Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 1122 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 1122 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME, nato in Austria il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 08/07/2025 del Tribunale di Trento visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
letto l’atto di rinuncia al ricorso sottoscritto dall’AVV_NOTAIO, difensore NOME;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 08/07/2025, il Tribunale di Trento accoglieva parzialmente l’appello che era stato proposto da NOME COGNOME contro l’ordinanza del 12/06/2025 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trento con la quale era stata rigettata la richiesta dello COGNOME di revocare la misura interdittiva del divieto di esercitare l’attività professionale e imprenditoriale p dodici mesi che era stata disposta con ordinanza del 04/11/2024 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trento e che era stata successivamente
revocata dallo stesso Giudice per le indagini preliminari, all’esito dell’espletamento dell’interrogatorio di garanzia, limitatamente al divieto di esercitare l’attivi professionale e imprenditoriale che non implicava rapporti con la pubblica amministrazione.
L’indicata misura interdittiva era stata disposta per essere lo NOME gravemente indiziato dei reati di: associazione per delinquere finalizzata alla commissione, principalmente, di delitti contro la pubblica amministrazione, di cui al capo 1); corruzione (quale corruttore) per un atto contrario ai doveri d’ufficio, di cui al capo 3); corruzione (quale corruttore) per un atto contrario ai doveri d’ufficio, di cui al capo 5); dichiarazione fraudolenta mediante uso di documenti per operazioni inesistenti, di cui al capo 6); corruzione (quale corruttore) per un atto contrario ai doveri d’ufficio, di cui al capo 7); rivelazione e utilizzazione segreti d’ufficio, di cui al capo 9); finanziamento illecito a un candidato a un consiglio comunale, di cui al capo 19); tentata estorsione, di cui al capo 32); falsità ideologica in atti pubblici, di cui al capo 36); traffico di influenze illecite, di capo 37); traffico di influenze illecite, di cui al capo 39).
Quanto alle esigenze cautelari, all’esito degli sviluppi del procedimento, permarrebbe quella derivante dal pericolo che l’indagato commetta delitti della stessa specie di quelli per i quali si stava procedendo.
Con l’indicata ordinanza del 08/07/2025, il Tribunale di Trento – accogliendo in parte, come si è detto, l’appello dello COGNOME – limitava l’indicata misura interdittiva al divieto di esercitare l’attività professionale e imprenditoriale relazione alle attività che implicano rapporti con la pubblica amministrazione della Provincia di Bolzano.
Avverso tale ordinanza del 08/07/2025 del Tribunale di Trento, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite dei propri difensori AVV_NOTAIO e AVV_NOTAIO, NOME COGNOME, affidato a due motivi.
2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione e la falsa applicazione dell’art. 274, comma 1, lett. c), dello stesso codice, e il «vizio di motivazione», con riferimento all’«erronea declaratoria di inidoneità dei fatti sopravvenuti a fondare la revoca della misura interdittiva del divieto di esercitare l’attività professionale imprenditoriale trattenendo rapporti con la pubblica amministrazione».
COGNOME contesta l’argomentazione del Tribunale di Trento secondo cui «il fatto che l’assetto dell’organigramma delle pubbliche amministrazioni coinvolte nelle indagini sia parzialmente mutato non costituisca circostanza, sic et simpliciter, idonea ad elidere completamente il pericolo di reiterazione» (primo capoverso della pag. 2 dell’ordinanza impugnata) e che «non sembra dirimente
il mero dato che tre o quattro vertici delle amministrazioni allora coinvolt siano mutati o comunque stati destinati ad altri incarichi» (primo periodo del penultimo capoverso della pag. 2 dell’ordinanza impugnata).
Tale argomentazione sarebbe: contraddittoria, «poiché da un lato riconosce i mutamenti organizzativi, ed in particolare luogo il venir meno di alcun ruolo nella P.A. dei coindagati, ma dall’altra svaluta gli stessi senza alcuna spiegazione»; «illogica», perché fonderebbe la ritenuta persistenza del pericolo di recidiva «su mere presunzioni», in contrasto con il disposto della lett. c) del comma 1 dell’art. 274 cod. proc. pen., il quale richiederebbe «una valutazione fondata su dati concreti e attuali, specie dopo che è trascorso, come nel caso che ci occupa, un significativo lasso temporale dall’ultimo reato contestato»; «superficiale ed apparente», in quanto non terrebbe «in debita considerazione che nessuno degli indagati legati al ricorrente riveste oggi incarichi pubblici o politici».
La motivazione dell’ordinanza impugnata si porrebbe in contrasto con il criterio dell’attualità del pericolo di cui alla lett. c) del comma 1 dell’art. 274 cod. proc. pen., atteso che il pericolo che la misura interdittiva intendeva scongiurare «sarebbe di per sé già stato scongiurato attraverso le modifiche alla govemance e agli organigrammi delle amministrazioni pubbliche in cui lavoravano gli asseriti sodali della contestata associazione».
Il ricorrente espone che tutti gli indagati che appartenevano alle diverse amministrazioni locali «e legati al dott. COGNOME al momento in cui sarebbero stati commessi i reati contestati, non ricoprono più le posizioni allora rivestite, ciò a riprova dell’assoluta infondatezza dell’attualità del pericolo» (sono indicate, in particolare, le vicende relative a: NOME COGNOME, indagata per il reato di cui al capo 1; NOME COGNOME, indagato per il reato di cui al capo 5; NOME COGNOME, indagato per il reato di cui al capo 7; NOME COGNOME, indagato per il reato di cui a capo 9; NOME COGNOME, indagata, tra l’altro, per il reato di cui al capo 1 e orm non più sindaco di Riva del Garda). Egli, inoltre, avrebbe «reciso ogni rapporto personale o professionale» «con tutti gli altri indagati». Con riferimento alla contestazione di tentata estorsione di cui al capo 32), egli, a seguito della sopravvenuta approvazione di una variante al piano regolatore generale, «non avrebbe alcuna possibilità, neanche in via astratta, di condizionare l’aspetto urbanistico di quell’area». Le indicate vicende «che hanno riguardato i c.d. sodali» avrebbero «comportato che l’asserito vincolo associativo, se mai esistito, si sia inevitabilmente interrotto», tanto più che il ritenuto capo dell’associazione per delinquere NOME si trova al momento recluso in un penitenziario di Vienna.
COGNOME aggiunge che, rispetto al 2024, il «quadro è radicalmente mutato in tutti i territori coinvolti, essendo cambiato il colore politico e conseguentemente
anche la govemance dei Comuni con cui i sodali avrebbero trattenuto rapporti illeciti»
Le indicate radicali modifiche intervenute in tale governance non si potrebbero pertanto considerare inidonee a elidere il pericolo di reiterazione dei reati, come è stato invece ritenuto dal Tribunale di Trento.
A sostegno dell’insussistenza di tale pericolo, lo COGNOME aggiunge che egli è incensurato e contesta che nell’ordinanza del Tribunale di Trento non sarebbe in realtà «indicato alcun comportamento “attuale o sintomatico”» ma verrebbe «esclusivamente riportato l’elenco dei reati per cui il dott. COGNOME è indagato».
Aggiunge che il pericolo di reiterazione delittuosa «non può atteggiarsi in termini di mera potenzialità, quali ad esempio l’ipotetica replicabilità della condotta ma deve fondarsi su dati concreti ed oggettivi, ovvero privi di congettura, attinenti al caso di specie».
Il Tribunale dì Trento avrebbe invece motivato l’attualità del pericolo di reiterazione delittuosa «su circostanze la cui rilevanza non è stata adeguatamente contestualizzata alla luce della decadenza del ricorrente anche da tutti gli incarichi societari che lo stesso ricopriva all’epoca dell’applicazione del misura».
Inoltre, la «mera affermazione secondo cui la personalità dell’indagato giustificherebbe il protrarsi della misura appare non solo anomala, ma totalmente illegittima».
Ne discenderebbe che il Tribunale di Trento, pertanto, pur avendo dato «evidenza della sopravvenienza di elementi nuovi», li avrebbe «svalutati senza alcuna giustificazione logica, giungendo così a conclusioni che contrastano con i presupposti richiesti dalla legge», rendendo una motivazione «stereotipata e priva di uno specifico riferimento alla situazione concreta» e il cui contenuto sarebbe «estremamente generico».
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione e la falsa applicazione dell’art. 274, comma 1, lett. c), dello stesso codice, con riferimento all’«erronea valutazione dell’attualità del pericolo di reiterazione del reato».
COGNOME contesta l’argomentazione del Tribunale di Trento secondo cui «la capacità di influenza dell’indagato e la disponibilità, da parte dello stesso, di capitali e strutture societarie economicamente forti rendono attuale e concreto il rischio che egli possa tornare a replicare, magari con modalità più larvate e adottando le opportune cautele, le stesse condotte per cui è procedimento» (secondo periodo del penultimo capoverso della pag. 2 dell’ordinanza impugnata).
Il ricorrente deduce in proposito che, ai sensi della lett. c) del comma 1 dell’art. 274 cod. proc. pen., «la valutazione del rischio di recidivanza non può
basarsi esclusivamente sull’astratta potenzialità del pericolo, ma deve fondarsi su elementi concreti, oggettivi e specifici, che dimostrino un pericolo reale ed attuale al momento dell’adozione o mantenimento della misura interdittiva».
