Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 3446 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 3446 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOMECOGNOME nato a Cerignola il 19/12/1967
avverso l’ordinanza del 27/06/2024 del Tribunale di Roma
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito l’avv. NOME COGNOME difensore di fiducia di NOME COGNOME che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Roma, adito in sede di riesame ex art. 309 cod. proc. pen., confermava l’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il medesimo Tribunale in data 27 maggio 2024 con cui veniva applicata la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di NOME COGNOME per avere concorso nel reato di detenzione ai fini di spaccio
di sostanza stupefacente del tipo cocaina ex art. 73, comma 1, d.P.R. del 9 ottobre 1990 n 309 sub capi lett. B e C della provvisoria contestazione.
Ha proposto ricorso NOME COGNOME con atto sottoscritto dai difensori di fiducia, deducendo la violazione di legge, in relazione agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen., e il vizio di motivazione quanto alla ritenuta attualità del pericolo di reiterazione del reato e alla adeguatezza della misura cautelare in corso.
2.1. Nello specifico, il ricorrente ha osservato che:
-i reati in contestazione risalivano all’anno 2020 mentre la misura era stata applicata solo nel 2024;
-successivamente a tali reati il ricorrente non si era reso autore di ulteriori condotte criminose (non era indagato né risultavano condanne a suo carico);
-i precedenti penali erano risalenti nel tempo – l’ultimo reato si collocava nel 2017e non erano specifici.
Inoltre, il Tribunale aveva, in modo assertivo, ritenuto che il COGNOME – solo per avere finanziato l’acquisto di cocaina- fosse inserito in un allarmante “contesto criminale” e/o comunque vicino “al gruppo malavitoso COGNOME” , facente capo NOME COGNOME. Nondimeno le dichiarazioni del COGNOME – secondo cui il gruppo si era rivolto per il finanziamento “a brave persone… a persone che lavorano…”smentivano tale chiave di lettura.
Ed ancora, non aveva significato “indiziario” l’origine sconosciuta della provvista, fornita dal Napolitano per finanziare l’acquisto di cocaina, essendo facoltà dell’indagato quella di non rispondere.
2.2. In relazione poi al profilo della adeguatezza della misura, il ricorrente ha evidenziato come le esigenze cautelari- ove ritenute esistenti – potessero essere adeguatamente preservate con la misura meno afflittiva degli arresti domiciliari.
La motivazione spesa in parte qua dal Tribunale era illogica ( i.e ulteriori operazioni di finanziamento potevano essere compiute anche dal luogo del domicilio coatto) soprattutto se rapportata alle concrete ed effettive modalità della condotta criminis ascritta al ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato e va, pertanto, respinto.
1.1. Il devolutum è limitato all’attualità e concretezza del pericolo di reiterazione del reato nonché alla adeguatezza della misura della custodia cautelare in carcere attualmente in corso.
Il primo motivo – con cui è stata censurata la motivazione del provvedimento in relazione al ritenuto pericolo di recidiva soprattutto in considerazione del “decorso del tempo” – è infondato.
Il Tribunale del riesame stigmatizzava sia le allarmanti modalità del fatto che la pervicacia criminale manifestata dal Napolitano.
Si legge nell’ordinanza impugnata come il ricorrente, unitamente al compaesano COGNOME, avesse finanziato due operazioni di narcotraffico gestite e dirette dal “gruppo Colafigli per l’importo di 400.000 euro: la prima operazione aveva avuto ad oggetto l’acquisto di trenta chili di cocaina proveniente dalla Colombia mentre la seconda alcune centinaia di chili di hashish importate dalla Spagna. Per ciascuna delle due operazioni il COGNOME aveva fornito la somma di 200.000 euro.
I Giudici di merito evidenziavano, a tal riguardo, come il gruppo RAGIONE_SOCIALE per assicurarsi l’approvvigionamento della ingente fornitura di stupefacente che doveva “arrivare” in Italia per il tramite di intermediari albanesi- aveva avuto la necessità, per carenza di liquidità, di reperire finanziamenti “esterni”. A tal fine i sodali, COGNOME e COGNOME, su incarico del capo NOME COGNOME, avevano aperto e mantenuto i contatti con i vari “finanziatori interessati” all’operazione, tra i quali compariva il nome dello “zio” ( i.e. NOME COGNOME), indicato- nel corso delle diverse conversazioni telefoniche- come colui che “puntava” e/o come “quello che contava”.
Ed effettivamente, nell’ordinanza impugnata, veniva ricostruito il primario ruolo rivestito dall’attuale ricorrente nell’attività di finanziamento: il COGNOME , in più di un’occasione, era entrato personalmente e direttamente in contatto con il capo del sodalizio ed anche con alcuni componenti del gruppo , aveva preso parte ad incontri e riunioni per definire le modalità dell’operazione, ed aveva pro manibus affidato ai COGNOME – in due distinte occasioni – la somma di 200.000 euro, per l’acquisto della fornitura di cocaina e di hashish.
2.2. La dinamica della vicenda ma soprattutto la circostanza che il COGNOME si fosse in diverse occasioni “relazionato” direttamente con il COGNOME in persona e/o comunque con i suoi uomini più fidati, che fosse stato dagli stessi indicato indicato come “quello che punta” e definito come “quello che conta”, che avesse con una certa dimestichezza e disinvoltura – investito nell’operazione ingenti somme di danaro erano per i Giudici di merito indicatori di elevato spessore criminale e, comunque, della esistenza di rapporti quanto meno fiduciari tra il COGNOME e soggetti, stabilmente inseriti nel settore del narcotraffico.
Del resto, evidenziavano altresì i Giudici del riesame come il ricorrente non fosse persona dalla fedina penale immacolata, avendo fino ad epoca prossima ai fatti di causa (i.e. 2017) riportato condanne definitive per fatti – reato,
GLYPH
oggettivamente gravi e allarmanti (tra cui condanne per i reati di associazione per delinquere, truffa, falso e riciclaggio).
La motivazione, fornita dai Giudici di merito, quanto alla ritenuta sussistenza del pericolo, concreto e attuale, di reiterazione del reato è esaustiva, congrua e resa in aderenza ai canoni tracciati dalla giurisprudenza di legittimità: l’entità del finanziamento, il modus agendi e il diretto rapporto con il COGNOME denotavano uno spessore criminale di non poco momento.
2.3. Anche la prospettata efficacia “neutralizzante” del fattore “tempo”, per essere stata la misura custodiale disposta dopo circa quattro anni dalle contestate condotte criminose, non mina la tenuta logica del provvedimento impugnato.
Indubbiamente il “decorso del tempo” nel procedimento cautelare assume rilevanza e ha un peso diverso a seconda della fase nella quale viene effettuata la valutazione del giudice circa l’attualità delle esigenze cautelari. Nel momento “genetico”, la valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative presuppone un’analisi accurata delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale che deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti (cfr tra le tante, Sez. 5, n. 11250 del 19/11/2018, Avolio, Rv. 277242; Sez. 2, n. 18744 del 14/4/2016, COGNOME, Rv. 26694).
Nel caso di specie, lo specifico thema è stato congruamente e convincentemente scrutinato, laddove è stato spiegato come – a dispetto del tempo decorso- il pericolo di recidiva fosse nondimeno attuale e concreto – per nulla congetturale- sia in considerazione delle (descritte) dinamiche fattuali sia in ragione del continuo rapportarsi del Napolitano con il gruppo RAGIONE_SOCIALE, anche dopo il finanziamento, per il tentativo di recuperare l’investimento nel corso del 2021 (pag. 25 del provvedimento).
2.4. Il percorso giustificativo – tracciato dalla decisione gravata- non soffre vulnus o manifeste incongruenze logiche, vieppiù al cospetto di argomentazioni che, lungi dall’evidenziare carenze o illogicità o contraddittorietà di motivazione a carico dell’ordinanza impugnata, hanno sollecitato un diverso apprezzamento delle esigenze cautelari, che fuoriesce dall’ambito riservato al giudizio di legittimità (Sez. un., n. 11 del 22/3/2000, COGNOME, Rv 215828; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, COGNOME, Rv. 276976; Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017, Rv 269885), e affidato al mero decorso del tempo efficacia risolutiva, prescindendo dalla complessiva e unitaria valutazione vicenda per cui è processo.
Manifestamente infondate sono, invece, le ulteriori ragioni di censura poste a fondamento della “adeguatezza” della misura: le relazioni e i rapporti di affari erano agevolmente ripristinabili e facilmente gestibili potendo le operazioni di
finanziamento e la relativa attività di finanziatore essere svolte anche dal domicilio coatto non presupponendo spostamenti sul territorio (cfr pag. 25 del provvedimento).
3.1. Anche in tal caso il Tribunale, con motivazione per nulla illogica e contraddittoria, ha adottato una linea argomentativa rispettosa del consolidato insegnamento di legittimità, secondo cui in materia di provvedimenti de libertate la Corte di Cassazione non ha alcun potere né di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate (ivi compreso lo spessore degli indizi), né di rivalutazione delle condizioni soggettive dell’indagato in relazione alle esigenze cautelari ed all’adeguatezza delle misure, poiché sia nell’uno che nell’altro caso si tratta di apprezzamenti propri del giudice di merito.
Il controllo di legittimità è circoscritto all’esame del contenuto dell’atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato, la correttezza allo stato degli atti della qualificazione giuridica attribuita ai fatti e, dall’altro, l’assenza di illogicità evidenti nelle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento : non sono proponibili censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, COGNOME, Rv. 276976 – 01; Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017, COGNOME, Rv 269885; Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, COGNOME, Rv 241997; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, COGNOME, Rv 252178).
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente – ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. – al pagamento delle spese processuali. art. 94 disp. att. cod, proc.
Alla Cancelleria vanno demandati gli adempimenti ex pen.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. .(. 0 ~m4:t Manda alla Cancelleria per gli adempimenti ex art. 94 -1sp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 17/12/2024.