Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 30017 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 30017 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 11/06/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il Tribunale di Catanzaro, adito ex art. 310 cod. proc. pen.,ha respinto l’appello cautelare proposto nell’interesse di XXXXXXXXXXXXXXXX avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Castrovillari il 24/07/2024,con la quale era stata rigettata l’istanza di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari presso l’abitazione della sorella, eventualmente corredati dalle prescrizioni previste dall’art. 275 bis cod. proc.pen..
A carico del ricorrente risulta emessa una misura cautelare applicativa della custodia cautelare in carcere per i reati di cui agli artt. 423, 425 n. 2 cod. pen. (per avere, dopo avere preannunciato il gesto, dato fuoco all’abitazione dell’ex moglie), e 572cod. pen.. Il giudizio di merito si Ł concluso in primo grado, il 09/05/2024, con l’emissione di sentenza, a seguito di rito abbreviato, di condanna dell’imputato per i reati sopra indicati, previa riqualificazione del delitto di maltrattamenti in famiglia nel reato ex art. 612 bis cod. pen., alla pena di tre anni e sei mesi di reclusione.
Il Tribunale, a fondamento del provvedimento reiettivo, ha ritenuto, in sintesi, che il quadro cautelare a carico del prevenuto, valutato nel provvedimento genetico e nel provvedimento del medesimo Tribunale, che, in funzione di Giudice del Riesame, lo aveva integralmente confermato, non si fosse attenuato, non essendo emerso alcun sostanziale elemento di novità, idoneo a sovvertirlo o a modificarlo.
Ricorre per cassazione XXXXXXXXXXXXXXXX, a mezzo dell’avv. NOME COGNOME che, con un unico motivo, deduce violazione dell’art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e), in relazione agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen.
L’impugnata ordinanza ha omesso di esporre un percorso logico argomentativo idoneo a rappresentare una concreta disamina delle circostanze fattuali del caso concreto che potesse giustificare la valutazione negativa di idoneità in concreto degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico a contenere il rischio di recidiva; il Tribunale ha omesso infatti di
– Relatore –
Sent. n. sez. 2039/2025
CC – 11/06/2025
considerare che l’invocata misura meno afflittiva sarebbe scontata in un contesto territoriale diverso e lontano da quello in cui si erano svolti i fatti oggetto del processo.
Il Procuratore generale, NOME COGNOME ha depositato requisitoria scritta, con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
La Difesa ha depositato una memoria con la quale ulteriormente argomenta ed insiste nell’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso Ł infondato e va rigettato.
2.Il Tribunale del riesame ha, con motivazione congrua e non illogica, ritenuto chegli argomenti rappresentati dalla Difesa in sede di appello, non fossero idonei a fondare un giudizio di affievolimento dell’esigenza di cui all’art. 274 lett. c ) cod. proc. pen.: le argomentazioni dei Giudici della cautela rispondono ai consolidati orientamenti giurisprudenziali, giacchØ il pericolo di recidivanza non coincide con la verifica dell’esistenza di occasioni di riproduzione della condotta illecita, richiedendo piuttosto una valutazione prognostica circa la probabile ricaduta nel delitto, fondata sia sulla permanenza dello stato di pericolosità personale dell’indagato dal momento di consumazione del fatto sino a quello in cui si effettua il giudizio cautelare, desumibile dalle modalità realizzate della condotta, dall’analisi soggettiva della sua personalità, sia sulla presenza di condizioni oggettive ed esterne all’accusato, ricavabili da dati ambientali o di contesto che possano attivarne la latente pericolosità, favorendo la recidiva (Cass. pen., Sez. I, n. 12734, 20/10/2021; nello stesso senso Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, Rv. 282891).
In particolare, ilTribunale ha dato congruamente conto di quali fosserogli elementi fondanti l’attualità del pericolo della reiterazione del reato,valorizzando l’estrema gravità dei fatti-reato addebitati, avendo il prevenuto«mostrato una personalità pervicace nella vessazione della malcapitata vittima (per come si desume dalla reiterazione per un’apprezzabile lasso di tempo di siffatti comportamenti riprovevoli) … la vicenda in esame lascia emergere l’assoluta pervicacia criminosa del ricorrente il quale non esitava a dare fuoco all’abitazione della moglie e la sua negativa personalità, ancor piø gravemente lumeggiatura dalla circostanza per cui lo stesso farebbe sovente uso di alcol, ovvero di sostanze stupefacenti».
Nell’ordinanza impugnata ha inoltre trovato ragionevole scrutinio il tema dell’adeguatezza della misura di massimo rigore applicata, in considerazione dell’inidoneità di altre soluzioni a tutelari i pericoli cautelari;si rilevava, in particolare,come i fatti, che potevano avere esiti anche irreparabili, fossero stati commessi nonostante e ad onta della vigenza di un rimedio cautelare in atto, e che neppure aveva sortito alcun effetto la sentenza non definitiva con cui, il 22 giugno 2023, l’imputato era stato condannato per il delitto di maltrattamenti ai danni della moglie.
Osservava, quindi, il Tribunale come l’applicazione della misura degli arresti domiciliari, pur con applicazione del c.d.braccialetto elettronico ed in luogo diverso e distante (peraltro relativamente, dal momento che, come anche rilevato dal Procuratore generale in seno alla sua requisitoria, il luogo di esecuzione degli invocati arresti domiciliari indicato nell’istanza dista soli 17 km. dall’abitazione della moglie), non fosse comunque idonea a preservare le ravvisate esigenze di tutela sociale, non impedendo in assoluto al ricorrente di riprendere le comunicazioni con la vittima e di replicare le condotte criminose del tipo di quella per cui si procede.
La Difesa, nel contestare tali apprezzamenti logicamente espressi, introduce argomenti di merito volti a sollecitare una diversa valutazione, improponibile in sede di legittimità.
Del tutto logicamente il Tribunale ha quindi concluso che la misura degli arresti domiciliari fosse inconciliabile con le imperiose esigenze sottese alla misura in corso di esecuzione, stante l’impossibilità di concedere all’indagato un credito fiduciario di cui egli non risulta meritevole. NØ a diverso avviso può condurre l’argomento, ribadito in sede di memoria difensiva, per il quale l’attuale adempimento degli obblighi civilistici di mantenimento nei confronti dell’ex compagna da parte del prevenuto dimostrerebbe un inizio di rivisitazione critica da parte del medesimo, trattandosi infatti di adempimento di un obbligo.
Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve pertanto essere respinto, ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. Non comportando la presente decisione la rimessione in libertà del ricorrente, segue altresì la disposizione di trasmissione, a cura della Cancelleria, di copia del provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario di riferimento, ai sensi dell’art. 94, comma 1ter , disp. att. cod. proc. pen.
Deve, infine, rilevarsi che, in caso di diffusione del presente provvedimento, devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in quanto imposto dalla legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti previsti dall’art. 94, comma 1ter , disp. att. cod. proc. pen.
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.
Così Ł deciso, 11/06/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME