Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 2813 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 2813 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 04/12/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOMECOGNOME nato a Verona il 01/02/1974 Avverso l’ordinanza emessa in data 15/05/2024 dal Tribunale di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procurat Generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; letta la memoria del difensore del ricorrente, avv. NOME COGNOME che ha conclu insistendo per l’accoglimento dei motivi di ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 15/05/2024, il Tribunale di Venezia ha – per quanto qui rileva – rigettato la richiesta di riesame proposta da COGNOME NOMECOGNOME ai sen dell’art. 309 cod. proc. pen., avverso l’ordinanza applicativa nei suoi confronti misura cautelare degli arresti domiciliari, in relazione al reato continua cessione di cocaina, a lui ascritto al capo I) della provvisoria incolpazione.
Ricorre per cassazione il COGNOME, a mezzo del proprio difensore, deducendo vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta persistenza d esigenze cautelari. Si censura la mancata considerazione, da parte del Tribunal del fatto che l’attività illecita monitorata dagli inquirenti aveva riguar COGNOME solo nel periodo gennaio-aprile 2022, e che – nonostante la prosecuzione dell’attività investigativa con intercettazioni, servizi di o.c.p., egli non era mai risultato coinvolto in alcuna delle condotte illecite accerta quel successivo periodo.
Si censura inoltre la valorizzazione, a fini cautelari, dell’unico elem peraltro totalmente privo di rilievo penale, costituito dal fatto che il COGNOME, data 15/06/2023, era stato visto aprire con le chiavi il ristorante utilizza coindagati per svolgere l’attività di spaccio (il ricorrente era stato in effetti presso quel ristorante con funzioni di lavapiatti). La difesa osserva trattarsi congettura priva di confronto con l’assenza di elementi a carico del COGNOME a partire dall’aprile 2022, censurando altresì le valutazioni negative operate qua al fatto che il ricorrente, al controllo del 07/04/2022, non aveva ritenu declinare le proprie generalità: egli, in realtà, già il giorno successivo avev dichiarazioni spontanee ai Carabinieri, pienamente ammissive della sua responsabilità.
Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita i rigetto del ricorso, evidenziando la necessità di non confondere l’attuali concretezza delle esigenze cautelari con l’attualità e concretezza delle cond criminose, e ritenendo immuni da censure i rilievi del Tribunale in ordine a irrilevanza del c.d. tempo silente.
Con memoria di replica, il difensore riprende e sviluppa i motivi di ricors insistendo per l’accoglimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Al COGNOME è stata applicata la misura degli arresti domiciliari in relazione ai numerosissimi episodi di cessione di cocaina, a lui ascritti in concorso con COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, a lui contestati nel periodo gennaio-aprile 2022 al capo F) della provvisoria incolpazione: episodi ricostru attraverso l’attività investigativa svolta, anche a mezzo di intercettazioni aveva consentito l’emersione di un fiorente commercio di stupefacenti nella zona del lago di Garda, facente capo al VIOLA – nei cui confronti si era procedut separatamente – che operava in stretto contatto con gli altri due, i quali,
volta, si avvalevano di alcuni dipendenti del ristorante “RAGIONE_SOCIALE” da stessi gestito: cfr. il capo C della rubrica).
Emerge dal provvedimento impugnato che le indagini avevano consentito di monitorare la condotta del COGNOME, il quale in data 07/04/2022, dopo aver incontrato il COGNOME, aveva ceduto cocaina a COGNOME NOME, grazie alla quale erano emerse gli ulteriori analoghi suoi acquisti compiuti presso il ricorrente nei precedenti. Erano state poi evidenziate, grazie all’analisi del suo cellula numerose ulteriori operazioni analoghe, precedentemente compiute dal COGNOME in stretto contatto con il COGNOME (cfr. sul punto pag. 36 dell’ordinanza impugnata peraltro, nell’immediatezza del fatto, egli aveva ammesso di svolgere l’attivit spaccio per conto di altro soggetto, ma non ne aveva voluto rivelare le general agli operanti che lo avevano sottoposto a controllo.
La difesa non ha inteso contestare il quadro indiziario qui richiamato estrema sintesi, ma ha censurato le argomentazioni poste a sostegno dell ritenuta sussistenza di esigenze cautelari ritenute, dal Tribunale, fronteggiabil una misura detentiva quale quella degli arresti domiciliari.
