Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 20846 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 20846 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME nato a Lampedusa e Linosa il DATA_NASCITA; avverso l’ordinanza del 05/10/2023 del tribunale di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso udite le conclusioni dei difensori dell’indagato, AVV_NOTAIO NOME, che hanno insisistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATI -0
Con ordinanza del 5.10.2023 il tribunale di Palermo. adito con atto appello dal Pubblico Ministero avverso l’ordinanza con cui il Gip del tribunale Agrigento, in parziale accoglimento della richiesta del Pubblico Ministero d medesimo tribunale aveva applicato, nei confronti di COGNOME NOME, in relazione a reati ex artt .:, 81 env. cod. nen, e 73 DPR 309/90, la misura dell’obbliao di dimora in luoao della richiesta misura della custodia in car
accoglieva l’appello sostituendo la misura dell’obbligo di dimora con quella de custodia in carcere.
Avverso l’ordinanza del tribunale di Palermo COGNOME NOME, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi impugnazione.
Contesta, con il primo, il vizio ex art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. in relazione agli artt. 274 lett. a) e 275 cod. proc. pen. e vizi di motivazi sarebbe travisamento RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni rese dal COGNOME nella parte in esse sconfesserebbero l’assunto del tribunale in ordine alla emersione di rapp non occasionali tra il ricorrente e COGNOME NOME, notoriamente dedito attività di spaccio. Ciò perché il COGNOME avrebbe invece attribuito iniziative di contatto con il COGNOME. Il tribunale, con incidenza sul pia pericolo di recidivanza, avrebbe anche trascurato il dato per cui il COGNOME presi gli zaini rinvenuti in mare, verificatane la natura con NOME decise autonomamamnete di lasciare in tutto o in parte la droga a quest’ulti senza consultare previamente il ricorrente.
Egualmente inadeguata a sostenere la tesi della continuità con ambient cirminali dediti allo spaccio, risulterebbe la ricostruzione della condotta re alla cessione di droga a COGNOME NOME, la cui versione dei fatti sar innanzitutto priva di riscontri. In ogni caso, il contatto con il COGNOME non s stato conseguente ad una iniziativa del COGNOME ma sarebbe avvenuto per iniziativa dello stesso COGNOME, allettato da voci che attribuivano al Di Magg rinvenimento in parola. Né si potrebbe identificare il Di COGNOME in colui al qual COGNOME avrebbe promesso il riparto di un terzo dei proventi, corrispondendo piuttosto, l’intenzione di COGNOME, a que& di raggirare il ricorrente che, comunq non avrebbe attribuito peso alle affermazioni del COGNOME, non avendo mai chiest il citato riparto di proventi. A sostegno di quanto finora sostenuto si riport ricorso stralci di dichiarazioni.
Le stesse modalità di consegna dello stupefacente denoterebbero una noncuranza del COGNOME circa il rischio di perdita del contenuto dell’involucro.
Il disinteresse così manifestato escuderebbe il ruolo verticistico del Di Mag Per cui non si potrebbe configurare l’esistenza di rapporti con ambienti crimin quale presupposto del ritenuto pericolo di recidivanza. Piuttosto, emergereb nei confronti del ricorrente un mero ritrovamento casuale dello stupefacente, c assenza di dominio di ogni successivo sviluppo della vicenda, a valle del consegna ai due gruppi di spacciatori.
Con il secondo motivo, deduce la violazione dell’art. 275 n. 3 e 275 bis cod. proc. pen. con riguardo al giudizio di inadeguatezza di ogni altra misura diversa da quella della custodia in carcere. Sarebbe apparente la motivazione a supporto della inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari, ancorchè con il dispositivo del braccialetto elettronico, siccome fondata su un congetturale possibile ausilio di terzi non identificati, in funzione del coordinamento di altre operazioni di traffico di stupefacenti. Il tutto in contrasto con le evidenze indiziarie quanto al ruolo verticistico attribuito all’indagato. Oltre che in assenza di dimostrazione di mancanza di capacità di autocontrollo. Si aggiunge che i limiti del devoluto, conseguenti al rito, non escluderebbero il vaglio della persistenza RAGIONE_SOCIALE esigenze cautelari, con assenza dei requisiti di attualità e concretezza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo è meramente rivalutativo, siccome imperniato su una rilettura di dati disponibili, operata per stralci, come tale inammissibile in questa sede. Inadeguato è anche il prospettato travisamento di affermazioni, a fronte di citazioni, sezionate nell’ambito di più ampi discorsi, che non paiono in alcun modo smentire il costrutto del tribunale del riesame, laddove come noto, il travisamento del dato dichiarativo impone, diversamente dal caso di specie, la presenza di affermazioni dal significato univoco ed oggettivo, palesemente non colto dall’interprete ovvero trascurate, mentre nel ricorso proposto prevale esclusivamente una personale valutazione di dati, peraltro in costrasto con chiari passaggi argomentativi delineanti sia gli accordi originari tra il COGNOME e COGNOME come illustrati dai giudici della cautela e diretti a contattare soggett inseriti nel mondo del traffico di stupefacenti, sia l’evoluzione dei contatti con chi avrebbe dovuto poi curare lo spaccio, come pure correttamente ricostruito nei provvedimenti cautelati. Consegue l’opportunità, nel caso in esame, anche di sottolineare come il giudice di legittimità può rilevare, diversamente dal caso in esame, il dedotto travisamento, solo qualora la difformità emergente sia evidente, manifesta, apprezzabile ictu oculi ed assuma anche carattere decisivo in una valutazione globale di tutti gli elementi probatori esaminati dal giudice di merito, che nel provvedimento impugnato attengono, peraltro, senza che sia elaborata alcuna critica, anche ad intercettazioni, tabulati telefonici, riconoscimenti del Lo Verde e ricostruzioni del percorso di navigazione della nave (il cui giudizio valutativo non è sindacabile in sede di legittimità se non manifestamente illogico e, quindi, anche contraddittorio (cfr. in motivazione, Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015 Rv. 262575 – 01 Cammarota).
2.Quanto al secondo motivo, anche esso risulta inammissibile.
I giudici hanno valorizzato le iniziative del ricorrente dirette a sviluppare ben due canali di spaccio, la facilità con cui erano stati allacciati tali contatti il coinvolgimento da parte del COGNOME anche di ulteriori complici, così da coerentemente rinvenire un chiaro intento di stabile inserimento nel narcotraffko e quindi l’attualità del pericolo di reiterazione, anche avvalendosi di soggetti a lui vicini, come già fatto nella vicenda in esame, rendendosi in tal modo ragionevolmente inadeguata la misura degli arresti domiciliari, come evidenziato nell’ordinanza impugnata, ancorchè mediante il ricorso al braccialetto elettronico. Rispetto a tale coerente motivazione si oppone, ancora una volta, una mera personale rivalutazione di dati, piuttosto che individuare un vizio mootivazionale che di per sé e nella sua obiettiva evidenza – e non attraverso personali ricostruzioni alternative – infici i passaggi motivazionali.
3. Sulla base RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. Cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, il 25.01.2024