Il Tribunale di Trento avrebbe pertanto «dovuto effettuare una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un’analis accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore è la distanza dai fatti», al fine di potere affermare che, «se si dovesse presentare l’opportunità, l’indagato potrebbe facilmente commettere reati che ledono il medesimo bene giuridico per cui questo è indagato».
Il Tribunale di Trento: a) avrebbe invece «posto sullo stesso piano l’astratta potenzialità del pericolo, con la sua attualità (non presente nel caso in esame), mentre il legislatore impone espressamente che il rischio sia fondato su circostanze concrete e specifiche»; b) «oltre a ritenere inidonei, per la revoca della misura, i “fatti nuovi” e “sopravvenuti”», avrebbe «omesso di chiarire le ragioni che, a fronte della consumazione dell’ultimo dei pretesi reati fine dell’associazione, al più tardi nel 2022 (oltre tre anni fa), e di tutti i fatti successivi all’adozione nei confronti presunti sodali e delle misure cautelari, compreso l’abbandono dei ruoli e degli incarichi all’interno della Pubblica Amministrazione, possa essere ritenuto concreto ed attuale il pericolo di reiterazione, sulla base di mere congetture prive di alcun fondamento».
COGNOME ribadisce che il «tempo silente tra l’ultimo reato contestato e la valutazione dell’attualità della misura deve essere valutato con particolare attenzione» al «momento della decisione o revisione cautelare».
Nell’ordinanza impugnata non vi sarebbe «traccia di alcuna individuazione delle condotte concrete dell’indagato rivelatrici oggi di effettive circostanze che renderebbero altamente probabile la ripetizione di reati “della stessa indole”, se non la “disponibilità da parte dell’indagato di capitali e strutture societari economicamente forti”, elemento, tuttavia, del tutto insufficiente a fondare la persistenza del periculum».
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. In via preliminare, è necessario valutare l’efficacia dell’atto di rinuncia a ricorso per cassazione che è stato inviato, a mezzo della PEC del 20/11/2025, dall’AVV_NOTAIO, difensore di NOME.
Tale rinuncia si deve ritenere inefficace.
In questo senso, occorre richiamare il costante orientamento della Corte di cassazione secondo cui il difensore può rinunciare al ricorso solo se è munito di procura speciale; circostanza, questa, che non risulta nel caso in esame. La Corte di cassazione ha infatti più volte chiarito che è inefficace l’atto di rinuncia al ricor per cassazione non sottoscritto dall’indagato, ma dal solo difensore sprovvisto di procura speciale, posto che la rinuncia, non costituendo esercizio del diritto di difesa, richiede la manifestazione inequivoca della volontà dell’interessato, espressa personalmente o a mezzo di procuratore speciale (Sez. 2, n. 49480 del 31/10/2023, COGNOME, Rv. 285663-01; Sez. 2, n. 5378 del 05/12/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 262276-01. In senso analogo: Sez. U, n. 12603 del 24/11/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 266244-01).
I due motivi – i quali, per la loro stretta connessione, possono essere esaminati congiuntamente – sono manifestamente infondati.
Si deve premettere che, in tema di appello avverso l’ordinanza di rigetto della richiesta di revoca o di sostituzione della misura cautelare, a fronte della prospettata sopravvenienza, a sostegno della richiesta, di elementi nuovi, asseritamente modificativi di una situazione già precedentemente valutata dal giudice nel suo complesso, compito del Tribunale, ove non riconosca la novità o la decisività dei predetti elementi, è solo quello di dare atto delle ragioni giustificatr di tale mancato riconoscimento, e non già quello di rinnovare l’intera motivazione riflettente l’esame di tutto il complesso delle risultanze di fatto già valutate occasione di precedenti provvedimenti (Sez. 3, n. 41185 del 20/10/2021, A., Rv. 282376-01).
A proposito dell’esigenza cautelare che deriva dal pericolo di recidiva, si deve ribadire che l’ultimo periodo della lett. c) del comma 1 dell’art. 274 cod. proc. pen., periodo aggiunto dall’art. 2, comma 1, lett. c), della legge 16 aprile 2015, n. 47, impedisce di desumere il pericolo di reiterazione dalla sola gravità del «titolo di reato», astrattamente considerato, ma non già dalla valutazione della gravità del fatto nelle sue concrete manifestazioni, in quanto le modalità e le circostanze del fatto restano elementi imprescindibili di valutazione che, investendo l’analisi di comportamenti concreti, servono a comprendere se la condotta illecita sia occasionale o si collochi in un più ampio sistema di vita, ovvero se la stessa sia sintomatica di un’incapacità del soggetto di autolimitarsi nella commissione di ulteriori condotte criminose (Sez. 5, n. 49038 del 14/06/2017, Rv. 271522-01, COGNOME; Sez. 1, n. 37839 del 02/03/2016, COGNOME, Rv. 267798-01; Sez. 1, n. 45659 del 13/11/2015, COGNOME, Rv. 265168-01).
Inoltre, secondo la prevalente e più recente giurisprudenza della Corte di cassazione, che è condivisa dal Collegio, il requisito dell’attualità del pericolo d reiterazione del reato sussiste a prescindere dalla positiva ricognizione di effettive e immediate opportunità di ricadute a portata di mano dell’indagato, essendo necessario e sufficiente formulare una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un’analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, COGNOME, Rv. 282891-01; Sez. 2, n. 6593 del 25/01/2022, COGNOME, Rv. 28276701; Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, COGNOME, Rv. 282991-01; Sez. 5, n. 1154 del 11/11/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282769-01; Sez. 2, n. 5054 del 24/11/2020, Barletta, dep. 2021, Rv. 280566-01; Sez. 1, n. 14840 del 22/01/2020, COGNOME, Rv. 279122-01).
5. Rammentati tali principi, affermati dalla Corte di cassazione, nel caso in esame il Tribunale di Trento ha dato atto delle ragioni per le quali l’elemento di novità costituito dal mutamento dell’organigramma delle pubbliche amministrazioni che erano state coinvolte nei fatti – mutamento, peraltro, «parzial» (quinta riga della pag. 2 dell’ordinanza impugnata), come è di fatto riconosciuto dallo stesso ricorrente là dove afferma di avere reciso i rapporti «con tutti gli altri indagati» – si doveva ritenere inidoneo a elidere «completamente» il pericolo di recidiva, spiegando i motivi per cui, nonostante tale mutamento, si doveva reputare persistesse il pericolo concreto e attuale che lo NOME commettesse delitti della stessa specie di quelli per i quali si stava procedendo.
Il Tribunale ha in particolare spiegato come: a) tenuto conto delle modalità e circostanze dei fatti, il sistema delittuoso del quale lo COGNOME era gravemente indiziato di fare parte fosse risultato funzionare a prescindere dal contributo del singolo amministratore di volta in volta coinvolto (e, si potrebbe aggiungere, anche contro la volontà di chi rivestiva la pubblica funzione, come è dimostrato dalla gravità indiziaria del reato di tentata estorsione di cui al capo 32) e come lo COGNOME fosse ancora in possesso delle proprie disponibilità economiche e societarie; b) dalle intercettazioni agli atti del procedimento, era emersa una personalità dell’indagato quale soggetto capace non solo di condizionare, ma, come si è detto, anche di minacciare, animato da una spasmodica volontà di potere e di profitto, determinato e spietato nel raggiungimento dei propri obiettivi, spregiudicato, pronto a superare gli ostacoli che eventualmente gli si frapponevano anche a costo di violare la legge o di eliminare chi gli si opponeva intimidendolo.
Tale argomentazione delle ragioni per le quali il Tribunale di Trento ha ritenuto che l’invocato elemento di novità non si poteva ritenere tale da eliminare il pericolo di recidiva e che tale pericolo si doveva ritenere tutt’ora concreto e attuale risulta del tutto priva di contraddizioni e di illogicità, tanto meno manifeste, oltre che i linea con il disposto della lett. c) del comma 1 dell’art. 274 cod. proc. pen., come interpretato dalla Corte di cassazione, sicché essa si sottrae a censure in questa sede, in particolare, a quelle che sono state sollevate dal ricorrente, le quali si traducono, sostanzialmente, in una protesta di mancata condivisione nel merito della prognosi del Tribunale di Trento, il che non è possibile fare in questa sede.
A proposito di quanto è stato argomentato con il secondo motivo, si deve precisare che la Corte di cassazione ha ripetutamente affermato il principio, dal quale non vi è ragione di discostarsi, secondo cui il tempo trascorso dalla commissione del reato (cosiddetto “tempo silente”) deve essere oggetto di valutazione, a norma della lett. c) del comma 2 dell’art. 292 cod. proc. pen., da parte del giudice che emette l’ordinanza di custodia cautelare, mentre analoga valutazione non è richiesta dall’art. 299 cod. proc. pen. ai fini della revoca o della sostituzione della misura, rispetto alle quali l’unico tempo che assume rilievo è quello trascorso dall’applicazione o dall’esecuzione della misura in poi (Sez. 2, n. 12807 del 19/02/2020, COGNOME, Rv. 278999-01; Sez. 2, n. 46368 del 14/09/2016, COGNOME, Rv. 268567-01).
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 02/12/2025.