Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 22575 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 22575 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a SPOLETO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 06/02/2024 del TRIB. LIBERTA’ di ANCONA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del RAGIONE_SOCIALE per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di Ancona ha rigettato l’appello proposto, nell’interesse di NOME COGNOME, avverso l’ordinanza della Corte di appello di quella stessa città, la quale era stata rigettata l’istanza difensiva volta a ottenere la revoca o la sostituzione de misura cautelare della custodia in carcere applicata al ricorrente in relazione al delitto di fu aggravato, per il quale è stato condannato, all’esito del giudizio abbreviato, alla pena di ann quattro di reclusione, con sentenza confermata in appello.
Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, il quale svolge due motivi.
2.2. Con il primo, denuncia vizi della motivazione in merito alla affermata sussistenza della attualità del pericolo di recidiva, senza confrontarsi con la circostanza che il ricorrente è st raggiunto da un provvedimento di esecuzione pena, per cui resterà recluso per un periodo di un anno e dieci mesi.
2.2. Con il secondo motivo si denunciano vizi della motivazione con riguardo alla rilevanza, ai fini dell’attualità del periculum, del lasso temporale trascorso in stato di restrizione cautelare, pari a dieci mesi.
Il difensore del ricorrente ha depositato memoria, riportandosi ai motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1.11 primo motivo è manifestamente infondato, oltre che afflitto da genericità per omesso confronto con la motivazione con la quale il Tribunale del riesame ha specificamente scrutinato il tema dell’attualità del periculum in correlazione con la carcerazione dell’imputato, ritenendola irrilevante ai fini dell’attualità del pericolo di recidiva, in conformità con il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “Lo stato di detenzione per altra causa del destinatario di una misura coercitiva custodiale non è di per sé in contrasto con la configurabilità di esigenze caute/ari, ed in particolare di quella rappresentata dal pericolo reiterazione della condotta criminosa, atteso che nel vigente ordinamento penitenziario non vi sono titoli o condizioni detentive assolutamente ostativi alla possibilità di riacquistare, anche brevi periodi, la condizione di libertà”(da ultimo, Sez. 4, n. 484 del 12/11/2021, deo. 12/1/2022, Rv. 282416; conf. Sez. 1, n. 3762 del 4/10/2019, dep. 2020, Bastone, Rv. 278498; Sez. 5, n. 28750 del 10/4/2017, Perskura, Rv. 270535).
Parimenti inammissibile il secondo motivo, anche in questo caso dovendosi dare atto che la deduzione difensiva non tiene conto della specifica motivazione svolta dal provvedimento impugnato, che ha ritenuto non idoneo a incidere sulla attualità del periculum il tempo decorso dalla applicazione della misura, in quanto recessivo rispetto alla gravità del fatto e alla carat criminale dell’imputato, elementi tali da far ritenere non intervenuta – nell’arco temporale circa nove mesi – la rescissione con le dinamiche criminali nelle quali è maturato il fatto sub judice. La valutazione del tribunale distrettuale è coerente con il principio per cui “in tema di misure coercitive, l’attualità e la concretezza delle esigenze caute/ari non deve essere
concettualmente confusa con l’attualità e la concretezza delle condotte criminose, sicché il pericolo di reiterazione di cui all’art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. può ess legittimamente desunto dalle modalità delle condotte contestate, anche se risalenti nel tempo.” (Sez. 2 n. 38299 del 13/06/2023,Rv. 2852179;conf.Sez. 3, n. 3661 del 17/12/2013 (dep. 20 14 ) Rv. 2580539), nel senso che il tempo trascorso dalla commissione del reato non esclude automaticamente l’attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione, che può essere desunto dai criteri stabiliti dall’art. 133 cod. pen., tra i quali le modalità e la gravità del fatto (Sez. 2, n. 49453 del 08/10/2013, Rv. 257974).
3.Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi – ai sensi dell’art. 94 comma 1-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale – che copia della ordinanza sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario in cui l’indagato si trova ristretto, per i provvedimenti stab comma ibis del citato art. 94.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. Att. Cod. Proc. Pen.
Così deciso in Roma, addì, 09 aprile 2024
(Il Consigliere estensore