Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 7308 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6   Num. 7308  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 31/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME, nata ad Acireale il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 26/9/2023 del Tribunale di Catania
Visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; letta la requisitoria del AVV_NOTAIO, che ha chiesto di dichiarare l’inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni depositate nell’interesse della ricorrente, con cui si è insisti nell’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 26 settembre 2023 il Tribunale di Catania, in accoglimento dell’appello del Pubblico ministero, ha applicato a NOME COGNOME, funzionario in servizio presso l’Ufficio tecnico del Comune di Aci Sant’Antonio, la
misura interdittiva della sospensione dai pubblici uffici o servizi per la durata di 10 mesi, in quanto gravemente indiziata di plurimi reati ex artt. 319, 640 bis, 490 e 479 cod. pen., descritti ai capi a), b), c), d), e), f), g),. h), i), j) e sottocapi della rubrica accusatoria.
Avverso l’ordinanza del Tribunale ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’indagata, che ha dedotto l’erronea applicazione della legge, essendo stati trascurati il decorso del tempo dai fatti, risalenti agli ann 2019/2020, e le diverse mansioni svolte dalla ricorrente, deponenti per il difetto del pericolo attuale di recidiva.
CONSIDERATO IN DIRITT O
1.  Il ricorso deve essere rigettato.
Deve preliminarmente rilevarsi, in ordine alla dedotta insussistenza del pericolo di reiterazione del reato di cui all’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc pen., che questa Corte ha da tempo affermato che la correlativa esigenza cautelare deve essere non solo concreta – fondata cioè su elementi reali e non ipotetici – ma anche attuale, nel senso che possa formularsi una motivata prognosi in ordine alla continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, fondata sia sulla personalità dell’accusato, desumibile anche dalle modalità del fatto per cui si procede, sia sull’esame delle sue concrete condizioni di vita (ex multis: Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, COGNOME, Rv. 282891 – 01; Sez. 4, n. 47837 del 4/10/2018, C., Rv. 273994 – 01; Sez. 5, n. 33004 del 3/05/2017, Cimieri, Rv. 271216 – 01).
Si è precisato che tale valutazione non richiede la previsione di una “specifica occasione” per delinquere, come tale esorbitante dalle facoltà del giudice, ma un apprezzamento prognostico sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un’accurata analisi della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socioambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti (cfr. Sez. 6, n. 3043 del 27/11/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 265618 – 01; Sez. 5, n. 11250 del 19/11/2018, dep. 2019, Avolio, Rv. 277242 – 01).
Giova aggiungere che, con specifico riguardo alla pericolosità dell’incolpato di reati contro la Pubblica amministrazione, questa Corte ha avuto modo di affermare che il giudizio di prognosi sfavorevole non è di per sé
impedito dalla circostanza che l’indagato abbia dismesso la carica o esaurito l’ufficio nell’esercizio del quale aveva realizzato la condotta addebitata, purché il giudice fornisca adeguata e logica motivazione sulle circostanze di fatto che rendono probabile che, pur in una diversa posizione soggettiva, l’agente possa continuare a commettere reati offensivi della stessa categoria di beni giuridici (Sez. 6, n. 1238 del 3/12/2019, Carletti, Rv. 278338 01; Sez. 6, n. 18770 del 16/04/2014, COGNOME, Rv. 259685 01; Sez. 6, n. 9117 del 16/12/2011, COGNOME, Rv. 252389 – 01).
Di tali principi ha fatto corretta applicazione il Tribunale di Catania, che ha ritenuto sussistente il pericolo attuale e concreto di reiterazione della condotta criminosa da parte della ricorrente, indagata per reati commessi nell’ambito e grazie alla posizione di pubblico ufficiale rivestita.
In particolare, il Collegio del riesame, nell’affermare che le esigenze cautelari erano «gravi, concrete ed attuali, e ciò ad onta del tempo decorso dai fatti», ha valorizzato la pericolosità sociale della ricorrente, la sistematicità deg illeciti commessi nel biennio oggetto di investigazioni, la gravità dei delitti pos in essere, la pervicacia mostrata nella commissione dei singoli reati, «non avendo l’indagata esitato a sfruttare la posizione occupata nella compagine dell’ente territoriale per trarne diretto vantaggio, procurandosi denaro o altre utilità e sfruttando ogni occasione utile a proprio favore».
Il Tribunale ha poi sottolineato che era in corso «la gestione e l’amministrazione di diversi milioni di euro, assegnati all’ente comunale attraverso finanziamenti regionali e statali per la reali2:zazione di opere pubbliche», tra cui varie strade cittadine, e, «ad onta del mutamento delle funzioni e dell’estraneità del geometra COGNOME alla gestione dei procedimenti amministrativi per il riconoscimento e liquidazione dei contributi da sisma, la mera appartenenza della predetta all’amministrazione del comune di Aci Sant’Antonio è per lei occasione di reato». La stessa, infatti, «attualmente RUP in materia di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade comunali e della pubblica illuminazione, ha la diretta gestione degli stanziamenti effettuati in tale settore».
Siffatta motivazione resiste ai rilievi critici della ricorrente.
Il Tribunale, infatti, nel fare riferimento alle diverse mansioni svolte dall’indagata e alla sua diretta gestione dei finanziamenti pubblici interessanti il settore di sua appartenenza, ha posto in evidenza elementi concreti dai quali ha desunto le ragioni della persistente effettività del ravvisato pericolo di
reiterazione di reati connessi alla funzione pubblica, in concreto esercitata dall’indagata.
Si tratta di una motivazione, congrua, logica, in linea con i suindicati principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità e, come tale, non censurabile in questa sede.
In definitiva il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
La Cancelleria è onerata degli adempimenti di cui all’art. 28 Reg. esec. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 Reg. esec. cod. proc. pen.
Così deciso il 31/1/2024