Secondo un indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte che si condivide, e che si intende qui ribadire, «in tema di ricorso per cassazion controllo di legittimità, anche nel giudizio cautelare personale, non comprende potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate compreso lo spessore degli indizi, né quello di riconsiderazione delle caratterist soggettive dell’indagato, trattandosi di apprezzamenti rientranti nelle valutaz del Gip e del tribunale del riesame, essendo, invece, circoscritto all’esame dell impugnato al fine di verificare la sussistenza dell’esposizione delle rag giuridicamente significative che lo hanno determinato e l’assenza di illogi evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativ provvedimento» (Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Sansone, Rv. 269438 – 01. Nello stesso senso, tra le molte altre, cfr. da ultimo Sez. 1, n. 4725 25/10/2024, Traili).
In tale prospettiva ermeneutica, che si condivide e qui si intende ribadi l’ordinanza del Tribunale di Brescia resiste alle censure difensive, volte a rit insussistenti le esigenze cautelari.
3.1. Il Tribunale di Brescia ha ritenuto configurabile il pericolo di reci richiamando, da un lato, la serialità che connota le azioni criminose poste in es dal COGNOME, l’epoca dei fatti in contestazione (non particolarmente remota rispetto all’adozione della misura), la proclività a delinquere palesata dal ricor in occasione del controllo seguito alla cessione alla COGNOME, occasione in cui esercitando un proprio indiscutibile diritto – aveva evidenziato la propria intenz di non recidere i legami con il proprio fornitore, evitando di fare il suo nome.
Il Tribunale ha poi ritenuto di collegare tali elementi richiamando il successi episodio del giugno 2023, in cui il COGNOME era stato visto aprire con le chiavi i predetto ristorante, presso il quale – secondo quanto da lui stesso affermato sede di interrogatorio di garanzia – era stato assunto nel successivo mese di lug dello stesso anno, con mansioni di aiuto cuoco. Tale circostanza, unita a quan accertato in ordine alla intensa attività di corriere-spacciatore svolta dal COGNOME per conto del VIOLA e all’abitudine del RAGIONE_SOCIALE e della COGNOME di avvalersi, nell’attività illecita, proprio di dipendenti di quel loro ristorante, ha i Tribunale a concludere nel senso della persistenza di una collaborazion dell’odierno ricorrente, fino a tempi recentissimi, nell’attività illecita dei dell’esercizio, palesando una spregiudicatezza ed assenza di controllo (anche p la condizione di consumatore di cocaina, anch’essa emersa dall’analisi dei contat con il VIOLA) fronteggiabili con la sola misura detentiva applicata dal G.i.p.
Si tratta di una valutazione che dà adeguatamente conto del ritenuto pericol di reiterazione, in termini immuni dalle “illogicità evidenti” qui deducibili, o consideri che il COGNOME era riuscito ad evitare l’arresto nonostante la cession di cocaina alla COGNOME e nonostante le dichiarazioni rese da quest’ultima nell’immediatezza, comprovanti l’esistenza di propri ulteriori pregressi acqu dall’odierno ricorrente.
3.2. In tale quadro – che deve ovviamente essere apprezzato nei limit dell’orizzonte valutativo riservato a questa Corte – deve escludersi la possibili censurare in termini di evidente illogicità la valorizzazione, da parte del Tribu della scelta del COGNOME di rimanere – oltre un anno e mezzo dopo la cessione alla COGNOME monitorata dagli operanti, per la quale aveva rischiato l’arresto strettissimo contatto con i protagonisti del narcotraffico insieme al COGNOME facendosi assumere ed addirittura dimorando presso il ristorante del RAGIONE_SOCIALE e della MARRAZZO, i quali – come emerge con assoluta chiarezza dal provvedimento oggi impugnato (cfr. pag. 10 dell’ordinanza impugnata) – venivano spesso ivi raggiunti dall’altro indagato, avvalendosi dei dipendenti del ristorante pe svolgimento dell’attività illecita (cfr. pag. 20).
Si deve al contrario ritenere che la valutazione congiunta di tale stab presenza del GAROFOLI nel luogo destinato alla organizzazione del narcotraffico, unita alla intensità delle pregresse condotte di cessione di cocaina, ricost anche attraverso l’analisi degli apparati telefonici e alla decisione del ricorre non recidere i legami fiduciari con i propri fornitori, consenta di rit correttamente applicato l’insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di misure cautelari personali, il requisito dell’attualità del pericolo pr dall’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all’immine di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da part
giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un’analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale e che deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma che non deve altresì contemplare la previsione di specifiche occasioni di recidivanza» (Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, COGNOME, Rv. 282991 – 01).
Le considerazioni fin qui svolte impongono il rigetto del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 4 dicembre 2024