Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 34792 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 34792 Anno 2025
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2025
SENTENZA
Sul ricorso proposto da COGNOME NOME nato a Catanzaro il DATA_NASCITA avverso l ‘ ordinanza resa dal Tribun ale di Catanzaro il 6/5/2025 lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; preso atto che non è intervenuta richiesta di trattazione orale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Catanzaro, respingendo la richiesta di riesame proposta nell’interesse di NOME COGNOME, ha confermato l’ordinanza resa dal GIP del Tribunale di Catanzaro il 3 aprile 2025 che ha applicato al predetto la misura cautelare degli arresti domiciliari nella veste di indiziato per i reati di usura aggravata e di estorsione in danno di NOME COGNOME.
Si addebita a NOME COGNOME di avere preteso interessi usurari da NOME COGNOME in relazione ad un debito di NOME COGNOME nei confronti di NOME COGNOME, che il primo si era accollato, facendosi rilasciare diverse cambiali comprensive degli interessi, e di avere esercitato minaccia al fine di costringerlo al pagamento.
Avverso detta pronunzia ha proposto ricorso l’i ndagato, deducendo quanto segue.
2.1 Inutilizzabilità delle dichiarazioni rese in sede di sommarie informazioni l’11 gennaio e il 26 settembre 2024 da parte della persona offesa NOME COGNOME, eccezione già dedotta con specifici motivi di riesame, nonché violazione di norme processuali e in particolare degli artt. 63 e 191 cod.proc.pen., e vizio di motivazione in ordine alle argomentazioni in forza delle quali il Tribunale ha ritenuto infondata l’eccezione nel provvedimento impugnato.
Secondo il Tribunale, NOME COGNOME non sarebbe concorrente nel reato di usura commesso dal COGNOME, in quanto non conosceva il tasso di interesse usurario che NOME COGNOME avrebbe praticato in danno di NOME COGNOME, sicché non può ravvisarsi nei suoi confronti l’elemento psicologico del dolo. Nella ricostruzione dei fatti offerta dall’ ordinanza NOME COGNOME, accogliendo la richiesta di NOME COGNOME di essere accompagnato da NOME COGNOME per ottenere un prestito in denaro, aveva semplicemente supposto e comunicato allo COGNOME che NOME avrebbe potuto praticargli un tasso di interesse tra il 10 e il 15%, ma non ne era certo. Questa ricostruzione condivisa dal GIP e dal Tribunale è smentita radicalmente dalle stesse dichiarazioni di COGNOME, il quale ha riferito di avere detto a COGNOME che sicuramente NOME gli avrebbe applicato un tasso di interesse. Contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale di Catanzaro, NOME COGNOME era perfettamente consapevole delle condizioni usurarie del prestito e pertanto risponde di concorso nel reato di usura, avendo messo in contatto l’usuraio con l’usurato. Le dichiarazioni di COGNOME relative al tasso di interesse avendo natura indiziante avrebbero dovuto essere rese con le garanzie di cui all’art. 63 cod.proc.pen., la cui ratio è quella di evitare che taluno, sentito dalla polizia giudiziaria come persona informata sui fatti, renda dichiarazioni indizianti auto ed eteroaccusatorie, senza la presenza di un difensore e ignorando le garanzie a sua tutela. NOME COGNOME in entrambe le occasioni in cui è stato sentito non era assistito da difensore, né gli erano stati formulati gli avvisi di cui all’art. 63 cod.proc.pen., sicché le dichiarazioni debbono ritenersi inutilizzabili erga omnes .
2.2 Vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata e contraddittorietà processuale della stessa con alcuni atti di indagine e in particolare con i verbali di sommarie informazioni rese da COGNOME e il tenore di due intercettazioni telefoniche, nonché violazione degli articoli 644, 629 e 61 primo comma n. 2 cod.pen. e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria per i reati di estorsione ed usura e anche in merito alla contestata aggravante di cui all’articolo 644 quinto comma numero 3 cod.pen. oggetto di specifica censura e alla non contestata aggravante di cui all’articolo 644 comma quinto numero 4 cod.pen. riconosciuta dal Gip di Catanzaro.
