Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 37724 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 37724 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 28/04/2025 del TRIB. DEL RIESAME di SALERNO Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO COGNOME che ha concluso per la inammissibilità
del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Salerno, decidendo a seguito di annullamento con rinvio con sentenza di questa Corte n. 10782 del 15 gennaio 2025, ha nuovamente accolto l’appello proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno avverso l’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del suddetto Tribunale il 1° agosto 2024 con cui era stata rigettata la richiesta d Pubblico Ministero di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di COGNOME NOME, indagato in ordine ai seguenti reati: –a) tentato omicidio, in concorso con suo fratello NOME, in danno di alcuni appartenenti del gruppo di motociclisti denomiNOME RAGIONE_SOCIALE, nel ruolo di istigatore, determiNOMEre e concorrente morale, laddove COGNOME NOME, detentore di una pistola TARGA_VEICOLO, era stato esecutore avendo esploso 11 colpi di arma da fuoco a distanza ravvicinata che avevano attinto, fra gli appartenenti al suddetto gruppo, COGNOME NOME (raggiunto da cinque proiettili), COGNOME NOME (raggiunto da due proiettili) e COGNOME NOME (attinto da un proiettile); con l’aggravante della premeditazione (capo 1); –b) concorso nei reati di detenzione e porto illegali dell’arma suindicata, utilizza per il compimento del delitto di cui al capo 1) (capo 2); –c) concorso in minaccia aggravata dall’uso di arma (capo 3).
La Cassazione nell’accogliere il ricorso della difesa ha evidenziato che nella valutazione delle esigenze cautelari, sub specie di esigenza di carattere specialpreventivo, i giudici dell’appello cautelare per sostenere tali affermazioni, hanno fatto, come si è già rilevato, espressa leva sull’argomento che non paiono sussistere elementi tali da permettere il superamento della presunzione relativa di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, ex art. 275, comma 3, c.p.p., rispetto all’omicid consumato, in tal senso essendosi considerato mutato il titolo cautelare. Questo esplicito riferimento all’avvenuto mutamento, in modo puramente effettuale, del titolo della richiesta cautelare relativa al reato sub 1), da tentato omicidio a omicidio, c l’innesco del regime presuntivo dettato per il relativo titolo dal citato art. 275, co 3, c.p.p., utilizzato per sorreggere l’affermata sussistenza della esigenze cautelari dell’evenienza delle medesime in grado tale da esigere l’applicazione della misura custodiale nella sua variante più afflittiva, ha instillato nel tessuto giustificat provvedimento impugNOME sensibili profili di contrarietà al quadro normativo e di corrispondente contraddittorietà argomentativa che, a differenza di quanto è risultato per la verifica della gravità indiziaria, ne incrinano la tenuta logica.
2. Il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME NOME suo difensore è sorrett da un unico motivo articolato con la deduzione della violazione dell’art. 606, comma 1, lett.
e), cod. proc. pen., che sarà enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Il ricorrente si duole del fatto che la valutazione delle esigenze cautelari è st lacunosa e contraddittoria, tenuto conto che successivamente ai fatti in contestazione il ricorrente non ha realizzato altre condotte penalmente rilevanti, non sussistendo inoltre elementi significativi della perpetrazione di delitti violenti.
Analogamente l’attività di indagine non ha evidenziato la sussistenza del pericolo di inquinamento probatorio ovvero del pericolo di fuga.
Con requisitoria scritta il Sostituto Procuratore Generale, dott.ssa NOME COGNOME, ha concluso per la inammissibilità del ricorso, avendo il Tribunale congruamente motivato in merito alla sussistenza della esigenza cautelare di cui all’art. 274, lett. c, proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.
Vale il principio secondo cui, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza oppure inattualità ed assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed principi di diritto, rimanendo “all’interno” del provvedimento impugNOME, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 4, n. 45528 del 01/12/2022, N.C., n.m.).
Il Tribunale del riesame ha fornito un percorso logico-argomentativo completo e coerente, in quanto, nel trattare il tema delle esigenze cautelari, unic punto devoluto alla sua cognizione, ha ripercorso in modo analitico la condotta illecita illustrando le ragioni della ricorrenza di un pericolo concreto ed attuale di esigen cautelari di recidivazione criminosa in relazione a reati della stessa specie rispetto quelli per cui il ricorrente risulta indagato nel presente procedimento.
Il nuovo testo dell’art. 274 comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., risulta dalle modifiche apportate dalla I. n. 47 del 2015, se non consente di desumere il pericolo di fuga e di recidiva esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per il q si procede, non osta alla considerazione, ai fini cautelari, della concreta condott perpetrata e delle circostanze che la connotano, in quanto la modalità della condotta
e le circostanze di fatto in presenza delle quali essa si è svolta restano concret elementi di valutazione imprescindibili per effettuare una prognosi di probabile ricaduta del soggetto nella commissione di ulteriori reati (Sez. 5, n. 49038 del 14/06/2017, COGNOME, Rv. 27152201; vedi anche Sez. 1, n. 37839 del 02/03/2016, COGNOME, Rv. 26779801).
In tema di esigenze cautelari invero il pericolo di recidiva è attuale ogni qua volta sia possibile una prognosi in ordine alla ricaduta nel delitto che indichi probabilità di devianze prossime all’epoca in cui viene applicata la misura, seppur non specificatamente individuate, né tantomeno imminenti, ovvero immediate; ne consegue che il relativo giudizio non richiede la previsione di una specifica occasione per delinquere, ma una valutazione prognostica fondata su elementi concreti, desunti sia dalle caratteristiche e dalle modalità del fatto reato, sia dall’analisi della person dell’indagato.
Le indicate modalità e le caratteristiche della condotta criminosa e i profi afferenti alla personalità del ricorrente (modalità esecutive dell’azione delittuo condotta, azione realizzata in concorso, organizzazione e motivazioni personali), costituiscono espressione della concretezza, ma ancora più dell’attualità delle esigenze cautelari connesse al pericolo di recidivazione criminosa.
Va ribadito che l’attualità e la concretezza delle esigenze cautelari non vanno concettualmente confuse con l’attualità e la concretezza delle condotte criminose, sicché il pericolo di reiterazione di cui all’art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. essere legittimamente desunto dalle modalità delle condotte contestate, anche se risalenti nel tempo (Sez. 2, n. 38299 del 13/06/2023, Mati, Rv. 285217; Sez. 2, n. 9501 del 23/02/2016).
2.1. Ciò premesso, il Tribunale del riesame ha posto l’accento sulle modalità ritenute allarmanti e pervicaci – di attuazione condotta realizzata, ponendo la stessa in relazione anche alle intenzioni miNOMErie, pure con uso di armi, più volt manifestate.
Valutando questo comportamento, nel suo complesso, è stato evinto il pericolo attuale e concreto della commissione da parte del ricorrente di delitti in materia d armi e contro la persona: pericolo per fronteggiare il quale non si è reputata bastevole alcuna misura meno afflittiva della custodia inframuraria, id est arresti domiciliari, anche coniugati con lo strumento di controllo elettronico, apparendo concretamente inadeguati, stante la ritenuta incapacità dell’indagato di rispettare le corrisponde prescrizioni.
Invero, i giudici di merito hanno in primo luogo riconosciuto la ricorrenza delle esigenze cautelari socialpreventive da salvaguardare, evidenziando la spregiudicatezza emersa nella realizzazione della condotta violenta attuata dapprima con pugni e schiaffi e
poi coadiuvando il fratello nell’utilizzo della pistola contro numerose persone; nel conclamata disponibilità di armi, utilizzate per minacciare (v. dichiarazioni di COGNOME NOME del 2 ottobre 2024); nella paura per la propria incolumità manifestata dai testimoni escussi a seguiti dei tragici fatti per i quali si procede in considerazione dei comportamenti viole manifestati dal ricorrente in passato e nella immediatezza dei fatti; nel mancato rinvenimento dell’arma utilizzata.
In particolare, è stato evidenziato che il pericolo di reiterazione del reato ravvisabile nelle gravi modalità della condotta, rilevatrici dell’indole delinquenz dell’indagato, nonché nelle motivazione ad esse sottese, sintomatiche della volontà di realizzare una vera e propria spedizione punitiva nel corso di una manifestazione realizzata in un luogo pubblico in termini che destavano un inevitabile allarme sociale.
In altri termini, è stata posta l’attenzione sulla circostanza che la condot realizzata è stata l’occasione per esprimere una violenza e aggressività percepita come un modo di essere e di improntare i rapporti interpersonali.
Sotto il profilo personalistico, con argomenti logici e privi di contraddizione Tribunale del riesame ha poi evidenziato la spregiudicatezza dell’azione criminosa in concorso, le cointeressenze e i rapporti di frequentazione con l’altro correo.
Pertanto, sotto questo profilo il ragionamento del Tribunale di Salerno appare del tutto coerente all’art. 274, lett. c), cod. proc. pen., laddove ha correttame valorizzato, ai fini del riconoscimento della esigenza di prevenire prossime occasioni di ripetizione di condotte criminose della stessa specie, tanto le specifiche modalità e l circostanze della condotta criminosa, quanto i profili personalistici e le spint delinquere del ricorrente.
2.2. A fronte di tali elementi, il ricorso è meramente avversativo e strutturato s argomenti di puro merito.
In negativo, si sostiene che l’indagato non è pericoloso, che la condotta è stata occasionale e che, dunque, non sussiste un pericolo attuale e concreto di reiterazione da scongiurare con l’applicazione della misura cautelare più grave.
Si tratta di circostanze già prese in considerazione e smentite dal Tribunale di Salerno che le ha congruamente valutate senza vizi motivazionali evidenti.
In questa prospettiva, risulta evidente che le doglianze del ricorrente sull attualità e sulla concretezza delle esigenze cautelari appaiano prive di confronto con la motivazione della ordinanza impugnata. Il giudice del riesame ha rispettato pertanto l’obbligo motivazionale di evidenziare le ragioni per cui ha ritenuto sussistere un’al probabilità di reiterazione di condotte criminose della stessa specie, così da riconoscere una prossima, seppure non imminente, occasione di delinquere (Sez. 3, n. 34154 del 24/04/2018 COGNOME, Rv.273674; Sez. 2, n. 6593 del 25/01/2022, Mungiuerra, Rv. 282767).
Anche la doglianza relativa alla misura degli arresti con dispositivo di controllo distanza è infondata in quanto relativo a profilo, anch’esso, preso in esame dai giudici d merito che hanno escluso la possibilità di applicare una qualche misura fiduciaria.
La valutazione in ordine alla “proporzionalità” della misura implica l’apprezzamento del “tipo” di recidiva che si intende contrastare, ovvero della gravità dei reati che si rit probabile possano essere nuovamente commessi, sicché quando si rileva il pericolo di reiterazione di reati caratterizzati da “violenza alla persona”, la misura degli arr domiciliari può ritenersi proporzionata solo se, all’esito di un rigoroso esame dell personalità dell’accusato, si ritenga abbattuto il rischio di violazione delle regole di a contenimento. (Sez. 2, n. 797 del 03/12/2020, Viti, Rv. 280470).
Nell’impugNOME provvedimento, viene puntualmente motivata la scelta della misura massima per l’indagato, e, analogamente, viene motivata la ritenuta inadeguatezza di misure meno afflittive; il Tribunale dà correttamente rilevo, al fine di giustificare la s della massima misura, alla gravità del fatto, posto in essere nel corso di una manifestazione pubblica, con utilizzo di un’arma comune da sparo; alla assoluta banalità del movente; alla disponibilità, appunto, dell’arma e motiva altresì la scelta della massima misura, ritenendo del tutto inadeguata la misura autocustodiale, proprio in ragione della spregiudicatezza dell’azione posta in essere.
Ad ogni modo, secondo l’orientamento assolutamente prevalente, qui condiviso, “in tema di arresti domiciliari, la prescrizione del cosiddetto “braccialetto elettronico” configura un nuovo tipo di misura coercitiva, ma una mera modalità di esecuzione ordinaria della cautela domiciliare, sicché il giudice, ove ritenga unicamente adeguata la custodia inframuraria in ragione della pericolosità dell’indagato e della peculiarità del f contestato, non è tenuto a motivare specificamente sull’inidoneità degli arresti, pur s connotati dall’adozione del braccialetto” (Sez. 4, n. 15939 del 14/03/2024, Deja, Rv. 286343).
In sostanza, l’esclusione della possibile applicazione della misura fiduciaria degl arresti domiciliari, non impone al giudice di merito di fornire un’autonoma motivazione anche in punto di mancanza delle condizioni per applicare la misura di cui all’art. 275, comma 3-bis, cod. proc. pen. che costituisce solo una modalità esecutiva particolare della cautela domiciliare che, nel caso in esame, è stata motivatamente esclusa.
La censura per come formulata rinviene un’obiettiva ragione di sostegno nel principio di diritto secondo cui il giudice investito da una richiesta di applicazione d misura della custodia cautelare in carcere, a seguito delle modificazioni introdotte dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, ove non si sia al cospetto di una delle ipotesi presunzione assoluta di adeguatezza, deve sempre motivare sull’inidoneità della misura
degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico (Sez. U, n. 20769 del 28/04/2016 COGNOME, Rv. 266651).
Il principio indicato va – certo – coniugato con la specificazione che, quando venga formulato un giudizio di inadeguatezza degli arresti domiciliari a contenere il pericolo del reiterazione criminosa, esso, per la sua natura di valutazione assorbente e pregiudiziale, costituisce una pronuncia implicita circa l’inopportunità di impiego di uno degli strument elettronici di controllo a distanza previsti dall’art. 275-bis c.p.p. (Sez. 2, n. 4340 25/09/2019, Marsili, Rv. 277762; Sez. 3, n. 43728 del 08/09/2016, NOME., Rv. 267933).
Infine inammissibili le doglianze dirette a contestare la sussistenza del pericolo di inquinamento probatorio ovvero del pericolo di fuga, dal momento che il Tribunale del riesame ha fatto riferimento al solo pericolo di recidiva.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
L’intervenuta definitività della decisione impone ex art. 310, comma 3, cod. proc. pen., la comunicazione alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art 28 reg. esec. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. cod. proc.
Così deciso in Roma il 18 settembre 2025 re GLYPH Il
Il Presidente pen.