Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 41781 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 41781 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a POMIGLIANO D’ARCO il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 05/04/2023 del TRIB. LIBERTA’ di BOLOGNA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che le parti non hanno formulato tempestiva richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, da ultimo, in forza dell’art. 17 del decreto-legge 23 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, nella legge 10 agosto 2023, n. 112.
Lette la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. modif., del AVV_NOTAIO Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso, nonché, nell’interesse del ricorrente, la memoria dell’AVV_NOTAIO, che, replicando alla requisitoria del P.G., conclude per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 23/11/2022, il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Bologna applicava a NOME COGNOME la misura cautelare della custodia in carcere in relazione alle imputazioni provvisorie di bancarotta
fraudolenta patrimoniale (per plurime distrazioni) e documentale e di autoriciclaggio (per operazioni commesse tra dicembre 2020 e gennaio 2021 in relazione a un importo complessivo di 145 mila euro). Con ordinanza deliberata il 05/04/2023, il Tribunale del riesame di Bologna ha confermato l’ordinanza del 10/03/2023 con la quale il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Bologna aveva rigettato l’istanza di revoca degli arresti domiciliari medio tempore applicati a COGNOME – e, in subordine, di sostituzione con misura meno afflittiva.
3. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. mod., il AVV_NOTAIO Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione AVV_NOTAIO ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. Nell’interesse del ricorrente, l’AVV_NOTAIO ha prodotto una memoria con la quale, replicando alla requisitoria del P.G., conclude per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere rigettato, pur presentando plurimi profili di inammissibilità.
1.1. In premessa, il Collegio osserva che l’avviso di udienza e la requisitoria del P.G. sono state comunicate tardivamente al codifensore AVV_NOTAIO (che, pur non avendo proposto l’appello deciso con l’ordinanza oggi impugnata, non risulta, dagli atti trasmessi, revocato), ma, in entrambi i casi, verrebbe in rilievo, al più, una nullità a regime intermedio, non eccepita né dall’AVV_NOTAIO nelle conclusioni con le quali è intervenuto nel presente giudizio, né dallo stesso AVV_NOTAIO.
1.2. Sempre in premessa, mette conto osservare, in generale, che le censure articolate dal ricorso risultano in larga misura reiterative di quelle già dedotte con l’appello cautelare e puntualmente disattese dal Tribunale del riesame, dovendo le stesse essere considerate, pertanto, non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere alla tipica funzione di una critica argomentata all’ordinanza oggetto di ricorso (cfr. Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708).
Il giudice dell’appello cautelare ha rilevato che nessuno degli elementi addotti a sostegno della richiesta di revoca o di attenuazione della misura cautelare applicata risulta significativo ai fini in questione. In particolare l’ordinanza impugnata ha escluso che il mero decorso del tempo possa assumere rilievo ai fini dell’attenuazione o della cessazione della misura cautelare se non accompagnato da circostanze suscettibili di positivo apprezzamento in chiave di ridimensionamento del periculum libertatis, tale non potendosi considerare il “contegno collaborativo” dell’indagato, già considerato e valorizzato dal Giudice delle indagini preliminari nella decisione di sostituzione della misura carceraria con quella degli arresti domiciliari, dovendosi peraltro escludere che i poco più di quattro mesi di sottoposizione a misure cautelari costituiscano indice di rilievo ai fini delle esigenze cautelari e della deterrenza, trattandosi di periodo oggettivamente molto breve, soprattutto in considerazione della consistenza delittuosa dei fatti e della prolungata durata delle condotte criminose (reiterate per molti anni). Il ricorrente reitera le deduzioni relative al contegno collaborativo e al periodo di sottoposizione a misure cautelari, ma si sottrae al
puntuale, necessario confronto critico con le valutazioni del giudice dell’appello cautelare.
Il ricorso, peraltro, sostiene che il Tribunale del riesame ha valutato in modo, per così dire, “atomistico” gli elementi favorevoli all’imputato, ma, al contrario, è l’impugnante a svalutare indici che, nell’economia del ragionamento del giudice dell’appello cautelare, assumono significativo rilievo, quali il curriculum criminale di COGNOME, caratterizzato da plurime condanne per reati contro il patrimonio (furti, ricettazione, molteplici truffe), contro la fede pubblic (contraffazioni, falsità, frodi informatiche), per reati di resistenza a pubblico ufficiale (due condanne), nonché dai due procedimenti pendenti nei suoi confronti dinanzi all’autorità giudiziaria di Roma e di Bologna. Infondata è dunque la censura del ricorso.
Il ricorso fa leva poi, per un verso, sull’epoca ritenuta risalente delle condotte delittuose e, per altro verso, sul prospettato ostacolo alla reiterazione delle condotte criminose rappresentato dai sequestri e dalla sopravvenuta indisponibilità, in capo al ricorrente, delle società coinvolte nella vicenda. Anche queste doglianze non meritano accoglimento.
Quanto alle prime, il ricorso non si confronta con il dato valorizzato dal giudice dell’appello cautelare, ossia l’amplissimo arco temporale (dal 2014 al 2020) in cui – nell’impostazione delle imputazioni provvisorie – sono state poste in essere le condotte generatrici di un danno patrimoniale di rilevante gravità, con l'”appendice” rappresentata dal fatto di autoriciclaggio pure contestato: rilievo, questo, che, nel percorso argonnentativo dell’ordinanza impugnata, rileva – in uno con i precedenti richiamati – ai fini della prognosi del periculum liberatis (e dell’adeguatezza della misura applicata) in quanto espressivo di una rilevante capacità a delinquere.
Quanto alle seconde, l’ordinanza impugnata ha osservato che i sequestri relativi al patrimonio dell’indagato (almeno quello noto) e la dedotta dissoluzione degli assetti societari che hanno portato alle condotte incriminate non escludono il pericolo, concreto e attuale, di recidiva, posto che a COGNOME sono ascritte, con le imputazioni provvisorie, condotte delittuose commesse in veste di amministratore di fatto della fallita (e di altro quattro società riconducibili medesimo gruppo), con il concorso di prossimi congiunti e di professionisti (il commercialista), sicché i fatti attribuitigli sono facilmente suscettibili d reiterazione anche senza attuali disponibilità patrimoniali personali attraverso la prestazione della propria attività come amministratore di fatto per conto di terzi e mettendo a disposizione la propria consolidata esperienza criminale. Il ricorso, per un verso, si rivela sul punto meramente reiterativo, mentre, per altro verso, articola, in buona sostanza, questioni di merito, volte a sollecitare una
rivisitazione, esorbitante dai compiti del giudice di legittimità, della valutazione del materiale indiziario che l’ordinanza impugnata ha operato, sostenendola con motivazione coerente con i dati conoscitivi richiamati e immune da vizi logici.
Il giudice dell’appello cautelare ha dunque compiutamente esaminato e replicato le doglianze dell’indagato, facendo buon governo del principio di diritto in forza del quale – in assenza di una situazione di fatto inscindibilmente correlata ai fatti oggetto delle imputazioni provvisorie – il giudizio sull sussistenza dell’esigenza cautelare deve fondarsi su elementi concreti – e non congetturali – rivelatori di una continuità ed effettività del pericolo reiterazione, attualizzata al momento della adozione della misura, e idonei a dar conto della continuità del periculum líbertatis nella sua dimensione temporale, da apprezzarsi sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell’indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi dell’effettività di un concreto ed attuale pericolo di reiterazione (Sez. 5, n. 12618 del 18/01/2017, Cavaliere, Rv. 269533). Rilievo, questo, che rende ragione dell’infondatezza delle doglianze relative all’onere motivazionale che, secondo il ricorrente, non sarebbe stato osservato dall’ordinanza impugnata.
Né meritano accoglimento le censure relative all’adeguatezza della misura degli arresti domiciliari. Come si è visto, l’ordinanza impugnata, con motivazione immune da vizi logici, ha attribuito agli elementi valorizzati e alle argomentazioni svolte valenza sul piano sia della permanenza della esigenze cautelari, sia dell’adeguatezza della misura attualmente applicata, sicché non trova fondamento la lamentata carenza della motivazione, tanto più che l’ordinanza stessa ha sottolineato la modulabilità esecutiva della misura in presenza di nuove possibilità di occasioni lavorative (come, del resto, già accaduto).
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 13/09/2023.