Il Tribunale ha infatti ritenuto raggiunta la gravità indiziaria in ordine ad un episodio di finanziamento realizzato da NOME nei confronti di COGNOME, trasformatosi poi in un prestito usurario da parte di NOME e di NOME COGNOME nei confronti di
NOME COGNOME, subentrato al calciatore nel debito. Osserva il ricorrente che nessuna ipotesi di concorso nel reato di usura lega COGNOME a NOME COGNOME, sicché l’ordinanza indiziaria si fonda su una circostanza inesistente. Il Tribunale sostiene che NOME COGNOME si sarebbe accollato il debito di NOME COGNOME nei confronti di NOME COGNOME pari a 10.000 € , pretendendo dal primo la maggior somma di 12.500 € , costringendolo quindi a sottoscrivere 5 cambiali da 2.500 € l’una , tra maggio e giugno 2023.
Tale prospettazione si pone in contrasto con alcuni atti di indagine e in particolare con le dichiarazioni di NOME COGNOME e il contenuto dei progressivi di intercettazione. La sottoscrizione delle cambiali è avvenuta in un periodo diverso rispetto a quello ritenuto dal riesame, e cioè non tra maggio e giugno, ma tra luglio e agosto; NOME COGNOME si è accollato il debito di NOME COGNOME, ma non ha preteso la corresponsione di 12.500 €; l’assunzione da parte di NOME COGNOME del debito di NOME COGNOME nei confronti di NOME COGNOME è avvenuta per aiutare l’amico, dando in pagamento a NOME COGNOME al prezzo di 12.500 € un orologio di marca Rolex, sicché COGNOME ha riferito che il debito di NOME, in seguito a questa cessione, era diventato di 12.500 € .
Con questa affermazione non voleva fare riferimento ad un aumento del debito per interessi usurari, ma al passaggio del credito da NOME COGNOME a NOME COGNOME. Il debito di NOME COGNOME nei confronti di NOME COGNOME era certamente aumentato e ciò trova conferma nel fatto che COGNOME è indagato ed è stato attinto dalla custodia cautelare anche per usura; l’importo del debito di COGNOME nei confronti di COGNOME emerge dalla telefonata intercorsa il 27 luglio 2023 tra COGNOME e NOME NOME, nella quale il primo rappresenta all’altro di avere un debito nei confronti di NOME pari ad almeno 12.500 € o addirittura a 15.000 € . Il Tribunale si sofferma sul contenuto di questa conversazione ma non considera che le cambiali erano detenute da NOME e non dall’odierno ricorrente NOME COGNOME.
In conclusione, secondo il tribunale del riesame NOME COGNOME a fronte di un debito di 10.000 € avrebbe preteso da NOME COGNOME il rilascio di 5 cambiali per un importo di 12.500 € , imponendogli così un interesse di 2.500 € , ma questa conclusione è fondata su un ragionamento apodittico poiché NOME COGNOME parlando con NOME afferma che le cambiali sono in mano a NOME COGNOME, il rapporto di credito è ancora attivo con questo soggetto sicché il debito accollato da NOME COGNOME è di 12. 500 € . Le 5 cambiali corrispondono a questo importo; anche se il prezzo di acquisto del Rolex da parte di NOME COGNOME può essere stato di 10.000 € , come indicato dal tribunale di Catanzaro, tale importo non rileva ai fini dell’usura e della conseguente estorsione poiché l’orologio è stato ceduto al COGNOME per il prezzo di 12.500 € , a compensazione e accollo del debito di 10.0 00 € del COGNOME nei confronti del COGNOME. Il Tribunale non ha fornito alcuna valutazione in ordine al contenuto di un’altra conversazione intercorsa il 6 dicembre tra NOME COGNOME e NOME COGNOME, da cui emerge che NOME aveva assunto il debito di 12.500 € mediante la cessione al medesimo prezzo del Rolex a NOME COGNOME.
E evidente che in forza di questa ricostruzione va escluso il carattere usurario del debito del COGNOME perché mancano gli elementi tipici del reato di usura, nonché conseguentemente quelli del reato di estorsione.
Il Tribunale ha, inoltre, omesso ogni valutazione in merito alla dedotta insussistenza di gravità indiziaria in relazione alla contestata aggravante di cui all’articolo 644 comma quinto n. 3 cod.pen. oggetto di censura e all’aggravante di cui all’articolo 644 comma quinto n. 4, cod.pen. mai contestata e comunque ugualmente riconosciuta dal GIP di Catanzaro, nonostante con i motivi di riesame fossero state entrambe censurate.
2.3 Vizio di motivazione e in relazione all’art. 274 lettere a) e c) cod.proc.pen. perché in punto di esigenze cautelari legate al rischio di reiterazione del reato nei confronti di NOME COGNOME il tribunale non ha fornito alcuna motivazione. In ordine poi al rischio di inquinamento probatorio ha fornito una motivazione carente e manifestamente illogica valorizzando il verbale di sommarie informazioni rese da NOME COGNOME il 26 settembre 2024. NOME COGNOME è soggetto incensurato e l’ordinanza in punto di esigenze cautelari si è limitata ad indicare una serie di fatti e circostanze che riguardano esclusivamente NOME COGNOME, che non possono traslare in danno di NOME COGNOME, il quale è sottoposto a misura cautelare per un unico episodio di usura e per la correlata contestata estorsione nei confronti di NOME COGNOME.
Il Tribunale ha sottolineato l’esistenza di un consolidato sistema di prestiti usurari nel territorio di Catanzaro facente capo a NOME COGNOME, ma non esplicita elementi da cui desumere l’eventuale inserimento di NOME COGNOME all’interno di questo sistema.
In ordine al pericolo di inquinamento probatorio il Tribunale ha valorizzato le dichiarazioni rese al riguardo da NOME COGNOME, interpretandole tuttavia in modo non corretto poiché NOME COGNOME non ha avvicinato NOME ma lo ha incontrato casualmente in ragione del rapporto di subaffitto dei locali del RAGIONE_SOCIALE gestito da NOME COGNOME, sicché si è trattato di un incontro occasionale che non può essere valorizzato come significativo di un pericolo di inquinamento probatorio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso è fondato nei limiti che verranno esposti.
1.1 Il primo motivo è generico poiché non si confronta con la motivazione resa dal Tribunale che ha escluso che COGNOME NOME abbia assunto la qualifica di indiziato e che nei suoi confronti siano mai sorti indizi di reità per ragioni formali, in quanto mai iscritto nel registro degli indagati, e per ragioni sostanziali, in quanto la sua condotta non configura un concorso nel delitto di usura.
La censura è comunque manifestamente infondata poiché il Tribunale si sofferma adeguatamente sulla questione sollevata dalla difesa e la respinge con argomentazioni conformi ai principi affermati in tema dalla giurisprudenza. La condotta
del COGNOME il quale avrebbe accompagnato COGNOME dal COGNOME per chiedere un prestito in denaro non integra il concorso nel delitto di usura sia perché, come correttamente evidenziato COGNOME aveva soltanto lo scopo di aiutare l’imputato e non di effettuare un’attività di intermediazione per un suo interesse, sia perché non era presente in occasione dell’accordo e della determinazione degli interessi, sia perché lo stesso COGNOME sperava di non dover pagare interessi in ragione della sua notorietà e di potere ricambiare il NOME prestando la propria immagine in favore della attività commerciale di quest’ultimo.
1.2 Le censure in merito alla gravità indiziaria non sono consentite poiché invocano una diversa ricostruzione del compendio indiziario, che è stato oggetto di attenta e puntigliosa ricostruzione da parte del tribunale, immune da travisamenti e manifeste illogicità. In estrema sintesi il ricorrente ha assunto il debito del COGNOME in cambio della cessione al COGNOME di un orologio che aveva pagato diecimila euro. Il Tribunale afferma che l’importo di 12.500 euro di cui alle cambiali sottoscritte dal COGNOME ricomprendono anche il suo profitto, legato all’accollo del debito e hanno contenuto usurario, poiché a fronte di un debito acquistato permutando un oggetto del valore di diecimila euro, ha preteso la restituzione da parte del debitore di 12.500 euro. Trattasi di argomentazione logica e corretta in punto di diritto, cui il ricorrente contrappone una ricostruzione alternativa della vicenda secondo cui il surplus di valore sarebbe stato lucrato dal COGNOME e non da COGNOME. Ma si tratta di ricostruzione smentita dai dati di fatto e respinta motivatamente dal Tribunale il quale ha osservato che l’orologio dato in permuta per la cessione del debito vantato da NOME è stato acquistato dal COGNOME per il prezzo di 10.000 euro, sicché la cessione non ha comportato un lucro per COGNOME, ma per lo stesso ricorrente, che ha ottenuto un sovraprezzo di 2.500 euro dal debitore ceduto, che ha sottoscritto le cambiali per 12.500 euro. Va osservato inoltre che il Tribunale sottolinea che da alcune conversazioni intercettate emerge che le cambiali rilasciate dal COGNOME erano sette e non cinque, sicché la quota di interessi sarebbe di importo ancora più elevato.
Il ricorso non propone specifiche questioni in ordine al carattere estorsivo della condotta, se non sotto il profilo della ritenuta liceità del credito del ricorrente nei confronti della persona offesa, che per le ragioni suindicate è stata esclusa.
1.3 Il motivo relativo alle esigenze cautelari è in parte fondato.
Con riferimento al rischio di inquinamento probatorio, il Tribunale rende motivazione specifica e corretta, in quanto valorizza l’incontro intercorso tra NOME COGNOME e NOME COGNOME, nel corso del quale quest’ultimo aveva chiesto al primo il contenuto del colloquio investigativo; è pacifico ed emerge dal tenore degli atti che i due COGNOME avevano anche altro genere di rapporti, in forza dei quali avrebbero potuto incontrarsi o sentirsi telefonicamente, ma nel caso in esame la condotta valorizzata dal Tribunale consiste nell’avere chiesto informazioni su quanto riferito all’Autorità giudiziaria, così esercitando una forma di pressione sul suo interlocutore; episodio che
palesa il rischio che quest’ultimo possa essere più facilmente condizionato, anche in ragione dei rapporti economici esistenti.
In conclusione la censura per un verso non è consentita, poiché invoca una diversa interpretazione dei fatti e valutazioni di merito che esulano dal sindacato di questa Corte, a fronte di una motivazione del Tribunale non manifestamente illogica sul punto; e in parte è generica, poiché non si confronta con il nucleo centrale dell’argomentazione criticata, e cioè l’avere formulato domande alla persona offesa sul contenuto delle sue dichiarazioni.
La censura è invece fondata limitatamente al ritenuto pericolo di recidiva, poiché in effetti il Tribunale, a pagina 12 dell’ordinanza impugnata, nel valutare la pericolosità sociale di NOME COGNOME, richiama esclusivamente le condotte del NOME e la sua personalità, e non evidenzia elementi da cui desumere che i due indagati collaborassero tra loro e che COGNOME fosse vicino al NOME o coinvolto nelle sue attività illecite.
A ciò si aggiunga che al ricorrente viene contestato un unico episodio di usura poi esitato in estorsione, che è insorto nell’ambito di un consolidato rapporto economico con il debitore, legato ad altre attività.
Per queste ragioni si rende necessario annullare l’ordinanza limitatamente alla motivazione sulla pericolosità sociale dell’indagato , trasmettendo gli atti al Tribunale di Catanzaro che provvederà a rivalutare la sussistenza del rischio di recidiva e, in caso di verifica negativa, a porre un termine alla misura cautelare disposta solo in ragione del ritenuto pericolo di inquinamento probatorio.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell’ art. 309 comma 7 cod.proc.pen.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 ,comma 1-ter disp.att. cod.proc.pen..
Roma 10 ottobre 2025
Il AVV_NOTAIO estensore Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME COGNOME