Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 25007 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 25007 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 29/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Firenze NOME nato a Castelvetrano il 18/10/1985
avverso l’ordinanza del 24/01/2025 del Tribunale del riesame di Palermo.
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
sentito il difensore, avvocato COGNOME Giovanni del foro di Marsala, che ha insistito per l’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Palermo, in sede di riesame ex art. 309 cod. proc. pen., ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di NOME COGNOME in relazione ai reati di cui all’art. 73 d.P.R. 309/90 oggetto della provvisoria imputazione.
Ricorre per cassazione l’indagato, a mezzo del proprio difensore deducendo quanto segue.
Lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla valutazio delle esigenze cautelari e dei criteri di scelta della misura.
Deduce che l’esclusione dell’aggravante di cui all’art. 80, comma 2, d.P 309/90 e la ritenuta insussistenza del pericolo di inquinamento probatorio, poteva assumere valenza neutra rispetto alla misura carceraria disposta dal pri giudice. Osserva come i fatti contestati si riferiscano ad un periodo breve settembre al dicembre 2023) da cui non può inferirsi la pretesa “incessante att di commercio” della droga da parte del ricorrente, così come l’attuali concretezza del pericolo di recidiva. Denuncia che il Tribunale non ha specific le ragioni per le quali le esigenze di cautela non possano essere soddisfatt altre misure.
Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto che il ricor dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Le doglianze dedotte sono manifestamente infondate e, quindi, inammissibili, in quanto svolgono generiche censure in fatto che, peraltro, scalfiscono l’impianto motivazionale dell’ordinanza impugnata, che ha dato cont in maniera esauriente, coerente e logica delle ragioni a fondamento della rite sussistenza di concrete ed attuali esigenze cautelari nei confronti del ricor salvaguardabili solo con la misura carceraria.
Va ricordato che nel sistema processualpenalistico vigente, così come non è conferita a questa Corte di legittimità alcuna possibilità di revisione elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, né dello spessore degli i non è dato nemmeno alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche del fa o di quelle soggettive dell’indagato in relazione all’apprezzamento delle stess sia stato operato ai fini della valutazione delle esigenze cautelari e delle ritenute adeguate. Si tratta, infatti, di apprezzamenti rientranti nel esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l’applicazione della m nonché, in sede di gravame della stessa, del tribunale del riesame.
Quanto alle esigenze cautelari ed alla loro attualità, l’art. 274, comma 1 c), cod. proc. pen. come novellato dalla legge n. 47/2015 stabilisce, dunque, le misure cautelari personali possono essere disposte – con riferimento al peri di reiterazione di reati della stessa specie di quello per cui si procede (ev
ravvisata nel caso in esame) – soltanto quando il pericolo medesimo presenta i caratteri della concretezza e dell’attualità, ricavabili dalle specifiche modalità circostanze del fatto e dalla personalità della persona sottoposta alle indagini o dell’imputato, desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali; con l’ulteriore precisazione – ancora introdotta dalla legge n. 47 del 2015 – per cui le situazioni di concreto e attuale pericolo, anche in relazione alla personalità dell’imputato, Kin possono essere comunque desunte esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per cui si procede.
La ratio dell’intervento legislativo (che, peraltro, investe numerose altre norme di cui allo stesso Libro IV, titolo I, da leggere tutte nella medesima ottica) deve esser individuata nell’avvertita necessità di richiedere al giudice un maggiore e più compiuto sforzo motivazionale, in materia di misure cautelari personali, quanto all’individuazione delle esigenze cautelari di cui all’art. 274, lett. c), cod proc. pen., in ordine alle quali, quindi, non risulta più sufficiente il requisito de concretezza ma si impone anche quello dell’attualità. In realtà, relativamente al pericolo di reiterazione, la nuova disposizione non ha fatto altro che codificare lo ius receptum di questa Corte di legittimità (cfr. ex multis questa Sez. 4, n. 34271 del 3/7/2007, COGNOME, Rv. 237240; Sez. 2, n. 49453 dell’8/10/2013, COGNOME e altro, Rv. 257974) che aveva ritenuto imprescindibile un giudizio prognostico basato su dati concreti, che ben possono essere tratti dagli aspetti fattuali della vicenda, come dimostra l’incipit della lett. c) dell’art. 274 cit. (“specifiche modali e circostanze del fatto”; personalità dell’imputato o indagato “desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali”).
