Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 17279 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 17279 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 24/01/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NOLA il 09/08/1985
avverso l’ordinanza del 22/10/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa in data 22/10/2024, il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha rigettato le istanze avanzate da NOME COGNOME COGNOME di affidamento in prova o in subordine di detenzione domiciliare.
Premesso che in forza di provvedimento di cumulo del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Avellino del 02/03/2018, Scala doveva scontare la pena di due mesi di reclusione e di un mese di arresto per i reati di falso e di detenzione di armi, il Tribunale di sorveglianza evidenziava che il condannato annoverava due soli precedenti per minaccia e per atti persecutori, ma che dalle informazioni della Polizia di Stato di Sassuolo del 09/10/2024 risultava che egli aveva commesso reiteratamente reati dal 2006 fino al 2024 e, in particolare, negli ultimi anni era stato denunciato per esercizio arbitrario delle proprie ragioni (2011), per violazioni edilizie, violazioni di domicilio, minaccia, lesioni, violenza privata (nel 2022), ancora per violenza e minaccia il 22/05/2024 e per minaccia e lesioni il 06/07/2024.
Concludeva che le risultanze istruttorie in ordine alla personalità del condannato non consentivano di escludere il pericolo che egli commettesse ulteriori reati.
Il difensore del condannato ha proposto ricorso, articolando tre motivi.
2.1 Con il primo denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen., difetto assoluto di motivazione in ordine alla mancata concessione della misura alternativa della detenzione
domiciliare.
Il ricorrente riporta il contenuto dell’originaria istanza e lamenta che nelle conclusioni si faceva espresso riferimento alla richiesta di valutare la possibilità di concedergli, in subordine rispetto alla principale istanza di affidamento ai servizi sociali, la detenzione domiciliare presso la propria abitazione sita in Pavullo nel Frignano (MO), INDIRIZZO
Nella relazione della Polizia di Stato del Commissariato di Sassuolo si dava anche atto della positiva verifica della possibilità per Scala di ottenere ospitalità presso quell’indirizzo e venivano allegate le dichiarazioni di NOME COGNOME, compagna convivente del condannato, che dava la disponibilità ad accoglierlo.
L’ordinanza impugnata non aveva specificamente motivato su tale richiesta di misura alternativa.
2.2 Con il secondo motivo, il condannato denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen., contraddittorietà della motivazione in ordine alla sussistenza del pericolo di commissione di reati, ostativo alla concessione dele misure alternative.
Il provvedimento impugnato contiene affermazioni logicamente inconciliabili, visto che da un canto afferma che il condannato annovera solo due precedenti penali e poi invece afferma che egli ha commesso reiteratamente reati solo in ragione del fatto che aveva subito denunce, le quali, tuttavia, nonostante alcune di esse risalissero ad epoca lontana, non risultavano mai essere sfociate in specifiche condanne.
2.3 Con il terzo motivo, il condannato lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen., la mancanza di motivazione in ordine all’epoca risalente in cui sono stati commessi i fatti e in ordine alla loro marginalità, aspetti di cui il provvedimento impugnato avrebbe dovuto tenere conto in considerazione dell’entità assai modesta della pena da espiare rispetto alla quale veniva richiesta la misura alternativa.
Il Procuratore Generale, NOME COGNOME ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso Ł infondato.
I motivi proposti sono strettamente connessi e possono essere congiuntamente esaminati.
2.1 Con il primo il ricorrente lamenta di avere rivolto al Tribunale di sorveglianza di Napoli un’istanza di affidamento in prova al servizio sociale e in subordine un’istanza di detenzione domiciliare e di non trovare nel provvedimento impugnato alcuna valutazione della seconda, subordinata istanza.
Con il secondo e il terzo motivo si lamenta la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui ritiene la sussistenza del pericolo di commissione di altri reati da parte del condannato se ammesso a misura alternativa.
