasso degli stessi, contestato al capo A della rubrica, e del reato di ricettazione di cui al capo B.
2.Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso l’indagato, deducendo violazione dell’art. 274 cod. proc.pen. e vizio della motivazione poiché nei motivi presentati la difesa aveva evidenziato l’assenza del pericolo di recidiva, in ragione della lontananza dei fatti risalenti al 2019 e dell’unico precedente penale a carico del COGNOME risalente al 2010,
per detenzione illegale di armi, e quindi per un fatto del tutto estraneo al presente procedimento.
Il Tribunale del riesame ha ritenuto la sussistenza del rischio di recidiva osservando che, sebbene incensurato, il COGNOME era un esponente apicale del sodalizio che operava su tutto il territorio italiano e aveva dato luogo ad un’attività di organizzazione reclutamento allarmante; queste caratteristiche del sodalizio e del ruolo in esso rivestito dall’indagato, erano sintomatiche della spiccata pericolosità sociale dell’indagato e rendevano concreto e attuale il pericolo di recidiva.
Il difensore lamenta l’assenza di effettiva motivazione poiché i giudici del riesame non hanno spiegato il concetto di attualità e concretezza delle esigenze cautelari e con il loro percorso motivazionale sembrano voler affermare che per ogni reato associativo debba ritenersi sussistente il pericolo di reiterazione, a prescindere dalla condizione di incensurato e dalla risalenza nel tempo delle condotte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile.
L’unico articolato motivo si appunta sull’attualità del pericolo di recidiva lamentando una motivazione apparente poiché il tribunale non si sarebbe confrontato con le considerazioni e le censure svolte dalla difesa.
Il motivo è manifestamente infondato e generico poiché il Tribunale, condividendo le considerazioni già formulate nel provvedimento cautelare, ha evidenziato che ricorre nel caso in esame il pericolo attuale di reiterazione del reato in quanto l’indagato ricopriva un ruolo di vertice nell’ambito del sodalizio e svolgeva attività di organizzazione e reclutamento in modo quasi professionale in favore dell’organizzazione ramificata e radicata sul territorio nazionale e tesa a conseguire un profitto illecito tramite un sistema articolato di frodi e falsificazioni di titoli di credito.
Il Tribunale ha sottolineato il carattere seriale e professionale delle condotte poste in essere dal sodalizio e le peculiari caratteristiche dell’organizzazione e del ruolo di vertice rivestito dall’indagato e ne desume la spiccata capacità a delinquere del l’indagato e il concreto pericolo che questi possa rinvenire occasioni ulteriori per commettere altri atti illeciti, mettendo in moto analoghi meccanismi illeciti e speculativi.
Trattasi di motivazione non manifestamente illogica e non apparente, rispetto alla quale le censure della difesa risultano reiterative poiché non si confrontano con le specifiche considerazioni in ordine al ruolo apicale attribuito all’indagato e all’elevato livello di organizzazione raggiunto dalla struttura associativa, ma si limitano a riproporre l’unico elemento di fatto già valorizzato, che certamente risulta ben controbilanciato dagli elemnti valorizzati dal Tribunale nell’ambito della prognosi di recidiva, e cioè quello della formale condizione di incensurato dell’imputato.
2.L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si reputa
congruo liquidare in euro 3000 in ragione del grado di colpa nella proposta impugnazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende
Roma 30 novembre 2023
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