Rimane tuttavia valido il principio, anche in precedenza affermato da questa Corte, che il pericolo di reiterazione criminosa vada valutato in ragione delle modalità e circostanze del fatto e della personalità dell’imputato (cfr. per tutte Sez. 3, n. 14846 del 5/3/2009, COGNOME, Rv. 243464, fattispecie di misura cautelare applicata per il delitto di violenza sessuale ai danni di un minore, in cui la Corte ha annullato per illogicità e contraddittorietà della motivazione l’ordinanza del tribunale del riesame che, nell’attenuare la misura cautelare, aveva sostenuto che essendo la condotta delittuosa collegata ad un solo soggetto passivo, non appariva verosimile che il reo potesse reiterarla in danno di altre persone).
Più precisamente, la sussistenza del concreto pericolo di reiterazione dei reati, di cui all’art. 274 comma primo lett. c) cod. proc. pen., può e deve essere desunta sia dalle specifiche modalità e circostanze del fatto, che dalla personalità dell’imputato, valutata sulla base dei precedenti penali o dei comportamenti concreti, attraverso una valutazione che, in modo globale, tenga conto di entrambi i criteri direttivi indicati (Sez. 4, Sentenza n. 37566 del 01/04/2004 Cc. dep. 23/09/2004 Rv. 229141). Ed è stato, in più occasioni, anche condivisibilmente
sottolineato come nulla impedisca di attribuire alle medesime modalità e circostanze di fatto una duplice valenza, sia sotto il profilo della valutazione della gravità del fatto, sia sotto il profilo dell’apprezzamento della capacità a delinquere.
In altri termini, le specifiche modalità e circostanze del fatto ben possono essere prese in considerazione anche per il giudizio sulla pericolosità dell’indagato, ove la condotta serbata in occasione di un reato rappresenti un elemento specifico assai significativo per valutare la personalità dell’agente (cfr., ex plurimis, Sez. 2 n. 35476/07).
Nello specifico, è stato più volte affermato come ai fini dell’individuazione dell’esigenza cautelare di cui all’art. 274, lettera c), cod. proc. pen., il giud possa porre a base della valutazione della personalità dell’indagato le stesse modalità del fatto commesso da cui ha dedotto anche la gravità del medesimo (Sez. 1 n. 8534 del 9/1/2013, COGNOME, Rv. 254928; Sez. 5 n. 35265 del 12/3/2013, COGNOME, Rv. 255763).
Sotto questo profilo, l’ordinanza impugnata appare avere assolto al suo onere motivazionale, avendo desunto l’intenso pericolo di recidiva e l’adeguatezza della misura inframuraria dalla gravità dei fatti per cui si procede. Il Tribunale ha valutato l’assoluta gravità delle condotte criminose attribuite all’indagato, tenuto conto del suo ruolo di intermediario per l’acquisto di notevoli quantità di sostanza stupefacente, con modalità idonee ad evidenziare un inserimento dello stesso in un contesto di traffico illecito svolto in modo professionale, nonché la negativa personalità del ricorrente, gravato da precedenti penali specifici. In questa prospettiva, l’apparato argomentativo del provvedimento impugnato ha, in maniera congrua e logica, evidenziato come gli elementi indicati e la pervicacia della condotta criminosa rendano assolutamente concreto e attuale il pericolo di reiterazione del reato; inoltre, considerata la circostanza che il prevenuto ha persistito nei reati nonostante le precedenti condanne, ha valutato l’adeguatezza della misura carceraria con motivazione immune da vizi logico-giuridici, come tale insindacabile in questa sede.
Stante l’inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.
Va, inoltre, disposto che copia del presente provvedimento sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall’art. 94 c. 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa de
ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma I
ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 29 maggio 2025
Il Consigliee.estensore
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Il Presidente