2.2 Orbene rileva la Corte che il provvedimento impugnato contiene un’espressa valutazione di entrambe le istanze e le considerazioni in esso svolte sono correlate alla insussistenza dei presupposti sia dell’una sia dell’altra, essendo la verifica del pericolo di commissione di ulteriori reati la precondizione di ogni successivo apprezzamento.
Che il Tribunale di sorveglianza abbia spiegato con la sua motivazione l’inaccoglibilità sia dell’affidamento in prova ai servizi sociali sia della detenzione domiciliari lo si ricava dall’incipit del provvedimento («oggetto: artt. 47 e 57-ter ord. pen.»), dal capoverso conclusivo della motivazione (dove, dopo avere evidenziato gli elementi sintomatici del rischio di commissione di altri reati, si
afferma che «le risultanze istruttorie in ordine alla personalità del soggetto inducono a ritenere che le misure richieste non siano sufficienti ad evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati») e dall’uso del plurale nel dispositivo (in parallelo all’uso del plurale, già sottolineato riportando la parte motiva: «P.Q.M. rigetta le istanze»).
2.3 Accertato che motivazione e statuizione del provvedimento impugnato prendono specificamente in esame entrambe le istanze, occorre ora confrontarsi con le censure di illogicità della motivazione sulla sussistenza dei presupposti delle misure alternative richieste.
Orbene il Tribunale di sorveglianza deve respingere le istanze di applicazione di misura alternativa alla detenzione quando «le risultanze documentali rivelino l’inidoneità della misura richiesta, a fronte dell’accertata pericolosità del richiedente e dell’assenza di prospettive di una sperimentazione fruttuosa in attività risocializzanti, tale da non richiedere ulteriori approfondimenti». (Sez. 7, n. 7724 del 12/11/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 261292 – 01).
Si tratta di una verifica preliminare e comune ai giudizi sulla concedibilità di ciascuna misura, che, comportando in maniera piø o meno intensa l’osservanza di prescrizioni, potranno essere negativi in presenza di comportamenti reiterati sintomatici di assoluta insensibilità all’osservanza delle regole minime poste a presidio di un adeguato percorso di risocializzazione.
Ed infatti «allorchØ il giudice di merito abbia accertato una rilevante propensione a delinquere del soggetto, desunta da specifici e numerosi precedenti penali e da varie pendenze giudiziarie, Ł giustificato il giudizio prognostico negativo in ordine alle probabilità di successo dell’applicazione di misure alternative al regime carcerario, non essendo sufficiente l’assenza di indicazioni negative ed occorrendo, invece, elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di esito favorevole della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva» (Sez. 1, n. 11573 del 05/02/2013, Barila’, Rv. 255362 – 01).
2.4 Il provvedimento impugnato ha ricostruito a partire dal 2006 fino al 2024 una lunga sequenza di precedenti penali, denunzie e procedimenti giudiziari, che al di là dell’esito di quelli attivati con denunce o pendenti, in assenza di altri elementi favorevoli, hanno sorretto un giudizio di inadeguatezza di qualsiasi misura alternativa alla detenzione rispetto alle finalità rieducative, a fronte del concreto rischio della commissione di ulteriori reati.
E non vi Ł alcuna contraddizione, nel fatto che, dopo avere preso atto del numero pur limitato dei precedenti penali, il giudice di merito abbia dato ampia valorizzazione dei procedimenti pendenti e delle denunce, perchØ essi devono considerarsi – anche in ragione della incontestata reiterazione e pluralità -elementi sintomatici negativi ai quali dare comunque adeguata considerazione (cfr. Sez. 1, n. 38953 del 18/06/2021, Palermo, Rv. 282146 – 01).
La motivazione del provvedimento impugnato appare pertanto corretta, non potendosi giustificare alcuna sottovalutazione del pericolo di commissione di altri reati, nemmeno di fronte ad una pena da espiare di limitata entità.
Il ricorso deve essere quindi respinto e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 24/01/2025.
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME