Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 43705 Anno 2024
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 43705 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 23/10/2024
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
COGNOME
R.G.N. 27032/2024
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a ROMA il 28/08/1968 avverso l’ordinanza del 12/06/2024 del TRIB. RAGIONE_SOCIALE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 12 giugno 2024, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto l’istanza, avanzata da NOME COGNOME finalizzata ad ottenere la misura alternativa della detenzione domiciliare o quella dell’affidamento in prova, ritenendo che il precedente per truffa e i due precedenti per falsità in scrittura privata, unitamente ai plurimi carichi pendenti per truffa e le numerose segnalazioni a suo carico dal 2018 al 2023 per condotte commesse anche sotto falso nome, prefiguravano un pericolo di recidiva specifica che non poteva dirsi attenuato dalle condotte riparatorie da lui attuate in favore di sole sei persone offese e dalle condizioni cliniche del condannato.
In particolare il Tribunale di sorveglianza evidenziava che le condotte per le quali COGNOME era stato segnalato erano state eseguite con modalità telematiche, agevolmente reiterabili in regime di detenzione domiciliare o nel corso dell’attività lavorativa presso call center, ove il condannato, ai fini della fruizione, della misura alternativa, aveva documentato di poter essere assunto.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il difensore di NOME COGNOME articolando due motivi di censura ex art. 606 lett. b) ed e) in riferimento agli artt. 678 e 666, comma 5, cod. proc. pen. e per contraddittorietà della motivazione, il primo in relazione al mancato accoglimento della domanda di affidamento in prova e il secondo in relazione al mancato accoglimento della detenzione domiciliare.
Si lamenta che il Tribunale di sorveglianza non aveva considerato che i fatti indicati nel certificato dei carichi pendenti si fermano all’anno 2018 e aveva desunto la sua pericolosità non da dati oggettivi; avrebbe errato nello svalutare le condotte riparatorie, dimenticando che le persone
offese risarcite erano otto e non sei; avrebbe banalizzato le serie condizioni cliniche del condannato; avrebbe ancora errato nel non effettuare alcuna attività istruttoria.
Con successiva memoria in data 03/09/2024 il difensore di COGNOME ha illustrato le sue ragioni insistendo in particolare sulla correttezza del suo comportamento anche successivo al diniego delle misure alternative e producendo documentazione sanitaria.
Il Procuratore Generale, NOME COGNOME ha depositato memoria scritta con la quale chiede il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł infondato e va pertanto respinto.
Le censure proposte tendono sostanzialmente ad ottenere un percorso rivalutativo degli elementi già esaminati nel provvedimento impugnato a fronte di una motivazione precisa e coerente in punto di fatto.
Il Tribunale di sorveglianza ha incentrato la sua valutazione sul dato che, a fronte della pena da espiare per reati di truffa commessi tra il 2017 e il 2018, il condannato aveva altri due precedenti penali per reati di falso e un altro per il reato di truffa, ma soprattutto in epoca successiva alla commissione degli illeciti per i quali deve scontare la pena, tra il 2018 e il 2023, era stato segnalato per analoghe condotte di truffa o per quelle connesse di sostituzione di persona altre venti volte.
Dalle segnalazioni risultava reiterato l’illecito con analoghe modalità prevalentemente affidate all’uso di strumenti telematici.
Il ricorrente contesta che vi sia prova di suoi comportamenti successivi al 2018, limitandosi ad affermare che non corrisponderebbe a verità quanto attestato dalle informazioni fornite con propria nota del 06/12/2023 dal Commissariato di P.S. Monteverde. Ma oltre a dedurre genericamente che alcune informazioni agli inquirenti erano state fornite da lui, non spiega le ragioni per le quali il giudice di merito non avrebbe dovuto tenere conto di quelle risultanze e perchØ dovevano ritenersi false.
Il provvedimento impugnato ha pertanto fatto corretta applicazione del principio, secondo il quale «ai fini della concessione dell’affidamento in prova al servizio sociale, pur non potendosi prescindere dalla natura e dalla gravità dei reati per cui Ł stata irrogata la pena in espiazione, Ł necessaria la valutazione del comportamento del condannato successivo ai fatti per i quali Ł stata pronunciata la condanna, onde verificare la concreta sussistenza di una positiva evoluzione della sua personalità, tale da rendere possibile il reinserimento sociale mediante la misura alternativa richiesta» (Sez. 1, n. 7873 del 18/03/2023, dep. 2024, Rv. 285855 – 01).
E difatti «pur non potendosi prescindere dalla natura e dalla gravità dei reati per cui Ł stata irrogata la pena in espiazione, quale punto di partenza dell’analisi della personalità del soggetto, Ł tuttavia necessaria la valutazione della condotta successivamente serbata dal condannato, essendo indispensabile l’esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, attesa l’esigenza di accertare non solo l’assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva.» (Sez. 1, n. 4390 del 20/12/2019, dep. 2020, Rv. 278174 – 01).
Sulla scorta di tali così numerose, costantemente reiterate e anche recenti segnalazioni per fatti analoghi a quelli per i quali il condannato deve scontare la pena e a quelli per i quali ha precedenti specifici, il Tribunale di sorveglianza ha correttamente vagliato il pericolo di recidiva in funzione anche del giudizio prognostico sul buon esito della prova e della efficacia dissuasiva della detenzione domiciliare.
Con percorso logico, immune da vizi, il Tribunale di sorveglianza ha escluso che, rispetto a tale serialità nella reiterazione, i modesti importi versati alle persone offese a titolo di riparazione potessero offrire elementi rassicuranti ai fini di un giudizio favorevole per il condannato; e in questa valutazione nessuna incidenza può avere il fatto che il numero assai limitato di soggetti risarciti fosse pari ad otto anzichØ a sei, come si legge nel provvedimento.
Il Tribunale di sorveglianza ha valutato anche le condizioni cliniche del condannato e di un suo stretto familiare, evidenziando tuttavia che esse non potevano supplire alla carenza dei presupposti per i benefici richiesti, atteso che l’elevato pericolo di recidivanza poteva essere semmai aggravato dalle modalità di svolgimento delle misure alternative richieste: la detenzione domiciliare non avrebbe potuto frenare la commissione di ulteriori reati con modalità telematiche e l’affidamento in prova con lo svolgimento di un’attività lavorativa in un call center avrebbe semmai offerto maggiori occasioni di reiterazione.
Gli elementi sopravvenuti allegati alla memoria del 03/09/2024 (la costituzione in carcere e l’aggravamento delle condizioni di salute) non possono avere alcuna refluenza sulla valutazione dei motivi di ricorso ma potranno essere valutati ai fini di altra successiva istanza.
Infine del tutto generica deve considerarsi la censura riguardo alla mancata attivazione dei poteri istruttori del Tribunale di sorveglianza, visto che non risultavano dedotte circostanze meritevoli di ulteriori verifica o non sufficientemente provate dagli elementi in atti.
Il ricorso deve essere pertanto rigettato con la conseguente condanna alle spese del ricorrente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così Ł deciso, 23/10/2024
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME